Cassazione Penale, Sentenza n. 27345/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che, con provvedimento del 7/10/2021, ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto avverso l'ordinanza del GIP del 5/5/2020 che aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione sottoscrivendolo personalmente, senza la firma di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dei requisiti formali richiesti dalla normativa processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione e che il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata la mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione; il ricorso in ogni caso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Conferma l'obbligo della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale; richiamata dalla giurisprudenza come requisito di ammissibilità formale.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi che non soddisfano i requisiti formali prescritti (qui, la mancanza della firma di difensori iscritti all'albo speciale).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di carattere procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte dopo la pronuncia.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 2018), Aiello, Rv. 272010
Richiama il principio consolidato che in materia penale l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione e che il mancato rispetto del requisito del patrocinio speciale determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia penale il ricorso per cassazione dell'imputato richiede la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato comporta inammissibilità.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali essenziali (es. patrocinio speciale) è causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 610 c.p.p.; tali vizi non vengono normalmente sanati dalla Corte in sede di merito.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre somme a favore della Cassa delle ammende quando la causa d'inammissibilità dipende da colpa nella presentazione del ricorso.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è necessario verificare la sussistenza di tutti i requisiti formali (difensore iscritto all'albo speciale, sottoscrizione, termini, motivazione) e, in mancanza, avvalersi tempestivamente di difensori abilitati.
- Nel contestare provvedimenti cautelari o ordinanze del GIP, occorre seguire le procedure e i rimedi indicati (es. appello ex art. 310 c.p.p.) e, qualora si intenda ricorrere in Cassazione, assicurarsi che il procedimento sia affidato a difensori con iscrizione speciale per evitare inammissibilità formali.
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