Cassazione Civile, Sentenza n. 6795/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, relativo a un immobile sito a Roma e notificato alla fondazione proprietaria per omesso versamento dell’imposta. La CTP di Roma aveva annullato l’avviso e la CTR del Lazio, con sentenza n. 894/2017 depositata il 24 febbraio 2017, aveva confermato tale decisione. L’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo complesso: ha dedotto che mancava il requisito soggettivo dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, perché l’immobile non era utilizzato direttamente ed esclusivamente dalla fondazione, ma locato per 120.000 euro annui a un’associazione; ha inoltre dedotto la mancanza del requisito oggettivo, non essendo provata la destinazione esclusiva dell’immobile ad attività non commerciali comprese tra quelle tassativamente agevolate. La fondazione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo il riconoscimento di un vincolo storico-artistico diretto sull’immobile e del conseguente regime agevolato ICI.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto insufficiente il riconoscimento dell’esenzione fondato sulla qualifica formale della fondazione come ente morale e sulle sue finalità assistenziali: occorreva un accertamento concreto e rigoroso delle modalità effettive di svolgimento dell’attività nell’immobile, per verificare se essa fosse non economica, cioè gratuita o svolta dietro un corrispettivo simbolico, anche in relazione ai costi di gestione. Per una casa di riposo, l’accertamento deve considerare le caratteristiche delle persone ospitate, la durata del soggiorno, il rapporto con l’amministrazione di riferimento e l’entità delle rette rispetto ai prezzi di mercato. La CTR non aveva svolto né illustrato tale verifica, né accertato gli effettivi profili logistici ed economici della locazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito; la Corte ha precisato che le relative questioni potranno essere riproposte nel giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
Deve quindi concludersi, dando seguito all’orientamento di legittimità di recente espresso (Cass. n. 4066 del 2019), che l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell’Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.
L’esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede che l’attività svolta nell’immobile abbia natura non economica: deve essere gratuita oppure remunerata con un corrispettivo simbolico. La verifica va compiuta in concreto e non è sufficiente la natura non lucrativa dell’ente o la destinazione degli eventuali utili a finalità sociali.
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, nel testo applicabile ratione temporis
Occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell’esenzione sono cumulative nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell’ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dal citato art. 7; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (cfr. Cass. n. 13966 del 2016).
I requisiti soggettivo e oggettivo dell’esenzione sono cumulativi: occorre che il soggetto abbia natura non commerciale e che l’immobile sia destinato direttamente ed esclusivamente a una delle attività agevolate. La natura e le modalità effettive dell’attività non si presumono dalla qualifica dell’ente.
art. 107, par. 1, TFUE
Per escludere la natura economica dell’attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico.
Ai fini della compatibilità dell’esenzione con il divieto di aiuti di Stato, la natura non economica dell’attività deve risultare dalla gratuità della prestazione o dalla corresponsione di un importo simbolico.
Massime di principio
- L’esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali richiede la coesistenza del requisito soggettivo relativo alla natura dell’ente e del requisito oggettivo relativo alla destinazione e alle modalità effettive dell’attività svolta nell’immobile; la qualifica formale dell’ente e le sue finalità statutarie o assistenziali non bastano, da sole, a dimostrare il diritto all’agevolazione.
- Un’attività svolta da un ente senza fine di lucro può avere natura economica. Perché l’attività sia considerata non economica ai fini dell’esenzione, deve essere svolta gratuitamente o dietro un corrispettivo simbolico; la destinazione degli eventuali utili a finalità sociali o religiose non esclude il carattere commerciale dell’attività.
- Grava sul contribuente che invoca l’esenzione l’onere di provare in concreto i relativi presupposti, dimostrando che l’attività agevolata non è esercitata con modalità commerciali.
- Per verificare se una casa di riposo svolga un’attività non economica occorre un accertamento fattuale rigoroso che consideri le caratteristiche delle persone ospitate, la durata del soggiorno, il rapporto con l’amministrazione di riferimento e l’importo delle rette rispetto ai prezzi di mercato e ai costi di gestione.
- La concessione dell’immobile a un altro soggetto non commerciale può essere compatibile con l’esenzione quando ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata: comodato gratuito, utilizzazione per attività meritevoli previste dalla norma e collegamento strumentale dell’utilizzatore con il concedente, nell’ambito della stessa struttura. La verifica dei requisiti dell’esenzione resta comunque necessaria nel caso concreto.
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