Sentenza n. 4804/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dei provvedimenti inerenti alle pratiche prot. n. P-CE/L/Q/2023/121126, P-CE/L/Q/2023/121116, P-CE/L/Q/2023/121132, P-CE/L/Q/2023/121115, P-CE/L/Q/2023/121112, P-CE/L/Q/2023/121127, P-CE/L/Q/2023/121117, P-CE/L/Q/2023/121114, P-CE/L/Q/2023/121129, P-CE/L/Q/2023/121120, P-CE/L/Q/2023/121130, P-CE/L/Q/2023/121134, P-CE/L/Q/2023/121123, P-CE/L/Q/2023/121131, P-CE/L/Q/2023/121118, P-CE/L/Q/2023/121133, P-CE/L/Q/2023/121128, P-CE/L/Q/2023/121119, P-CE/L/Q/2023/121125, del 18.08.2025, notificati in pari data al datore di lavoro odierno ricorrente, con i quali la Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione ha disposto la decadenza della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi del d.lgs. 286/98 dal ricorrente in favore di lavoratori stranieri, per decorrenza del termine di validità di sei mesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di decadenza di nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine di sei mesi dal rilascio
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva ottenuto dalla Prefettura di Caserta diversi nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini del Bangladesh, trasmessi all’Ambasciata italiana a Dhaka, presso la quale i lavoratori avevano tempestivamente presentato domanda di visto. Nelle more è entrato in vigore l’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, che ha sospeso l’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, fino al completamento delle verifiche dello Sportello unico per l’immigrazione, sospendendo anche i procedimenti consolari per il rilascio dei visti. L’Ambasciata di Dhaka aveva confermato la sospensione dei nulla osta in attesa delle verifiche prefettizie. Nonostante ciò, la Prefettura ha dichiarato la decadenza dei nulla osta per il decorso del termine semestrale previsto dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4, commi 2, 3 e 7, d.lgs. n. 286/1998, del d.m. n. 850/2011, dell’art. 3 d.l. n. 145/2024 e dell’art. 31 d.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità, omessa o carente istruttoria ed erronea presupposizione. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che l’applicazione automatica dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 fosse illegittima nel caso concreto. Sebbene, in via generale, il nulla osta abbia validità di sei mesi e il mancato ingresso del lavoratore possa comportarne la perdita di efficacia, tale disciplina deve essere coordinata con il regime speciale introdotto dall’art. 3 d.l. n. 145/2024. La sospensione legale dell’efficacia del nulla osta e del procedimento di rilascio del visto comporta anche la sospensione del termine semestrale di validità, poiché il titolare non può ottenere il visto né far ingresso in Italia durante il periodo di congelamento legale. Il mancato ingresso non era imputabile all’impresa o ai lavoratori, ma dipendeva dall’impedimento normativo e dal mancato completamento delle verifiche poste a carico dello Sportello unico. La Prefettura non poteva quindi dichiarare automaticamente la decadenza come se la disciplina sopravvenuta non esistesse. Le ulteriori censure sono assorbite o comunque non risultano determinanti ai fini della decisione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso del lavoratore straniero.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prevede il termine di validità semestrale del nulla osta, il cui decorso deve essere coordinato con eventuali sospensioni legali dell’efficacia del titolo.
art. 3, commi 1, 2 e 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
Introduce una sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti consolari per i lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio, tra cui il Bangladesh, fino al completamento delle verifiche dello Sportello unico.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
Stabilisce la validità semestrale del nulla osta; il termine non può tuttavia decorrere durante la sospensione legale dell’efficacia del titolo introdotta da una norma sopravvenuta.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, senza che la questione risultasse decisiva per l’accoglimento.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta sospende ex lege l’efficacia di un titolo amministrativo e il procedimento necessario per utilizzarlo, sono sospesi anche i termini di validità o decadenza funzionalmente collegati all’esercizio del titolo, salvo diversa previsione normativa.
- Il termine di decadenza previsto per il mancato utilizzo di un nulla osta al lavoro non può decorrere durante il periodo in cui l’efficacia del nulla osta è legalmente sospesa, poiché l’ingresso del lavoratore e l’utilizzo del titolo sono temporaneamente inesigibili.
- L’amministrazione non può dichiarare automaticamente la decadenza di un titolo per decorso del termine senza considerare una disciplina speciale sopravvenuta che abbia sospeso l’efficacia del titolo e imposto ulteriori verifiche amministrative.
- Quando il mancato perfezionamento della procedura autorizzatoria dipende da una sospensione legale e non dall’inerzia dell’interessato, la decadenza fondata sul mero decorso del tempo è irragionevole e illegittima.
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