Cassazione Penale, Sentenza n. 40733/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza dichiarata colpevole in primo e secondo grado per i reati ascritti (artt. 56, 633, 639-bis, art. 61, n. 2, 635 cod. pen.). Ha proposto tre gruppi di motivi: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per l'utilizzo, a suo dire illegittimo, di dichiarazioni di relato rese dagli agenti operanti (richiamando art. 195, comma 4, cod. proc. pen.); (2) vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo (dolo) e valutazione probatoria, contestando la fondatezza della ricostruzione dei fatti e l'affidamento su dichiarazioni di terzi (in particolare dello Zucca e di un incaricato della Romeo Gestioni); (3) vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di recidiva (art. 99 cod. pen.), rilevando l'omessa o apparente motivazione rispetto ai precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico: la ricorrente non ha allegato l'incidenza dell'eliminazione delle dichiarazioni contestate sulla cosiddetta "prova di resistenza" né ha prospettato in modo puntuale come le residue prove non giustificassero lo stesso convincimento. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché reiterativo e meramente riconsiderativo del merito, senza confronto concreto con la motivazione della Corte di appello; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica e persuasiva. Il terzo motivo (recidiva) è stato anch'esso ritenuto reiterativo e senza adeguato confronto con la motivazione di merito che aveva descritto la progressione criminosa e i precedenti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte rileva che la censura sull'eventuale prova di relato è generica e non dimostra l'incidenza dell'eventuale esclusione sull'esito probatorio complessivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di quanto deve essere riportato nel ricorso per cassazione; la Corte indica che la relazione e la motivazione si riferiscono nei limiti strettamente necessari.
artt. 56, 633, 639-bis, art. 61 n.2, 635 cod. pen.
Norme penali che definiscono i reati contestati alla ricorrente (concorso, furto, ricettazione/altre fattispecie secondo i capi indicati) e la circostanza aggravante (art. 61 n.2). La Corte conferma che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità in relazione a tali norme.
art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Norme procedurali sul modo di trattare i ricorsi (camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale); la Corte ha proceduto in camera di consiglio secondo queste disposizioni.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva e aumento della pericolosità sociale; la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente la sussistenza della recidiva e la sua incidenza sulla determinazione della pena.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 606.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente lamentare genericamente l'inutilizzabilità di una prova; occorre spiegare l'incidenza che l'esclusione di quell'elemento avrebbe sull'esito complessivo (prova di resistenza).
- La Corte di cassazione non è sede di revisione del merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie senza evidenziare un vizio giuridico o un mancato e insufficiente confronto con la motivazione dei giudici di merito sono inammissibili.
- Le censure relative alla utilizzazione di dichiarazioni di relato devono essere prospettate tempestivamente e con precisione già nei gradi precedenti; in cassazione la mancata deduzione nei precedenti gradi limita la possibilità di successo.
- La valutazione della recidiva e della maggiore pericolosità è soprattutto questione di merito dei giudici di merito e può essere censurata in cassazione solo se emerge un palese vizio di motivazione o errore di diritto.
- Il silenzio dell'imputato in dibattimento è un diritto e la sua mancata comparizione o mancato esame non costituisce automaticamente un elemento di biasimo; eventuali censure sul mancato esame devono essere adeguatamente motivate.
- Quando si impugna in cassazione, è fondamentale confrontare punto per punto la motivazione della corte di appello e indicare in che modo essa sarebbe illogica, contraddittoria o omessa, con riferimenti concreti e non meri rilievi sommari.
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