Ordinanza n. 163/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, unitamente all'atto di convocazione e agli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma che aveva archiviato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, notificato soltanto il 12 gennaio 2026, nonché la nota di convocazione per il 7 marzo 2025 e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti, l'accertamento e la condanna in forma specifica alla riattivazione e definizione del procedimento, con trasmissione o integrazione dell'istanza allo Sportello unico per l'immigrazione, rilascio del nulla osta e conversione del titolo con efficacia ora per allora, oppure, in subordine, un ordine di riesame. La questione cautelare è stata ricondotta, in particolare, alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR rileva che una precedente ordinanza cautelare della stessa Sezione aveva già disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento e il riesame del procedimento, ordinando all'Amministrazione di comunicare il preavviso di rigetto entro dieci giorni e di concludere il procedimento entro il termine decorrente dalla ricezione delle osservazioni difensive o dalla scadenza del relativo termine. Poiché l'Amministrazione non ha ottemperato a quanto disposto, il TAR conferma la sospensione medio tempore dell'efficacia dell'atto impugnato e ordina alla Questura di Parma di inoltrare il preavviso di rigetto entro dieci giorni dalla comunicazione della nuova ordinanza e di concludere il procedimento entro venti giorni dalla ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine per presentarle, depositando nel fascicolo il provvedimento conclusivo di conferma o revoca dell'atto precedente. Avverte inoltre che, in caso di ulteriore inerzia, sarà nominato un commissario ad acta. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 3 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato ritenuto necessario nel procedimento e la sua omissione ha giustificato il riesame procedimentale.
art. 30 c.p.a.
accertamento e condanna in forma specifica
La norma è richiamata dal ricorrente a fondamento della domanda di riattivazione e definizione del procedimento, ma l'ordinanza non decide definitivamente tale domanda.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della tutela cautelare richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione intende adottare un provvedimento sfavorevole e non risulta comunicato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990, il giudice può sospendere medio tempore l'efficacia dell'atto e ordinare la riedizione del procedimento a partire dalla comunicazione del preavviso.
- In sede cautelare il giudice può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla spettanza del bene della vita, imponendo all'Amministrazione termini per la comunicazione del preavviso, per la valutazione delle osservazioni e per la conclusione del procedimento.
- L'inosservanza da parte dell'Amministrazione degli ordini impartiti con una precedente ordinanza cautelare giustifica l'adozione di ulteriori prescrizioni temporali e l'avvertimento della possibile nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
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