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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27671/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su quattro censure: 1) prescrizione del reato (contestato commesso il 28/09/2018) sostenendo che il reato si era estinto il 28/09/2023; 2) vizio per mancata assunzione di prova decisiva (revoca dell'ammissione del teste Marco Vergero senza differimento e presunta lesione del diritto di difesa); 3) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla appartenenza e qualificazione dei rifiuti (contestazione dell'interpretazione circa durata dell'abbandono, natura e quantità dei rifiuti e mancata valutazione tecnico-scientifica per art.185-bis TU); 4) vizio motivazionale nella mancata riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p., nonostante la limitata entità di alcuni materiali e la condotta successiva del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e respinto tutte le doglianze. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, per reati commessi il 28/09/2018, si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (confermato dalle Sezioni Unite, sent. n.20989/2025), con conseguente sospensione dei termini dal deposito della motivazione di primo grado e di secondo grado; il termine massimo di prescrizione è stato così prorogato e non era ancora maturato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la difesa non provò il legittimo impedimento del teste, non chiese differimento e non eccepì immediatamente la nullità ai sensi dell'art.182 c.p.p., configurandosi rinuncia tacita all'assunzione della prova e legittima revoca per superfluità; sul terzo motivo la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza interpretativa dell'art.185-bis e ha ritenuto che l'imputato non abbia provato i requisiti favorevoli del deposito temporaneo (onere probatorio a carico del richiedente), confermando la motivazione dei giudici di merito; sul quarto motivo la Corte ha confermato che, alla luce della quantità, della natura e del perdurare dell'abbandono dei rifiuti (compreso materiale pericoloso), non ricorrono gli indici cumulativi richiesti per la particolare tenuità ex art.131-bis. Conseguentemente la sentenza impugnata è rimasta integra e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale), art.256, comma 1, lett. b) e comma 2

    Norma che disciplina le responsabilità per la gestione illecita dei rifiuti; la Corte ha confermato la sussistenza del reato contestato in base alla valutazione dei fatti e dell'istruttoria di merito

  • Legge n.103/2017, art.1 comma 11 lett. b) e art.159 c.p. (disciplina sospensione prescrizione)

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019

    Per i reati commessi nel periodo 03/08/2017-31/12/2019 si applica la sospensione introdotta con la l.103/2017; i termini di prescrizione sono sospesi dal deposito della motivazione fino alla pronuncia del dispositivo e ciò ha prorogato il termine di prescrizione del reato del 28/09/2018

  • Legge n.3/2019 e Legge n.134/2021

    Le modifiche introdotte da l.3/2019 e l.134/2021 non hanno efficacia retroattiva per i reati antecedenti al 1/1/2020; la giurisprudenza (e Sezioni Unite n.20989/2025) ha chiarito che le discipline si applicano solo ai reati commessi dal 1/1/2020 in poi

  • Codice di procedura penale, art.544 c.p.p.

    Rilevante per il computo della sospensione dei termini di prescrizione: il termine per il deposito della motivazione di una sentenza di condanna sospende il corso della prescrizione a norma della disciplina applicabile

  • D.lgs. n.152/2006, art.185-bis (deposito temporaneo)

    La disposizione consente un regime di favore (deposito temporaneo) ma subordinato al rispetto di condizioni tassative (luogo di produzione, raggruppamento per categorie, cadenza minima di raccolta o limiti volumetrici, misure tecniche per rifiuti pericolosi); l'onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni grava su chi invoca la disciplina di favore

  • Codice penale, art.131-bis (particolare tenuità del fatto) e art.133 c.p.

    La valutazione della particolare tenuità è complessa, cumulativa per gli indici previsti dall'art.133 e richiede valutazione congiunta di modalità, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo; la presenza di uno solo degli indici negativi preclude l'applicazione della causa di non punibilità

  • Codice di procedura penale, art.182 c.p.p. e art.495 c.p.p.

    Art.182: obbligo di eccepire immediatamente le nullità di regime intermedio altrimenti si incorre in decadenza; Art.495 consente al giudice di escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti: la revoca di ammissione prove è sindacabile se carente di motivazione

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite Polichetti n.20989/2025; Cass. sez. terza n.18873/2024; altre sentenze)

    La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità recenti per confermare l'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione e per richiamare i criteri interpretativi su deposito temporaneo e tenuità

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: per reati commessi prima del 1/1/2020 si applica la sospensione prevista dalla legge n.103/2017; i termini vanno aumentati per i periodi di sospensione decorrenti dal deposito della motivazione di primo e secondo grado (art.544 c.p.p.)
  • Rinvio e assenza di testimoni: la mancata prova del legittimo impedimento o la mancata richiesta di differimento, nonché la mancata eccezione immediata di nullità (art.182 c.p.p.), comportano generalmente la perdita del mezzo di prova per rinuncia tacita; la difesa deve documentare e tempestivamente eccepire
  • Onere della prova per il deposito temporaneo (art.185-bis): chi invoca il deposito temporaneo ha l'onere di dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste (raggruppamento, cadenza di raccolta, misure tecniche per rifiuti pericolosi); in mancanza si rischia la qualificazione come gestione dei rifiuti non autorizzata o abbandono
  • Particolare tenuità (art.131-bis): la valutazione è complessiva e cumulativa; la presenza di elementi significativi di gravità, pericolo o una notevole quantità di rifiuti o la pericolosità materiale (es. eternit) preclude facilmente l'applicazione della non punibilità
  • Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non riesamina i fatti e le ritenute di merito se la contestazione si riduce a una richiesta di rivalutazione probatoria; i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione per essere ammissibili

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