Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02048/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa per truffa aggravata. Con un unico motivo hanno dedotto violazione dell'art. 133 c.p. e degli artt. 129 e 448 c.p.p., nonché carenza di motivazione: da un lato, quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento; dall'altro, quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, apodittiche e prive di un effettivo nesso critico con la sentenza impugnata, non consentendo di cogliere un vizio immediatamente evincibile dal provvedimento. Ha inoltre osservato che, nel rito dell'applicazione della pena su richiesta, il giudice si è correttamente conformato all'accordo tra le parti, escludendo motivatamente la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. e ritenendo corretta la qualificazione giuridica e congruo il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per censurare la determinazione della pena, ma la doglianza è stata reputata generica e non autosufficiente rispetto alla sentenza impugnata

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice deve verificare d'ufficio l'assenza di cause evidenti di proscioglimento anche nel patteggiamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto motivata l'esclusione dei relativi presupposti

  • art. 448 c.p.p.

    richiamato in tema di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ne ha ribadito i limiti nel giudizio di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche, prive di uno specifico confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando il vizio non risulti immediatamente percepibile dal testo della sentenza e si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito incompatibile con la natura del rito speciale.
  • Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata; una motivazione sintetica ma coerente è sufficiente se aderente agli atti e priva di illogicità manifeste.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella sua proposizione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.