Parere n. 359/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal dottor Francesco Romano contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della salute, nei confronti dei dottori Francesca Di Landro e Lorenzo Volpicelli per l’annullamento: - del Bando per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in area sanitaria pubblicato in data 29 settembre 2017, nella parte in cui, sulla base di una presunzione, fissa una data certa – il 29 dicembre 2017 – per l’effettivo avvio delle attività didattiche e richiede l’effettivo possesso a tale momento del requisito di ammissione dell’abilitazione all’esercizio della professione medica e della graduatoria provvisoria emessa in seguito allo svolgimento delle prove e alla effettuazione della scelta da parte dei dottori collocati in posizione utile in graduatoria; - di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, tra cui in particolare della istruttoria, se esistente, sulla base della quale è stata identificata tale data per l’avvio effettivo delle attività didattiche, presupponendo la conclusione del procedimento di selezione per tutti gli “scaglioni” in data anteriore ad esso; - del decreto, emanato dal MIUR di concerto con il Ministro della Salute n. 402 del 13 giugno 2017, con il quale - in un’ottica di razionalizzazione complessiva dell’offerta formativa. che tenga conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale e nell’identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola e gli indicatori della qualità di formazione specialistica erogata - siano state fornite eventuali istruzioni vincolanti sulle modalità di accesso alle SSM e/o sulla tempistica di avvio delle stesse; - dell’ordinanza ministeriale n.135/2017, con la quale sono state fissate le due sessioni per l’esame di abilitazione a medico chirurgo per l’anno 2017, in particolare nella parte in cui stabilisce che la seconda sessione dell’esame 2017 si svolga il 15 febbraio 2018 anziché il 15 dicembre 2017; - quanto ai motivi aggiunti, della graduatoria delle assegnazioni alle Scuole di Specializzazione Medica per l’anno accademico 2016-2017, non propriamente “pubblicata”, ma comunque conoscibile dai partecipanti a partire dal 27 dicembre 2017 mediante accesso alla pagina riservata www.Universitaly.it, stilata dopo e per l’effetto della effettuazione della scelta effettuata da parte dei soggetti collocatisi in posizione utile in quella prima provvisoria graduatoria che era stata pubblicata il 4 dicembre 2017, in seguito alla correzione delle prove svolte in data 28 novembre 2017 (140 quiz); - nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del bando e degli atti della procedura nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione in area sanitaria per l’anno accademico 2016/2017, con istanza cautelare e motivi aggiunti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, collocatosi in posizione utile dopo avere superato le prove del concorso nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione in area sanitaria, ha impugnato il bando del 29 settembre 2017, gli atti della procedura e le graduatorie delle assegnazioni. Ha contestato, in particolare, la previsione del possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica entro il 29 dicembre 2017, indicata anche quale data di effettivo avvio delle attività didattiche; la possibile contraddittorietà tra tale data e la successiva pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni; la disciplina del bando relativa agli artt. 4, 5 e 9; la previsione della decadenza dalla procedura per il candidato che non effettui nei termini la scelta di almeno una sede e tipologia di scuola; nonché la fissazione della seconda sessione dell’esame di abilitazione al 15 febbraio 2018. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3 e 97 Cost., illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento. Con motivi aggiunti sono state impugnate le graduatorie delle assegnazioni alle Scuole di specializzazione medica.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure formulate contro il bando, gli atti della procedura e le graduatorie. Preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente, trasmessa il 20 settembre 2024, di adesione alla sopravvenuta carenza di interesse, ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza cautelare era già stata respinta con il parere interlocutorio n. 2120/2018.
Osservazioni
Motivi di ricorso e motivi aggiunti
Le censure relative alla legittimità della data del 29 dicembre 2017, ai requisiti di abilitazione, alla contraddittorietà delle disposizioni del bando, alla disparità di trattamento e alla decadenza dalla procedura non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente di adesione alla sopravvenuta carenza di interesse, trasmessa il 20 settembre 2024, ha determinato la definizione del giudizio in applicazione del principio dispositivo.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. 1199/1971
Il rimedio del ricorso straordinario è trattato secondo il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche alla fase consultiva e decisoria del rimedio.
art. 3 Cost.
È stato invocato dal ricorrente per dedurre la disparità di trattamento derivante dalla disciplina del requisito temporale dell’abilitazione; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla contraddittorietà e irragionevolezza della disciplina del bando; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera il principio dispositivo, sicché la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorrente manifesta, nel corso del procedimento, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di ricorso e definisce il ricorso straordinario dichiarandolo improcedibile.
Impugnazione della procedura di ammissione alle Scuole di specializzazione medica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un medico partecipante al concorso nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione in area sanitaria per l’anno accademico 2016/2017. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della salute, nonché contro gli atti della procedura e le graduatorie delle assegnazioni.
Premesse e atti impugnati
Il ricorrente, dopo avere superato le prove concorsuali e conseguito una posizione utile in graduatoria, ha contestato il bando del 29 settembre 2017 nella parte in cui richiedeva il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica entro il 29 dicembre 2017. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, il decreto ministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, l’ordinanza ministeriale n. 135/2017 relativa alle sessioni dell’esame di abilitazione e, con motivi aggiunti, la graduatoria delle assegnazioni alle Scuole di specializzazione medica.
Censure dedotte
Il ricorrente ha sostenuto:
- l’illegittimità della data del 29 dicembre 2017 quale termine per il possesso dell’abilitazione;
- la contraddittorietà tra la data prevista per l’avvio delle attività didattiche e la successiva pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni;
- l’illogicità e la manifesta irragionevolezza delle disposizioni del bando relative agli artt. 4, 5 e 9;
- la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra candidati;
- la violazione dell’art. 97 Cost.;
- l’illegittimità della decadenza dalla procedura per il candidato che non avesse effettuato nei termini la scelta di almeno una sede e tipologia di scuola.
Sviluppo del procedimento
L’amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ha chiesto il rigetto nel merito e dell’istanza cautelare. La Sezione seconda, con parere interlocutorio n. 2120/2018, ha respinto l’istanza cautelare e ha disposto un’integrazione istruttoria, rilevando che la relazione ministeriale non risultava sottoscritta dal Ministro competente. Gli incombenti istruttori sono rimasti inadempiuti.
Sopravvenuta carenza di interesse
Nel 2024 la Sezione prima ha invitato le parti a comunicare la persistenza dell’interesse alla decisione o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità. Il difensore del ricorrente ha trasmesso il 20 settembre 2024 una dichiarazione di adesione alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’affare.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile al ricorso straordinario il principio dispositivo. La dichiarazione del ricorrente ha quindi comportato il venir meno dell’interesse alla decisione e ha impedito l’esame delle censure sostanziali formulate contro il bando, l’ordinanza ministeriale, il decreto ministeriale e le graduatorie.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il merito delle doglianze relative ai requisiti di abilitazione, alla tempistica della procedura, alla disciplina della scelta delle sedi e alla pretesa disparità di trattamento non è stato esaminato.
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