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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32091/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pietro Tidu ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione del Giudice monocratico Emma Avella. Il ricorrente denunciava: parzialità del giudice (anche per la revoca dell'ammissione di testi della difesa), violazione del diritto a un giusto processo e del contraddittorio, illegittimità della decisione adottata da una sezione civile (anziché penale) della Corte d'appello, e nullità/insufficienza motivazionale dell'ordinanza. Ha inoltre lamentato di non aver potuto allegare atti essenziali (in particolare il verbale dell'udienza dell'8/01/2024) perché la cancelleria non gli avrebbe fornito copie richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per mancata allegazione della documentazione necessaria (in particolare il verbale dell'udienza in cui sarebbe sorta la causa di ricusazione), che ha impedito di verificare sia il merito della ricusazione sia la tempestività ai sensi dell'art. 38 c.p.p. Ha inoltre affermato: (i) la competenza può spettare a qualunque sezione della Corte d'appello, senza distinzione civile/penale; (ii) la decisione di inammissibilità può essere adottata de plano quando ricorrono i casi previsti dall'art. 41 c.p.p. (mancato rispetto di forme/termini o manifesta infondatezza); (iii) la Corte non è tenuta ad acquisire d'ufficio atti necessari prima di accertare l'ammissibilità; (iv) la mancata fornitura di copie dalla cancelleria non è stata dimostrata nei termini utili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso di euro 3.000,00 alle parti civili, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, cod. pen.

    Norma che indica il reato per il quale è in corso il dibattimento; rilevante solo come quadro processuale di riferimento.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'istanza di ricusazione può essere dichiarata inammissibile 'senza ritardo' nei casi di inosservanza di forma e termini ex art. 38 o di manifesta infondatezza; legittima la decisione de plano.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Prevede termini e modalità per la dichiarazione di ricusazione e l'obbligo di allegare documentazione idonea a comprovare la causa; la mancata allegazione può determinare inammissibilità.

  • art. 40, comma 1, cod. proc. pen.

    Non distingue tra sezioni civili e penali della Corte d'appello in ordine alla competenza a decidere sulla ricusazione; l'assegnazione interna è questione di competenza interna, non di giurisdizione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Procedura camerale prevista per il merito della ricusazione (comma terzo art. 41); non è compatibile con l'esigenza di decidere 'senza ritardo' sull'ammissibilità.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha ritenuto che l'art. 6 CEDU non si applica ai subprocedimenti incidentali come la ricusazione, per cui la procedura de plano non costituisce violazione automatica del diritto al giusto processo.

  • art. 25 Cost.

    Riferimento al principio del giudice naturale; la Suprema Corte ha confermato che tale principio non impedisce la decisione sulla ricusazione da parte di una sezione civile della Corte d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla gradualità delle garanzie procedurali: il legislatore può graduare livelli diversi di contraddittorio; ciò non implica violazione costituzionale quando resta garantito il diritto di difesa.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sulla presunta nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto le doglianze reiterative e prive di fondamento.

  • artt. 465, 467, 468, 125 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente nella contestazione della motivazione; la Corte ha ritenuto irrilevanti o insufficienti le censure sollevate in rapporto all'effettiva carenza documentale.

  • art. 267 TFUE

    Menziolato dal ricorrente come possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; la questione non è stata ritenuta necessaria/data la natura processuale interna della decisione.

Massime di principio

  • Una istanza di ricusazione deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare la causa (es. verbale di udienza): la mancata allegazione può comportarne l'inammissibilità.
  • La Corte di appello può decidere sulla ricusazione anche se composta da una sezione civile; ciò riguarda la competenza interna e non costituisce violazione del principio del giudice naturale.
  • La decisione di inammissibilità ex art. 41 c.p.p. può essere assunta de plano (senza udienza) quando ricorrono i casi di forme/termini non rispettati o di manifesta infondatezza; ciò non contrasta automaticamente con art. 6 CEDU o art. 111 Cost., trattandosi di subprocedimento incidentale.
  • La Corte non è tenuta ad acquisire d'ufficio atti prima di accertare l'ammissibilità: l'acquisizione ex art. 41, comma 3, c.p.p. è subordinata all'esito favorevole del vaglio di ammissibilità.
  • Se il ricorrente invoca l'inerzia della cancelleria nella fornitura di copie, deve dimostrare di aver richiesto formalmente le copie nel periodo rilevante (tra l'udienza in cui è sorto il motivo e la presentazione dell'istanza di ricusazione) per giustificare la mancata allegazione.
  • Le censure meramente ripetitive o generiche sulla motivazione o sul travisamento della prova, prive di specifica dimostrazione documentale, sono difficilmente accolte.

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