Cassazione Penale, Ordinanza n. 02048/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa per truffa aggravata. Con un unico motivo hanno dedotto violazione dell'art. 133 c.p. e degli artt. 129 e 448 c.p.p., nonché carenza di motivazione: da un lato, quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento; dall'altro, quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, apodittiche e prive di un effettivo nesso critico con la sentenza impugnata, non consentendo di cogliere un vizio immediatamente evincibile dal provvedimento. Ha inoltre osservato che, nel rito dell'applicazione della pena su richiesta, il giudice si è correttamente conformato all'accordo tra le parti, escludendo motivatamente la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. e ritenendo corretta la qualificazione giuridica e congruo il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per censurare la determinazione della pena, ma la doglianza è stata reputata generica e non autosufficiente rispetto alla sentenza impugnata
art. 129 c.p.p.
il giudice deve verificare d'ufficio l'assenza di cause evidenti di proscioglimento anche nel patteggiamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto motivata l'esclusione dei relativi presupposti
art. 448 c.p.p.
richiamato in tema di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ne ha ribadito i limiti nel giudizio di legittimità
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche, prive di uno specifico confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando il vizio non risulti immediatamente percepibile dal testo della sentenza e si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito incompatibile con la natura del rito speciale.
- Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata; una motivazione sintetica ma coerente è sufficiente se aderente agli atti e priva di illogicità manifeste.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella sua proposizione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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