Cassazione Penale, Sentenza n. 6607/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge in relazione all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990: il ricorrente ha contestato l'aggravante applicata perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il fatto fosse avvenuto "in prossimità di una comunità giovanile". Rizzitelli ha sostenuto che il centro sociale "Spazio 32" in zona San Lorenzo era divenuto luogo di aggregazione politica e non un luogo frequentato da soggetti fragili (giovani), quindi l'aggravante non sarebbe applicabile.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso mirasse in realtà a una rinnovata valutazione di merito e non si confrontasse con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva accertato che il Centro Sociale di via dei Volsci era divenuto luogo di aggregazione studentesca e frequentato assiduamente da ragazzi, assumendo la connotazione di comunità giovanile ai fini dell'art. 80, comma 1, lett. g). Il motivo è stato quindi qualificato come aspecifico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa connessi all'inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990
La Corte ha ritenuto che l'aggravante si applica quando il fatto è commesso in prossimità di una "comunità giovanile", intesa come luogo abitualmente frequentato da ragazzi/giovani; nel caso il centro sociale di via dei Volsci è stato qualificato come tale
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamata nella sentenza come norma relativa al reato contestato, ma la decisione non sviluppa una interpretazione specifica nel testo riportato
art. 99 c.p.
Richiamata nella motivazione della condanna, senza che nella parte riportata emerga un'interpretazione dettagliata
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a chiedere una diversa valutazione dei fatti (valutazione di merito) è spesso dichiarato inammissibile: è necessario contestare specificamente la motivazione della Corte impugnata, indicando i profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza del giudizio motivazionale
- Quando si contesta l'applicazione di un'aggravante legata al luogo (es. "prossimità di comunità giovanile"), per avere successo bisogna fornire elementi che mettano in crisi la ricostruzione fattuale della corte: ad esempio prove che il luogo non fosse effettivamente frequentato da giovani o che l'evento non sia avvenuto nella zona rilevante
- Le censure generiche che sostituiscono la valutazione del merito con profili di diritto senza incidere sulla motivazione risultano aspecifiche e inefficaci
- Il ricorrente corre il rischio di essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa o per motivi manifesti di infondatezza procedurale
- Per impugnazioni efficaci in materia di aggravanti è opportuno documentare in modo puntuale la realtà fattuale (testimonianze, documentazione, accertamenti) e collegare tali elementi a precise doglianze sulla motivazione del giudice di merito
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