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Sentenza

Sentenza n. 526/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, 16 ottobre 2024 n. 1751, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui, secondo l'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, mediante attivazione della carta elettronica per l'anno scolastico 2023/2024, oltre alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, ma l'amministrazione non aveva provveduto all'esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e non risultava eseguita, senza che l'amministrazione avesse fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, oppure dalla sua notificazione, per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione della pronuncia, incluso il riconoscimento del beneficio economico mediante attivazione della carta elettronica e il pagamento delle somme dovute. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi 60 giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in 1.000 euro salvo conguaglio, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi, fissando gli adempimenti e i termini necessari e disponendo, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107

    Costituisce il fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, da erogare mediante carta elettronica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30

    È richiamato quale disposizione ai sensi della quale la sentenza del giudice ordinario è stata notificata all'amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La rituale notificazione della sentenza e il decorso del termine previsto per l'adempimento, unitamente alla mancata esecuzione, consentono al giudice dell'ottemperanza di fissare un termine perentorio per l'amministrazione e di predisporre contestualmente una misura sostitutiva per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone preventivamente il soggetto o l'ufficio e ponendo a carico dell'amministrazione il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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