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Sentenza

Sentenza del 07/01/2021 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica (recupero di €1.773,48) e, separatamente, un avviso per indennità e interessi di mora (€6.190,50) relativi al periodo anteriore all'emanazione della direttiva n.130439/13.12.2013. L'Amministrazione contestava l'indebita fruizione dell'esenzione prevista dall'art.52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.504/1995 perché l'energia sarebbe stata fornita a terzi/consorziati e non utilizzata esclusivamente per usi propri. La controversia oggetto del provvedimento in esame riguarda principalmente l'addebito per indennità e interessi e la pretesa invocazione, da parte della società, di un legittimo affidamento anteriore alla direttiva, dedotto in assenza di un interpello specifico.

La decisione

La Commissione ha riformato la sentenza di primo grado e ha confermato la legittimità dell'avviso di pagamento dell'Ufficio. Ha ritenuto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la società non avesse diritto all'esenzione di cui all'art.52(3)(b) per l'energia distribuita ai consorziati e che, in assenza di interpello specifico, non sussista tutela del legittimo affidamento ai sensi dello Statuto del contribuente. Pertanto è stato confermato il recupero dell'accisa e degli accessori reclamati dall'Ufficio (compresa la somma di €6.190,50), mentre le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.504/1995 (T.U.A.) art.52 comma 3 lettera b)

    L'esenzione è applicabile solo se l'energia è prodotta mediante impianti propri e consumata per usi esclusivamente propri; la distribuzione a consorziati/terzi non soddisfa i presupposti per l'esenzione secondo la giurisprudenza richiamata.

  • Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente) art.10

    La tutela dell'affidamento prevista dallo Statuto si realizza tramite l'istituto dell'interpello; senza una specifica e formale istanza di interpello non può essere invocato un generico principio di affidamento a favore del contribuente.

  • Direttiva n.130439 del 13 dicembre 2013 (Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto Utenti - Agenzia delle Dogane)

    La direttiva ha inciso sulla materia ma l'invocazione di un affidamento antecedente alla direttiva richiede comunque un interpello specifico; non opera a favore del contribuente in assenza di tale istanza.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n.9719/2018

    Affermato il principio secondo cui il contribuente non può ottenere tutela invocando un generico principio di affidamento non supportato da norme; conferma la necessità dell'interpello per la protezione dell'affidamento.

  • Sentenza Corte di Cassazione n.26143/2019 (V Sezione)

    Confermato che la fruizione dell'esenzione per energia elettrica non è riconosciuta quando l'energia è distribuita ai consorziati e non consumata esclusivamente per usi propri; la giurisprudenza è stata richiamata come motivo per ritenere legittimo il recupero dell'accisa.

Massime di principio

  • Per ottenere tutela dell'affidamento e la protezione offerta dallo Statuto del contribuente è necessario presentare un interpello specifico e formale; comunicazioni generiche o richieste di licenza non equivalgono all'interpello.
  • L'esenzione prevista dall'art.52(3)(b) del D.Lgs.504/1995 richiede produzione mediante impianti propri e consumo esclusivo per usi propri: la fornitura a consorziati o terzi non soddisfa i requisiti e può portare al recupero dell'accisa.
  • La giurisprudenza di legittimità è orientata a negare il legittimo affidamento in assenza di atti amministrativi formali (interpello) che abbiano fornito indicazioni specifiche sul trattamento fiscale richiesto.
  • In giudizio il giudice può compensare le spese tra le parti in considerazione dell'entità della somma e della particolarità della controversia.

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