Cassazione Penale, Sentenza n. 14438/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di conferma/ modifica delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Le doglianze principali: vizio di motivazione e violazione di legge circa la ritenuta pericolosità (in particolare la mancata autonoma valutazione dell'attualità della pericolosità e l'erroneo recepimento acritico di misure cautelari altrui); difetto di nesso temporale fra periodo di pericolosità riconosciuto e acquisti soggetti a confisca; mancata prova che i reati fondanti la pericolosità generica abbiano effettivamente prodotto profitti idonei a giustificare l'ablazione patrimoniale; uso inappropriato della perizia "Cosoleto" che calcola una sperequazione su un arco temporale molto più ampio rispetto al periodo di giudicata pericolosità; contestazione dell'applicazione retroattiva della lettera i-bis dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e della qualificazione di intestazione fittizia dei beni intestati a familiari (in particolare per il terzo interessato Vincenzo). I ricorrenti chiedono l'annullamento delle misure personali e patrimoniali o, quantomeno, la riformulazione motivata del nesso tra profitti illeciti e singoli beni.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi meritevoli di accoglimento complessivo. Ha annullato la misura di prevenzione personale applicata a Francesco Bagalà per omessa e insufficiente motivazione circa l'attualità della pericolosità (mera recezione acritica di misure cautelari altrui). Ha inoltre annullato le misure patrimoniali (vincoli e confische) applicate a Giuseppe, Francesco e Vincenzo Bagalà per carenza di motivazione su punti decisivi: mancato corretto nesso temporale tra periodo di pericolosità e acquisizioni, insufficiente prova che i reati abbiano prodotto profitti idonei e uso non calibrato della perizia economica (sperequazione estesa oltre il periodo rilevante). In sostanza il decreto impugnato è stato annullato in relazione alle censure principali (con probabile rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame conforme ai principi indicati).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b); art. 4, lett. a), b), i-bis; artt. 19, 24, 26
La Corte richiama che la pericolosità svolge anche funzione temporale: per la pericolosità generica (art. 1 lett. b) la confisca necessita che gli illeciti abbiano effettivamente prodotto profitti congruenti rispetto ai beni. L'art. 4 lett. i-bis non può essere applicata senza rispettare i limiti di legalità e temporali; gli artt. 19/24/26 disciplinano accertamenti e presunzioni sull'intestazione a terzi e sugli accertamenti patrimoniali
Corte costituzionale, sentenza n. 24/2019
Stabilisce i limiti all'ablazione patrimoniale per pericolosità generica: occorre accertare che le condotte criminose siano state effettiva fonte di profitti in misura ragionevolmente congrua rispetto ai beni confiscati
Sezioni unite (Spinelli) n. 4880/2014 (dep. 2015)
n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015
La pericolosità costituisce anche criterio temporale per delimitare i beni suscettibili di ablazione; per la pericolosità generica vanno confiscati solo i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata
De Angelis (Sezioni unite) n. 12621/2016
Sull'istituto della presunzione iuris tantum di intestazione fittizia ai familiari: la presunzione opera nei limiti e nei termini previsti dalla norma (es. termine biennale) e richiede accertamenti sulle disponibilità autonome dei familiari
Art. 25 Cost.
Principio di legalità e divieto di retroattività della normativa penale e sanzionatoria più gravosa; evocato dalle difese in tema di applicazione retroattiva della lettera i-bis
Art. 416-bis c.p.
Richiamato come aggravante nelle imputazioni di reati finalizzati alla commissione di illeciti connessi ad associazioni mafiose; utile per contestualizzare la gravità dei reati ma non sostituisce la necessità di prova del profitto per la confisca
Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023 (Valenti)
Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023
Affermato che per la confisca in caso di pericolosità generica occorre che i profitti illeciti siano effettivamente prodotti e congrui rispetto ai beni oggetto di ablazione
Sezioni unite - pronunce sulla confisca e retroattività (citazioni prospettiche)
ric. n. 4145/2022 (Sez. unite) e art. 578-bis c.p.p. (richiamati in motivazione)
Richiamati principi sul trattamento delle norme più favorevoli e limiti alla retroattività nelle misure reali; utilizzati per contestare applicazioni retroattive
Massime di principio
- Per misure patrimoniali fondate sulla pericolosità generica, il giudice deve dimostrare che i reati hanno prodotto profitti concretamente riconducibili ai beni: non basta richiamare utilità teoriche calcolate in procedimenti diversi e per periodi non coerenti.
- La pericolosità funge anche da limite temporale: la confisca può riguardare solo gli acquisti ricadenti nel periodo in cui la pericolosità è stata provata, salvo motivazione rigorosa in caso di pericolosità qualificata che investa l'intero percorso esistenziale.
- Il giudice delle misure deve compiere una valutazione autonoma sull'attualità della pericolosità e non può limitarsi a recepire acriticamente valutazioni contenute in provvedimenti cautelari altrui.
- Le perizie economiche che misurano la "sperequazione" devono essere tarate sul periodo di pericolosità effettivamente accertato: perizie estese su decenni non giustificano ablazioni se la pericolosità riguarda solo anni specifici.
- In caso di beni intestati a familiari, la presunzione di intestazione fittizia opera nei limiti temporali e richiede verifiche sulle disponibilità autonome dei familiari; la mera intestazione non basta senza accertamenti puntuali.
- L'applicazione di disposizioni più gravose successive ai fatti (o la loro interpretazione come retroattive) va evitata in ossequio al principio di legalità: il giudice deve motivare la compatibilità temporale delle norme applicate.
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