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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Lanusei n. 14 del 17 aprile 2024, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente” ed alla conseguente liquidazione dello stesso.

Giustizia amministrativa202500645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 14 del 17 aprile 2024, limitatamente al pagamento del bonus carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Lanusei n. 14/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle e corrisponderle euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016. La sentenza aveva inoltre disposto la rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al riconoscimento e al pagamento del capitale dovuto. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l’esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’esecuzione solo parziale della sentenza del Tribunale di Lanusei: il Ministero ha pagato le spese legali, ma ha lasciato ineseguito il capo relativo al capitale dovuto per il bonus carta docente. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione sostitutiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni attribuite a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del riconoscimento e dell’erogazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • L’esecuzione solo parziale di una sentenza irrevocabile non esclude la proponibilità dell’azione di ottemperanza limitatamente ai capi rimasti ineseguiti; il pagamento di una componente del comando giudiziale, come le spese di lite, non equivale all’integrale esecuzione della pronuncia.
  • Quando l’amministrazione obbligata non provvede spontaneamente all’adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva entro il termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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