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Sentenza

Sentenza n. 7516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione seconda, 19 dicembre 2024, n. 1801, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Calabria, Sez. II, 19 dicembre 2024, n. 1801, che aveva annullato l’ordinanza comunale n. 139 del 30 novembre 2023, recante ingiunzione di demolizione di elementi murari realizzati lungo i balconi del prospetto est di un edificio residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa edilizia)

Prevale il privato

La controversia

La Cooperativa aveva impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo la violazione e l’errata applicazione degli artt. 20, comma 8, 6, comma 1, e 22, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 del regolamento edilizio comunale sulle distanze e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, nonché contraddittorietà intrinseca e disparità di trattamento. Il TAR aveva accolto il ricorso considerando scaduti i termini per i controlli ordinari sulla SCIA in variante e non sussistenti i presupposti per l’autotutela. Il Comune ha proposto appello con un unico articolato motivo, denunciando istruttoria giudiziale omessa o incompleta, travisamento dei fatti, violazione delle NTA della variante al PRG e falsa applicazione degli artt. 19, commi 3, 4 e 6-bis, e 21-nonies della l. n. 241/1990, oltre che degli artt. 24, 111 e 113 Cost. Ha sostenuto che la SCIA non rappresentasse fedelmente le paretine murarie, che il sopralluogo avesse accertato una difformità dal permesso di costruire e che l’intervento fosse comunque sanzionabile nell’esercizio del potere di vigilanza, anche oltre i termini dei controlli sulla SCIA. Ha inoltre dedotto la violazione delle distanze, poiché la parete sul filo dei balconi avrebbe dovuto essere computata e la distanza dal confine, indicata in circa 9,25-9,35 metri, sarebbe stata inferiore alla metà dell’altezza dell’edificio, pari a 11,85 metri; ha infine contestato l’utilizzo della nicchia per impianti ed elettrodomestici. In via preliminare, il legale rappresentante già cessato ha eccepito la nullità della notifica dell’appello, effettuata dopo lo scioglimento della cooperativa.

La decisione

L’eccezione di nullità della notifica è stata respinta: alla data della notifica dell’appello, 18 giugno 2025, la nomina del liquidatore non era ancora stata iscritta nel Registro delle imprese, iscrizione intervenuta l’8 luglio 2025; la notifica alla cooperativa presso la PEC e il domicilio del difensore di primo grado era quindi valida. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell’errata indicazione nominativa del rappresentante nella relata e, comunque, ritenuto raggiunto lo scopo della notifica. Nel merito, l’appello è stato respinto. La SCIA in variante conteneva la rappresentazione in pianta delle paretine; l’insufficiente chiarezza delle sezioni e della descrizione non dimostrava una falsa rappresentazione o l’occultamento dell’opera. In presenza di dubbi su spessore e consistenza, il Comune avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o integrazioni durante i controlli preventivi. L’intervento era coerente con la SCIA e non risultava quindi sanzionabile come privo di titolo senza la previa rimozione degli effetti della segnalazione mediante i poteri previsti dall’art. 19 e, ricorrendone i presupposti, l’autotutela di cui all’art. 21-nonies; l’ordinanza di demolizione non poteva surrogare tardivamente tali controlli. Il potere di vigilanza edilizia non è stato ritenuto sufficiente a eludere i termini dei controlli sulla SCIA quando l’opera è assistita da un titolo coerente con il modello utilizzato, salvo i casi di istanza o segnalazione radicalmente inconfigurabile o di intervento manifestamente estraneo al relativo paradigma. Le censure sulle distanze non hanno giustificato la demolizione: il regolamento edilizio escludeva dal calcolo, tra l’altro, nicchie e strutture esterne decorative; la qualificazione dell’elemento come corpo aggettante chiuso avrebbe dovuto essere contestata tempestivamente. In concreto, il balcone manteneva la funzione di spazio aperto e la paretina intercettava solo una porzione, senza determinare una chiusura integrale né un ampliamento di volumetria accertato e contestato. L’uso della nicchia per elettrodomestici o impianti non integrava, da solo, un mutamento di destinazione urbanistica. Confermata dunque la sentenza del TAR; Comune condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2487-bis c.c.

    Ai sensi dell’art. 2487-bis del codice civile, infatti, applicabile anche alle società cooperative, gli amministratori (e quindi il presidente) cessano dalla carica e il liquidatore assume la rappresentanza legale ed esclusiva dell’ente soltanto dopo tale avvenuta pubblicità legale (l’iscrizione del verbale).

    Nelle cooperative, la sostituzione della rappresentanza legale con il liquidatore produce effetto verso i terzi soltanto dopo l’iscrizione della nomina nel Registro delle imprese.

  • art. 93 c.p.a.

    Pertanto la prima è stata regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 93 c.p.a. sia all’indirizzo PEC della Cooperativa, sia presso il legale della stessa.

    La notifica dell’appello alla cooperativa era valida se eseguita alla PEC dell’ente e presso il difensore eletto in primo grado, considerato che al momento della notifica la nomina del liquidatore non era ancora iscritta.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. trova piena applicazione al caso di specie se si ha riguardo al fatto che l’appellato, dopo essersi costituito al solo, dichiarato scopo di eccepire il vizio di notifica – recte, a ben guardare, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver più alcuna rappresentanza della disciolta Cooperativa – ha radicalmente mutato la propria strategia difensiva esprimendosi «nell’interesse della Cooperativa Edilizia Andromeda» (v. memoria del 9 luglio 2026).

    La nullità della notificazione non ricorre quando la costituzione e la successiva condotta processuale dimostrano che l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, rendendo il destinatario pienamente consapevole del gravame.

  • art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990

    Del tutto privo di pregio è invece il richiamo al comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 quale fondamento anche dell’ingiunzione a demolire in materia edilizia: anche a voler ritenere che nella specifica materia il ricordato potere interdittivo che consegue all’avvenuta verifica della carenza dei requisiti e dei presupposti per avvalersi della s.c.i.a. si estrinsechi nell’intimazione di ripristino dello stato dei luoghi, esso resterebbe soggetto al termine stabilito dalla norma, ovvero sessanta giorni, ridotti a trenta dal comma 6-bis in materia edilizia.

    Il potere interdittivo conseguente alla verifica dei presupposti della SCIA, anche se esercitato mediante intimazione al ripristino in materia edilizia, resta soggetto al termine ordinario, ridotto a trenta giorni per la SCIA edilizia; non può fondare un intervento interdittivo tardivo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il che non è accaduto nel caso di specie, ove il Comune ha ravvisato una difformità nell’avvenuta realizzazione dell’intervento in coerenza con la s.c.i.a. in variante, di fatto contestando attraverso l’ingiunzione a demolire la legittimità di quest’ultima, seppure mai “caducata” ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990.

    Quando l’intervento è coerente con la SCIA presentata, la sua qualificazione come abusivo per ragioni attinenti alla legittimità della segnalazione presuppone la previa rimozione dei suoi effetti tramite gli strumenti di autotutela applicabili.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Laddove, invece, l’intervento è assistito da un titolo coerente con lo stesso, solo la sua previa caducazione consente di qualificarlo come abusivo e dunque sanzionabile.

    Il potere di vigilanza urbanistico-edilizia consente di sanzionare gli interventi privi di titolo o estranei al modello del titolo utilizzato, ma non permette di trattare come abusiva un’opera coerente con il titolo senza averne previamente rimosso gli effetti.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Vero è che l’interesse pubblico al corretto sviluppo del territorio, che ne interseca sovente di altri connotati da ancor maggiore sensibilità (si pensi all’ambiente, al paesaggio o al patrimonio culturale), ha indotto lo stesso legislatore a richiamare espressamente il potere di vigilanza quale rimedio finale per sanzionare nell’immediato situazioni non conformi al diritto, così “intersecando” il controllo sul territorio con il controllo sugli atti che ne consentono la modifica.

    Il richiamo ai poteri di vigilanza edilizia non elimina la necessità di distinguere il controllo repressivo sul territorio dai controlli sulla SCIA e sui relativi effetti: i poteri di settore operano entro il proprio ambito e non legittimano automaticamente controlli tardivi sulla segnalazione.

  • art. 3, punto 15, regolamento edilizio del Comune di Rende

    Poiché il Regolamento edilizio esclude espressamente dal calcolo delle distanze le «nicchie [e le ] strutture esterne decorative, di qualsiasi natura», la portata eventualmente discriminatoria della tipologia del materiale usato per la realizzazione dell’elemento verticale che unisce i balconi fino al cornicione a fini di applicabilità della deroga, avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva contestazione da parte della P.A.

    Le nicchie e le strutture esterne decorative sono escluse dal calcolo delle distanze secondo il regolamento comunale; l’amministrazione deve contestare tempestivamente l’eventuale non riconducibilità dell’opera a tali categorie.

Massime di principio

  • La notifica di un’impugnazione a una persona giuridica presso la sua PEC e il domicilio del difensore indicato nel giudizio precedente è valida se, al momento della notificazione, la nomina del nuovo rappresentante legale non è ancora iscritta nel Registro delle imprese. L’errata indicazione nominativa del rappresentante pro tempore non determina di per sé nullità quando la notificazione è indirizzata all’ente; la nullità è comunque sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
  • La rappresentazione incompleta o non immediatamente chiara di un elemento edilizio nella documentazione di una SCIA non equivale, da sola, a falsa rappresentazione o occultamento quando l’elemento è comunque riconoscibile negli elaborati presentati. Se l’amministrazione necessita di chiarimenti sulla consistenza dell’opera, deve richiederli nell’ambito dei controlli preventivi.
  • Quando un intervento edilizio è coerente con il modello e con le previsioni della SCIA presentata, l’amministrazione non può qualificarlo come abusivo e ordinarne la demolizione al solo fine di contestare tardivamente la legittimità della segnalazione: occorre prima rimuoverne gli effetti mediante i poteri di controllo o di autotutela previsti dalla legge.
  • Il potere di vigilanza urbanistico-edilizia non è soggetto, in quanto tale, a un termine generale di decadenza, ma non può essere utilizzato per eludere i termini dei controlli sulla SCIA quando l’opera è assistita da un titolo coerente con il modello utilizzato. Resta possibile l’intervento repressivo senza riguardo al tempo trascorso nei casi di radicale inconfigurabilità della segnalazione o di manifesta estraneità dell’opera al paradigma del titolo invocato.
  • L’uso domestico di una porzione di balcone per collocarvi elettrodomestici o impianti non integra, di per sé, un mutamento di destinazione urbanistica, se il balcone conserva la propria funzione accessoria e non si accerta la sua chiusura integrale con conseguente ampliamento di volumetria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoEccesso di potere

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