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Direttiva 2000/43

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Normativa europea32000L0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/43/CE istituisce un quadro comune per contrastare le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica e per rendere effettivo il principio della parità di trattamento negli Stati membri. Essa definisce le nozioni di discriminazione diretta e indiretta, molestie e ordine di discriminare, estende la tutela a una pluralità di ambiti materiali e impone agli Stati membri rimedi giurisdizionali, regole sull'onere della prova, protezione contro le ritorsioni e l'istituzione di organismi indipendenti di promozione della parità. La direttiva fissa requisiti minimi, consente misure più favorevoli e richiede il recepimento entro il 19 luglio 2003.

Direttiva quadro contro la discriminazione razziale ed etnica, volta a garantire la parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica in occupazione, istruzione, protezione sociale, beni e servizi.

Ambito di applicazione

Si applica, nei limiti delle competenze della Comunità, a tutte le persone nei settori pubblico e privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, con riferimento a occupazione e lavoro, orientamento e formazione professionale, condizioni di lavoro e licenziamento, affiliazione a organizzazioni professionali, protezione sociale e assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni e servizi e loro fornitura, incluso l'alloggio. Non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le norme su ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi e apolidi, né il trattamento derivante dalla loro condizione giuridica.

Direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

La direttiva istituisce un quadro armonizzato minimo per contrastare le discriminazioni razziali ed etniche in una pluralità di settori della vita economica e sociale. I considerando evidenziano la centralità dei diritti fondamentali, il rilievo della lotta al razzismo e l'esigenza di protezione effettiva delle vittime, lasciando agli Stati membri margini di attuazione ma imponendo un risultato comune.

Obiettivi e fondamento della disciplina

L'obiettivo, fissato dall'articolo 1, è rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tramite un quadro normativo contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. La direttiva si colloca nell'alveo dell'articolo 13 CE e, secondo i considerando, intende contribuire a società democratiche e tolleranti, alla coesione economica e sociale e al funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nozione di discriminazione

L'articolo 2 è il cuore definitorio della direttiva. La discriminazione diretta ricorre quando, per ragioni di razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto a un'altra in situazione analoga; la discriminazione indiretta si configura quando una regola, un criterio o una prassi apparentemente neutri producono un particolare svantaggio, salvo giustificazione oggettiva, legittima, appropriata e necessaria. Sono inoltre equiparate a discriminazione le molestie, intese come comportamento indesiderato che violi la dignità della persona e crei un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, nonché l'ordine di discriminare.

Ambito di applicazione

L'articolo 3 estende la tutela a tutte le persone, nel settore pubblico e privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, con riferimento a:

  • accesso all'occupazione e al lavoro, autonomo e subordinato, inclusi selezione, assunzione e promozione;
  • orientamento, formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, compresi i tirocini;
  • occupazione, condizioni di lavoro, licenziamento e retribuzione;
  • affiliazione e attività in organizzazioni professionali e relative prestazioni;
  • protezione sociale, compresa sicurezza sociale e assistenza sanitaria;
  • prestazioni sociali;
  • istruzione;
  • accesso a beni e servizi e loro fornitura, incluso l'alloggio.

Restano escluse le differenze di trattamento basate sulla nazionalità. La direttiva non incide inoltre sulle norme relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e apolidi, né sul trattamento connesso alla loro condizione giuridica.

Eccezioni, azione positiva e livello minimo di tutela

L'articolo 4 consente agli Stati membri di prevedere che una differenza di trattamento non costituisca discriminazione quando una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica costituisca un requisito essenziale e determinante per l'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. L'articolo 5 consente misure specifiche per prevenire o compensare svantaggi legati a una determinata razza o origine etnica.

L'articolo 6 qualifica la direttiva come disciplina di standard minimi: gli Stati membri possono mantenere o introdurre regole più favorevoli e non possono usare il recepimento per ridurre il livello di protezione già esistente nei settori coperti.

Rimedi, legittimazione e onere della prova

L'articolo 7 impone un accesso effettivo a procedure giurisdizionali e/o amministrative per chi si ritenga vittima di una mancata applicazione della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto controverso. Sono possibili, ove opportuno, procedure di conciliazione. Inoltre, associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche con legittimo interesse possono agire per conto o a sostegno della vittima con il suo consenso, secondo le regole nazionali.

L'articolo 8 disciplina l'onere della prova: una volta che la persona lesa abbia addotto fatti idonei a presumere una discriminazione diretta o indiretta, spetta al convenuto provare che non vi è stata violazione. La regola non si applica ai procedimenti penali e non vale nei procedimenti in cui il giudice o l'organo competente accertano d'ufficio i fatti; gli Stati membri possono comunque adottare regole probatorie più favorevoli per l'attore.

Protezione contro le ritorsioni, informazione e dialogo sociale

L'articolo 9 richiede una protezione effettiva contro trattamenti o conseguenze sfavorevoli conseguenti a reclami o azioni dirette a ottenere il rispetto della direttiva. L'articolo 10 impone agli Stati membri di diffondere, con mezzi appropriati e su tutto il territorio, le disposizioni adottate e quelle già vigenti pertinenti.

Gli articoli 11 e 12 valorizzano il dialogo sociale e il coinvolgimento delle ONG. Gli Stati membri devono incoraggiare il dialogo tra le parti sociali, anche attraverso monitoraggio delle prassi, contratti collettivi, codici di condotta, ricerche e scambio di buone pratiche. Devono altresì promuovere il dialogo con organizzazioni non governative competenti nella lotta contro la discriminazione razziale ed etnica.

Organismi nazionali per la parità di trattamento

L'articolo 13 impone la creazione di uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni razziali o etniche, eventualmente inseriti in strutture nazionali di tutela dei diritti umani. Le loro competenze minime comprendono:

  • assistenza indipendente alle vittime nell'iter dei reclami;
  • svolgimento di inchieste indipendenti;
  • pubblicazione di relazioni indipendenti e formulazione di raccomandazioni.

Conformità dell'ordinamento nazionale, sanzioni e recepimento

L'articolo 14 richiede agli Stati membri di eliminare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative incompatibili con la parità di trattamento e di abrogare o rendere nulle, o comunque modificare, le clausole contrarie contenute in contratti collettivi, contratti individuali di lavoro, regolamenti interni, regole associative e discipline del lavoro autonomo e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L'articolo 15 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme nazionali di attuazione; se la sanzione include il risarcimento del danno, essa deve rispettare tali criteri. Le disposizioni sanzionatorie dovevano essere notificate alla Commissione entro il 19 luglio 2003 e ogni successiva modifica deve essere comunicata immediatamente.

L'articolo 16, rubricato nel testo come "Attuazione", fissa il termine di recepimento al 19 luglio 2003. Per le disposizioni rientranti nella sfera dei contratti collettivi, gli Stati membri possono affidarne l'attuazione alle parti sociali su richiesta congiunta, purché gli accordi necessari siano conclusi entro la stessa data e resti garantito in ogni momento il risultato imposto dalla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Monitoraggio e revisione

L'articolo 17 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, tutte le informazioni necessarie per la relazione sull'applicazione della direttiva. La Commissione deve tener conto, se del caso, dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, delle parti sociali e delle ONG competenti, nonché valutare l'impatto delle misure su donne e uomini; ove opportuno, potrà formulare proposte di revisione e aggiornamento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e principio generale di parità

L'articolo 1 stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni basate su razza o origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. I considerando precisano che il termine "razza" non implica accettazione di teorie sulle razze umane distinte.

Definizioni di discriminazione

L'articolo 2 vieta la discriminazione diretta e indiretta. È discriminazione diretta il trattamento meno favorevole causato da razza o origine etnica; è indiretta una disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri che pongano persone di una determinata razza o origine etnica in particolare svantaggio, salvo giustificazione oggettiva, legittima, appropriata e necessaria. Sono equiparate a discriminazione le molestie e l'ordine di discriminare.

Ambito materiale di applicazione

L'articolo 3 estende la disciplina a occupazione e lavoro, formazione professionale, condizioni di lavoro e retribuzione, affiliazione a organizzazioni professionali, protezione sociale, prestazioni sociali, istruzione e accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio. Restano escluse le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e sono salve le norme su ingresso e residenza di cittadini di paesi terzi e apolidi.

Eccezione per requisiti essenziali e azione positiva

L'articolo 4 consente, in casi limitati, differenze di trattamento quando una caratteristica connessa alla razza o all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di un'attività lavorativa, se la finalità è legittima e il requisito è proporzionato. L'articolo 5 consente misure specifiche per prevenire o compensare svantaggi connessi a una determinata razza o origine etnica.

Requisiti minimi e misure più favorevoli

L'articolo 6 qualifica la direttiva come strumento di requisiti minimi: gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli e non possono ridurre il livello di protezione già esistente nei settori coperti.

Tutela giurisdizionale e legittimazione delle associazioni

L'articolo 7 impone agli Stati membri di garantire a chi si ritenga leso l'accesso a procedure giurisdizionali e/o amministrative, anche dopo la cessazione del rapporto contestato, comprese, se ritenute opportune, procedure di conciliazione. Associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche con legittimo interesse possono agire per conto o a sostegno della vittima con il suo consenso, nel rispetto delle norme nazionali sulla rappresentanza e sui termini di azione.

Onere della prova

L'articolo 8 richiede misure nazionali che, in presenza di fatti dai quali si può presumere una discriminazione diretta o indiretta, facciano gravare sul convenuto la prova dell'assenza di violazione. La regola non si applica ai procedimenti penali né ai procedimenti in cui il giudice o l'autorità competente indagano sui fatti; gli Stati membri possono prevedere regole probatorie più favorevoli per l'attore.

Protezione contro le ritorsioni e informazione

L'articolo 9 impone la protezione contro trattamenti o conseguenze sfavorevoli come reazione a reclami o azioni per far rispettare la parità di trattamento. L'articolo 10 richiede che le disposizioni adottate siano portate a conoscenza degli interessati con mezzi appropriati su tutto il territorio nazionale.

Dialogo sociale e ruolo delle ONG

Gli articoli 11 e 12 impongono agli Stati membri di promuovere il dialogo tra parti sociali, anche tramite monitoraggio delle prassi, contratti collettivi, codici di condotta e scambio di buone pratiche, e di incoraggiare il dialogo con organizzazioni non governative competenti nella lotta alla discriminazione.

Organismi per la parità di trattamento

L'articolo 13 obbliga gli Stati membri a istituire uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento per tutte le persone senza discriminazioni razziali o etniche. Tali organismi devono fornire assistenza indipendente alle vittime, svolgere inchieste indipendenti, pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni.

Conformità, sanzioni e recepimento

L'articolo 14 impone l'abrogazione o la disapplicazione delle norme legislative, regolamentari, amministrative e contrattuali incompatibili con il principio di parità. L'articolo 15 prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse eventuali misure risarcitorie, e richiede la notifica alla Commissione entro il 19 luglio 2003. L'articolo 16 (nel testo indicato come "Attuazione") fissa il termine di recepimento al 19 luglio 2003 e consente, per i contratti collettivi, l'affidamento dell'attuazione alle parti sociali con accordo entro la stessa data.

Relazione della Commissione e monitoraggio

L'articolo 17 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 19 luglio 2005 e poi ogni cinque anni, le informazioni necessarie per la relazione sull'applicazione della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve tener conto dei pareri dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, delle parti sociali e delle ONG, nonché valutare l'impatto su donne e uomini.

Come è indicizzato

Materienon discriminazionelavoroistruzioneprotezione socialeaccesso a beni e servizi

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