Sentenza n. 787/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria, dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al procedimento di VIA avviato ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 dalla Società in data 30 luglio 2024 e avente ad oggetto un impianto eolico, costituito da 12 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 79,2 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Buddusò (SS) e Pattada (SS) [ID_VIP: 12939] e/o dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2-quater del D.Lgs. 152/2006 nonché, ove occorrer possa, dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel rendere il parere di competenza; per la declaratoria, dell’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA, previo esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2- quater del D.lgs 152/2006 e/o previa declaratoria dell’obbligo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di rendere il parere di competenza, per l’accertamento, del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all'art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, e conseguente condanna del MASE al rimborso di tale somma pari a euro 30.629,68.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA per un impianto eolico di 79,2 MW nei Comuni di Buddusò e Pattada
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul procedimento di VIA avviato il 30 luglio 2024 ai sensi degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell'inerzia nell'esercizio del potere sostitutivo e, ove occorrente, dell'omesso parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Ha domandato la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento e al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a euro 30.629,68 su un importo versato di euro 61.259,36. La ricorrente ha dedotto il superamento dei termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, inclusi il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione del pubblico e quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza predisposizione dello schema di provvedimento VIA né adozione del provvedimento conclusivo. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo il superamento del termine annuale per l'azione avverso il silenzio, e ha contestato, secondo quanto emerge dalla motivazione, l'applicabilità degli effetti richiesti in relazione ai criteri di priorità dei progetti e alla necessità di attivazione del potere sostitutivo per ottenere il rimborso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo il ricorso proposto entro un anno dalla formazione del silenzio, con aggiunta dei 31 giorni di sospensione feriale. Nel merito ha accertato l'illegittimità del silenzio, poiché i termini dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori e risultavano scaduti senza conclusione del procedimento. Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti non deroga ai termini di conclusione della VIA e non consente una sospensione indefinita dei procedimenti; tuttavia, la tutela deve essere conformata in modo da non alterare il sistema legale delle quote di trattazione. Poiché l'impianto eolico, di potenza pari a 79,2 MW, supera la soglia di 70 MW indicata per la priorità, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura sono stati condannati a provvedere entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, previa valutazione del progetto nell'ambito delle sedute già calendarizzate o di una seduta straordinaria. Il MASE deve inoltre rendere evidenti i criteri organizzativi utilizzati per la calendarizzazione e l'ottemperanza. In caso di mancata esecuzione potrà essere nominato un commissario ad acta con separato provvedimento. Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, qualificandolo come conseguenza diretta e automatica del superamento dei termini di VIA e come speciale restituzione distinta dall'indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990; non è quindi necessaria la previa attivazione del potere sostitutivo. Il MASE è stato condannato al pagamento di euro 30.629,68, previa verifica dell'effettivo versamento degli oneri, entro 90 giorni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza di VIA e l'avvio del relativo procedimento.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni [...] si adotta il provvedimento di VIA.
Fissa i termini per la fase istruttoria della Commissione e per l'adozione del provvedimento di VIA.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis [...] non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.
Prevede il rimborso automatico del 50% dei diritti di istruttoria al verificarsi del mancato rispetto dei termini di conclusione della VIA, senza necessità di previa attivazione del potere sostitutivo.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede il potere sostitutivo in caso di mancata conclusione del procedimento nei termini.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Attribuisce natura perentoria ai termini del procedimento di VIA; il loro superamento non è giustificato dal carico di lavoro o dal numero delle istanze.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
Il criterio di priorità e il sistema delle quote hanno rilievo organizzativo e conformano le modalità di trattazione, ma non derogano ai termini perentori di conclusione della VIA.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L'azione avverso il silenzio può essere proposta entro un anno dalla formazione del silenzio.
art. 54, comma 2, c.p.a.
Consente di computare la sospensione feriale dei termini processuali, pari a 31 giorni tra il 1° e il 31 agosto, nel termine annuale per l'azione avverso il silenzio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti argomentazioni, utilizzata dal TAR per richiamare orientamenti consolidati.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
Disciplina l'indennizzo da mero ritardo; il TAR distingue tale fattispecie dallo speciale rimborso dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria sui quali si calcola il rimborso del 50% previsto dall'art. 25, comma 2-ter.
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di VIA sono perentori e il loro superamento determina l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione procedente; né il numero delle istanze, né le difficoltà organizzative, né un criterio interno di priorità possono giustificare la loro inosservanza.
- Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti VIA costituisce una regola organizzativa per la calendarizzazione degli affari e non deroga ai termini legali di conclusione del procedimento, salvo che una disposizione legislativa espressa modifichi tali termini.
- La tutela contro il silenzio relativa a un progetto soggetto a sistema di quote deve essere conformata in modo da imporre all'amministrazione di provvedere entro un termine, senza consentire al ricorrente di scavalcare il sistema legale di calendarizzazione rispetto a progetti appartenenti alla medesima categoria.
- Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 è una speciale restituzione automatica collegata al mancato rispetto dei termini di VIA e non richiede la previa attivazione del potere sostitutivo né coincide con l'indennizzo da mero ritardo disciplinato dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990.
- L'azione avverso il silenzio può essere proposta entro un anno dalla formazione del silenzio, computando anche i 31 giorni di sospensione feriale dei termini processuali maturati tra il 1° e il 31 agosto.
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