Ordinanza n. 661/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 alla sede di Campobasso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli atti presupposti e conseguenziali. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l’accertamento del diritto a una nuova e legittima valutazione dell’istanza, con conseguente assegnazione temporanea alla sede di Campobasso. Ai fini della decisione cautelare, la ricorrente aveva depositato documenti il 7 maggio 2026, la cui correttezza dei dati doveva essere verificata, in particolare quanto alla disponibilità e alla scopertura dei posti di Vice Ispettore presso la sede di provenienza e presso le sedi potenzialmente riceventi nel territorio di Campobasso.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito, ritenendo necessaria un’istruttoria a carico dell’amministrazione resistente. Ha ordinato al dirigente pro tempore del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, di depositare una relazione contenente: i) le percentuali di scopertura dei posti di Vice Ispettore presso l’ente cedente e presso gli enti potenzialmente riceventi ubicati nella sede o nel circondario di Campobasso; ii) le alimentazioni delle due sedi e i trasferimenti programmati nel prossimo futuro; iii) le future cessazioni dal servizio già note presso le medesime sedi. L’incombente deve essere eseguito entro venti giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza. Per accelerare il procedimento, il provvedimento deve essere comunicato dalla Segreteria e notificato dalla ricorrente anche presso la sede reale del Ministero. La prosecuzione della camera di consiglio è stata fissata al 24 giugno 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni utilizzate quale base processuale per disporre l’acquisizione di elementi istruttori e la prosecuzione del giudizio cautelare.
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Costituisce la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dalla dipendente; la legittimità del diniego non è stata ancora definita.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi impugnata insieme al diniego; l’ordinanza non ne valuta ancora la legittimità.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede la verifica di dati fattuali rilevanti, anche per controllare la correttezza della documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria a carico dell’amministrazione resistente prima di pronunciarsi sulla cautela.
- Nelle controversie sull’assegnazione temporanea di un dipendente pubblico, la valutazione cautelare può richiedere l’acquisizione di dati aggiornati sulle percentuali di scopertura degli organici presso la sede di provenienza e presso le sedi potenzialmente riceventi, nonché sulle future immissioni, sui trasferimenti programmati e sulle cessazioni dal servizio già note.
- Per assicurare la sollecita definizione della domanda cautelare, il giudice può imporre un termine breve per l’adempimento istruttorio e disporre forme accelerate di comunicazione e notificazione dell’ordinanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →