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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento comunale di diffida e ordine di ripristino emesso dal Comune di Conflenti, notificato al sig. Stranges, nonchè del sotteso accertamento, con il quale si intimava al medesimo di rimuovere presunti ostacoli e di consentire la tutela/manutenzione di un impianto privato realizzato da terzi sul fondo confinante; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi il verbale di sopralluogo e le note istruttorie dell'Ufficio Tecnico; - e per ogni altro atto che, direttamente o indirettamente, abbia inciso sui diritti dominicali del ricorrente in relazione alla proprietà catastalmente individuata al Foglio 12, particella 51 del Comune di Conflenti.

Giustizia amministrativa202501656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento relativo al mancato ripristino del danneggiamento di una condotta idrica, asseritamente non confluito in una nuova ingiunzione formale di ripristino o sanzionatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento comunale qualificato come diffida e ordine di ripristino, il relativo accertamento, il verbale di sopralluogo e le note istruttorie dell'Ufficio Tecnico, in relazione a un fondo di sua proprietà. Ha dedotto l'incidenza degli atti sui propri diritti dominicali e ha chiesto la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Dal testo emerge tuttavia che l'unico provvedimento formale di diffida e ingiunzione agli atti è quello del 19 marzo 2025, già impugnato con altro ricorso, mentre nel presente giudizio risulta contestato un mero verbale di accertamento relativo al mancato ripristino del danneggiamento di una condotta idrica, non seguito da un'ulteriore ingiunzione formale di ripristino o sanzionatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. In particolare, ha rilevato che il provvedimento formale di diffida e ordine di ripristino già risultava impugnato in altro giudizio, mentre l'atto oggetto dell'attuale ricorso era un mero verbale di accertamento, privo di autonoma confluenza in una nuova ingiunzione formale o sanzionatoria. Ne consegueva l'assenza di un pregiudizio attuale idoneo a fondare la tutela cautelare. Non è stata resa una pronuncia sulle spese nei confronti del Comune non costituito; il dispositivo ha comunque compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è concedibile soltanto in presenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio attuale; un mero verbale di accertamento non seguito da un provvedimento formale lesivo non giustifica la sospensione cautelare in assenza di attualità del pregiudizio.

Massime di principio

  • La tutela cautelare prevista dall'art. 55 c.p.a. presuppone l'attualità del pregiudizio dedotto; essa non può essere concessa quando l'atto contestato è un mero verbale di accertamento privo di autonoma efficacia lesiva e non è seguito da un'ingiunzione formale o da una sanzione.
  • Quando l'unico provvedimento amministrativo formalmente lesivo risulta già impugnato in altro giudizio, il successivo verbale relativo all'accertamento del mancato adempimento non determina, da solo, un nuovo pregiudizio cautelarmente attuale se non è confluito in un'ulteriore ingiunzione di ripristino o sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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