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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1059/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione ascritto a Petrillo, confermando le statuizioni civili in favore del Comune di Fondi/Parisella. Il ricorso era fondato su quattro motivi principali: (1) omissione di pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che la raccomandata non conteneva espressioni offensive né intenzione di ledere l'onore di Luigi Parisella; (2) mancata applicazione della causa di giustificazione (diritto di critica ex art.21 Cost. e art.51 c.p.), viste le funzioni sindacali del Petrillo; (3) difetto della condizione di procedibilità/legittimazione attiva della querela e della costituzione di parte civile, poiché la missiva non riferiva espressioni offensive a Parisella ma alla "Parte Pubblica" (Segretario Generale e Dirigente del Personale) e Parisella, al momento della costituzione, non avrebbe avuto la legittimazione o la procura speciale; (4) mancata revoca delle statuizioni civili nonostante la declaratoria di prescrizione, visto che il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo (difetto di legittimazione della parte civile) e infondato/innammissibile il resto. In particolare: la Corte ha condiviso che la missiva criticava i funzionari e, per rifrazione, l'ente collettivo (Comune di Fondi) poteva essere parte offesa; tuttavia l'atto di costituzione di parte civile del 9 dicembre 2015 non riportava la procura speciale necessaria per rappresentare il Comune nel giudizio penale. Di conseguenza le statuizioni civili in favore del Comune di Fondi sono state disposte illegittimamente e sono state annullate senza rinvio. Quanto alla censura sulla revoca delle statuizioni per prescrizione (quarto motivo), la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione: i rinvii in primo grado avevano sospeso il decorso della prescrizione facendo sì che la prescrizione maturasse dopo la sentenza di primo grado, quindi la conferma delle statuizioni civili non era censurabile sotto tale profilo. Per il resto (es. assoluzione per mancata offensività o applicazione della causa di giustificazione) il ricorso è risultato inammissibile o infondato, e la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato è stata lasciata tale dal giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina la possibilità che il giudice assolva nel merito quando gli elementi dimostrino in modo incontestabile l’insussistenza del fatto o la non responsabilità dell'imputato; la Corte ricorda che tale pronuncia è ammessa solo se la constatazione emerge dagli atti senza necessità di approfondimenti

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra motivi di ricorso e decisione impugnata: la Corte valuta che la riproduzione parziale del testo non configuri indeterminatezza e che il quesito di correlazione non impedisce l’esame dei motivi

  • art. 21 Cost.

    Tutela della libertà di manifestazione del pensiero; la Corte ricorda che il diritto di critica può costituire causa di giustificazione ma la sua applicazione richiede una valutazione dei fatti che non sempre consente l’assoluzione per tabulas

  • art. 51 c.p.

    Regola le cause di giustificazione (es. esercizio di un diritto); la Corte afferma che l’invocazione del diritto di critica va esaminata sulle modalità e contesto e non era suscettibile di decisione sommaria nel caso in esame

  • normativa/procedura sulla procura speciale per costituzione di parte civile

    La costituzione di parte civile da parte di un ente richiede idonea rappresentanza e, quando la rappresentanza sia esercitata tramite un soggetto (es. sindaco), l'atto deve contenere la procura speciale/atto che attesti la legittimazione; la mancanza di tale procura comporta difetto di legittimazione e nullità delle statuizioni civili disposte

Massime di principio

  • Quando una offesa verbale o scritta colpisce funzionari di un ente in relazione alle loro funzioni, l'ente stesso può essere considerato offeso "per rifrazione" e ha titolo a proporre querela, purché la pluralità delle offese sia contestata in modo rituale
  • La costituzione di parte civile da parte di un ente richiede idonea rappresentanza e, in assenza della richiesta/atto di procura speciale nella costituzione, le statuizioni civili possono essere annullate per difetto di legittimazione
  • La declaratoria di prescrizione può rendere improcedibile il reato: se il termine di prescrizione fosse maturato prima della sentenza di primo grado il giudice d'appello dovrebbe revocare le statuizioni civili; tuttavia occorre verificare gli effetti dei rinvii e delle sospensioni che possono spostare il dies ad quem
  • L´invocazione del diritto di critica (art.21 Cost.) e di cause di giustificazione va valutata concretamente in relazione a contesto, contenuti e modalità espositive: non sempre consente una decisione assolutoria per tabulas se sono necessari accertamenti
  • L´assoluzione nel merito ai sensi dell´art.129 c.p.p. è possibile soltanto quando l´insussistenza del fatto o l´inesistenza della responsabilità emerge dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile, senza necessità di approfondimenti probatori

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