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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19618/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Martino impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) in relazione a un sinistro del 24/01/2013. Deduceva tre censure: 1) errato calcolo dei termini di prescrizione e mancata dichiarazione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p.; 2) violazione dell'art. 541, comma 1, c.p.p. per non aver condannato solidalmente il responsabile civile al pagamento delle spese processuali; 3) vizio di motivazione e incongruità nella indicazione delle parti civili nel frontespizio e nella mancata indicazione del responsabile civile nel corpo della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando un errato conteggio dei periodi di sospensione della prescrizione operato dal giudice d'appello. Ha accertato che l'unico periodo legittimo di sospensione desumibile dagli atti era di 70 giorni (18/12/2017 - 26/02/2018); altri periodi indicati dal giudice di merito (es. 11/02/2019 - 08/04/2019) non erano giustificati dalle ipotesi di sospensione previste dall'art. 159 c.p. e la sospensione legata al COVID (art. 83, comma 4, d.l. 18/03/2020 n.18) non risultava applicabile perché non v'erano udienze o termini pendenti tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020. Tenuto conto della data del fatto (24/01/2013) e del termine massimo prescrizionale aumentato dei 70 giorni legittimi, la prescrizione è maturata in data 02/10/2020, anteriore alla sentenza del 19/10/2020. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, dichiarando superfluo ogni ulteriore esame di merito o di eventuali nullità.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che integra il reato contestato (lesioni personali colpose). Nel provvedimento è richiamata per definire la fattispecie di cui alla sentenza impugnata.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma relativa alla prescrizione del reato; il ricorrente denunciava un errato computo della prescrizione da parte del giudice d'appello. La Corte ha valutato il corretto decorso e le sospensioni rilevanti ai fini prescrizionali.

  • art. 159 cod. pen.

    Descrive le ipotesi legittime di sospensione del termine di prescrizione. La Corte ha ritenuto che il provvedimento di sospensione adottato in occasione del rinvio all'udienza dell'08/04/2019 fosse immotivato e non rientrasse nelle ipotesi previste dall'art. 159.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna in solido del responsabile civile al pagamento delle spese processuali della parte civile. Era oggetto del secondo motivo di ricorso, ma la questione è stata assorbita dalla declaratoria di prescrizione.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24/04/2020, n. 27)

    Norma che sospende termini procedurali per il contenimento della pandemia COVID-19. La Corte ha stabilito che la sospensione non si applicava nel caso concreto perché non risultavano udienze fissate né termini pendenti nel periodo 9/3-11/5/2020.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la pronuncia assolutoria di merito. La Corte ha osservato che non ricorrevano le condizioni per un'assoluzione di merito e che la prescrizione rendeva comunque superfluo esaminare il merito.

Massime di principio

  • Se al momento della decisione finale risulta intervenuta la prescrizione, il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario (né compatibile) procedere a un rinvio per esaminare il merito o eventuali nullità.
  • I periodi di sospensione della prescrizione devono essere espressamente previsti e giustificati alla stregua delle ipotesi codificate (art. 159 c.p.); provvedimenti di sospensione privi di motivazione o non riconducibili alle ipotesi di legge non possono essere computati.
  • La sospensione dei termini prevista per misure emergenziali (es. art. 83 d.l. n.18/2020) si applica solo se ricorrono i presupposti indicati (es. termini o udienze pendenti nel periodo indicato); in assenza di termini pendenti non produce effetti.
  • Le questioni processuali relative a spese, responsabilità civile solidale o errori formali nel frontespizio diventano in gran parte infruttuose se il reato è dichiarato estinto per prescrizione; tuttavia tali profili possono rimanere rilevanti per il contenzioso civile o per altri effetti accessori.
  • In sede di impugnazione, è essenziale verificare con rigore il corretto computo dei termini e delle sospensioni della prescrizione: un errore di calcolo può determinare l'annullamento della decisione di merito per estinzione del reato.

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