Sentenza n. 1150/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio R.G. -OMISSIS-, del Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Lavoro, pubblicata in data-OMISSIS-e notificata in data-OMISSIS- che ha accertato il diritto della Dott.ssa -OMISSIS- ad essere assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs 151/2001 presso la sede -OMISSIS- -OMISSIS- – -OMISSIS- ovvero -OMISSIS- -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS-, con condanna del M.I.M. a provvedere in conformità; nonché per la declaratoria di nullità, previa sospensione dell’efficacia - del decreto MPI -OMISSIS-, con il quale il MIM ha rifiutato di eseguire quanto disposto dal Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rifiutato di eseguire una sentenza del giudice ordinario che aveva disposto l'assegnazione temporanea della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, con condanna del Ministero a provvedere in conformità. Chiedeva inoltre la declaratoria di nullità del decreto ministeriale con cui l'Amministrazione aveva rifiutato di dare esecuzione alla sentenza. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La rinuncia è stata notificata al Ministero almeno dieci giorni prima della camera di consiglio, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., e il Ministero non vi si è opposto.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto rispettato l'onere di notificazione della rinuncia alle altre parti previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; in assenza di opposizione del Ministero, non sussistevano ragioni per proseguire il giudizio. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della definizione in rito e della mancata opposizione del Ministero alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva accertato il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ai sensi di questa disposizione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, per consentire l'eventuale opposizione alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza di opposizione alla prosecuzione del giudizio, il giudice può prenderne atto e dichiarare estinto il processo.
- La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., quando siano rispettati gli adempimenti di comunicazione alle altre parti.
- In caso di rinuncia non opposta e di definizione del giudizio in rito, le spese possono essere compensate, in particolare quando la parte resistente non si opponga alla richiesta di compensazione.
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