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Direttiva 2000/36

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Normativa europea32000L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza a livello UE le definizioni, le denominazioni di vendita e le regole di composizione dei prodotti di cacao e cioccolato destinati all’alimentazione umana. Consente, entro un limite massimo del 5%, l’uso di alcuni grassi vegetali diversi dal burro di cacao, imponendo però una specifica indicazione in ეტichetta. Prevede inoltre requisiti minimi di contenuto di cacao, latte e grassi, disciplina i prodotti assortiti e ripieni, e abroga la precedente direttiva 73/241/CEE con effetto dal 3 agosto 2003, data entro la quale gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni.

Disciplina armonizzata dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, con definizioni, composizione, etichettatura e uso di grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana definiti nell’allegato I, con regole comuni per commercializzazione, composizione ed etichettatura nell’Unione. Rilevano in particolare i prodotti di cioccolato, cacao in polvere, cioccolato al latte, cioccolato bianco, prodotti ripieni, prodotti per preparazioni tradizionali nazionali e le praline. Sono esclusi, per specifiche denominazioni e requisiti, i prodotti non conformi alle definizioni dell’allegato I; inoltre alcune previsioni consentono usi complementari di denominazioni tradizionali se non vi è rischio di confusione. La direttiva opera nel mercato interno e vieta agli Stati membri di introdurre prescrizioni nazionali ulteriori per i prodotti contemplati, salvo i margini espressamente previsti.

Prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana

La direttiva 2000/36/CE armonizza nel mercato interno le definizioni, le denominazioni di vendita, le caratteristiche di composizione e le regole di etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana. L’intervento si colloca nel solco della semplificazione delle direttive verticali sui prodotti alimentari e aggiorna la precedente disciplina del 1973 per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione dei gusti dei consumatori e della normativa generale UE in materia di etichettatura e additivi.

Finalità e contesto normativo

La direttiva persegue la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno, evitando che divergenze nazionali sulla composizione o sulla denominazione creino ostacoli agli scambi. I considerando evidenziano anche l’esigenza di garantire una corretta informazione al consumatore e di consentire, entro limiti comuni, l’uso di taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che definisce i prodotti interessati. La disciplina riguarda, tra gli altri, burro di cacao, cacao in polvere, cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato ripieno, prodotti per bevande a base di cacao e praline. Per i prodotti contemplati, gli Stati membri non possono introdurre norme nazionali ulteriori non previste dalla direttiva, salvi i margini espressamente lasciati aperti, come l’uso complementare di talune denominazioni tradizionali e la possibile autorizzazione dell’olio di cocco in una specifica eccezione.

Definizioni, denominazioni di vendita e standard di composizione

L’allegato I contiene la disciplina sostanziale più rilevante per gli operatori. Sono fissati i requisiti minimi di contenuto di cacao, burro di cacao, cacao secco sgrassato, latte e grassi del latte per ciascuna categoria di prodotto. In particolare:

  • il cioccolato deve contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao, di cui almeno il 18% di burro di cacao e il 14% di cacao secco sgrassato;
  • il cioccolato al latte deve contenere almeno il 25% di sostanza secca totale di cacao, il 14% di sostanza secca del latte, il 2,5% di cacao secco sgrassato, il 3,5% di grassi del latte e il 25% di grassi totali;
  • il cioccolato bianco richiede almeno il 20% di burro di cacao e il 14% di sostanza secca del latte, con almeno il 3,5% di grassi del latte;
  • il cioccolato ripieno deve avere una parte esterna di cioccolato pari ad almeno il 25% del peso totale del prodotto.

Sono inoltre previste definizioni specifiche per prodotti tradizionali o di uso consolidato, come "cioccolato" con qualificazioni del tipo "di copertura", "vermicelli", "in fiocchi", "alle nocciole gianduia", "alla panna" o "al latte scremato", ciascuno con soglie tecniche dedicate. Per il "chocolate a la taza" e il "chocolate familiar a la taza" sono stabiliti limiti di cacao, farina/amido e proporzioni specifiche, con una disciplina distinta per i prodotti di stile tradizionale.

Uso di grassi vegetali diversi dal burro di cacao

L’articolo 2 rappresenta una delle innovazioni centrali della direttiva. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché definiti ed elencati nell’allegato II, possono essere aggiunti a taluni prodotti di cioccolato fino a un massimo del 5% del prodotto finito. Tale aggiunta non può ridurre il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao richiesto dalla direttiva.

La commercializzazione in tutti gli Stati membri è subordinata a un obbligo informativo molto preciso: l’etichetta deve riportare, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, la dicitura "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao", con caratteristiche grafiche stabilite dall’articolo 2, paragrafo 2. La Commissione può proporre modifiche dell’allegato II secondo la procedura prevista dal Trattato e deve, entro il 3 febbraio 2006, presentare eventualmente una proposta di revisione dell’elenco alla luce di uno studio sugli effetti economici nei paesi produttori di cacao e di grassi vegetali.

Etichettatura e informazione al consumatore

L’articolo 3 applica ai prodotti disciplinati la direttiva 79/112/CEE, ma con regole speciali. Le denominazioni di vendita dell’allegato I sono riservate ai prodotti definiti e devono essere usate nel commercio per identificarli. In via complementare, tali denominazioni possono anche designare altri prodotti che non possano essere confusi con quelli armonizzati, se ciò è consentito dalla disciplina nazionale o dall’uso consolidato nello Stato membro di vendita al consumatore finale.

Per i prodotti venduti in assortimento, l’etichettatura può essere semplificata con formule come "cioccolatini assortiti" o "cioccolatini ripieni assortiti", con la possibilità di un elenco ingredienti unico per l’intero assortimento. Per alcune categorie è obbligatoria l’indicazione del tenore minimo di cacao o di burro di cacao; inoltre le denominazioni "cioccolato", "cioccolato al latte" e "cioccolato di copertura" possono essere completate da diciture qualitative solo se sono rispettate soglie più elevate di composizione.

Ingredienti facoltativi e limiti quantitativi

L’allegato I consente l’aggiunta di altre sostanze commestibili ai prodotti di cioccolato di cui ai punti A.3, A.4, A.5, A.6, A.8 e A.9, con limiti stringenti. È vietata l’aggiunta di grassi animali o di preparati che li contengano, salvo che derivino esclusivamente dal latte; farine, fecole e amidi sono autorizzati solo per le definizioni specifiche relative alle bevande tradizionali a base di cacao. Il totale delle sostanze commestibili aggiunte non può superare il 40% del peso del prodotto finito.

Sono inoltre ammesse solo sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e dei grassi del latte.

Calcolo delle percentuali

La direttiva specifica come calcolare i tenori minimi. In linea generale, i requisiti si determinano dopo la sottrazione del peso degli ingredienti ammessi ai sensi della parte B dell’allegato I; per i prodotti ripieni e per le praline si sottrae anche il peso del ripieno. In tali casi, il tenore di cioccolato si calcola sul peso totale del prodotto finito, ripieno compreso.

Potere regolamentare, comitato e adeguamenti tecnici

L’articolo 5 prevede che l’allineamento della direttiva alla normativa UE generale sui prodotti alimentari e l’adeguamento tecnico di alcune disposizioni dell’allegato I seguano la procedura di regolamentazione prevista dall’articolo 6, paragrafo 2. Entro il 3 agosto 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio devono riesaminare, su proposta della Commissione, la previsione relativa all’adeguamento tecnico-scientifico, con possibile proroga del meccanismo.

L’articolo 6 attribuisce assistenza alla Commissione da parte del comitato permanente per i prodotti alimentari e rinvia alla decisione 1999/468/CE; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.

Recezione, abrogazione della disciplina previgente e regime transitorio

La direttiva 73/241/CEE è abrogata con effetto dal 3 agosto 2003. Gli Stati membri devono adottare entro la stessa data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova disciplina e informare immediatamente la Commissione. Le misure di recepimento devono consentire, dal 3 agosto 2003, l’immissione in commercio dei prodotti conformi e vietare quella dei prodotti non conformi.

È però prevista una clausola transitoria a tutela delle scorte: i prodotti non conformi, ma etichettati prima del 3 agosto 2003 in conformità alla direttiva 73/241/CEE, possono essere commercializzati fino a esaurimento. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

Effetti per operatori e autorità nazionali

Per gli operatori del settore alimentare, la direttiva impone un’attenta verifica delle formule di composizione, delle denominazioni di vendita e delle informazioni in etichetta, soprattutto nei casi di impiego di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Per gli Stati membri, il margine di discrezionalità è limitato alla scelta della forma e dei mezzi di recepimento, nonché ad alcune opzioni puntuali espressamente previste dalla direttiva; resta invece preclusa l’adozione di discipline nazionali aggiuntive non previste dal testo armonizzato.

Disposizioni principali

Ambito e definizioni armonizzate

L’articolo 1 rinvia all’allegato I per l’individuazione dei prodotti disciplinati. L’allegato I definisce in modo dettagliato burro di cacao, cacao in polvere, cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato ripieno, prodotti per bevande tradizionali e praline, fissando anche i relativi tenori minimi di cacao, burro di cacao, grassi del latte e altri ingredienti.

Grassi vegetali diversi dal burro di cacao

L’articolo 2 consente l’aggiunta ai prodotti di cioccolato di cui all’allegato I, punti A.3, A.4, A.5, A.6, A.8 e A.9, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti nell’allegato II, fino al 5% del prodotto finito, senza riduzione del tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao. Tali prodotti possono circolare in tutti gli Stati membri solo se l’etichettatura riporta, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, la menzione "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao", con requisiti grafici specifici. Le modifiche dell’allegato II seguono la procedura dell’articolo 95 del trattato; entro il 3 febbraio 2006 la Commissione deve presentare, se necessario, una proposta di revisione dell’elenco sulla base di uno studio sugli effetti economici nei paesi produttori.

Etichettatura e denominazioni di vendita

L’articolo 3 rende applicabile la direttiva 79/112/CEE, con deroghe e precisazioni. Le denominazioni di vendita dell’allegato I sono riservate ai prodotti ivi definiti; possono tuttavia essere usate, a titolo complementare, per prodotti diversi non confondibili, secondo l’uso o le regole dello Stato membro di vendita. Per alcuni prodotti venduti in assortimento è ammessa la dicitura "cioccolatini assortiti" o simili, con elenco ingredienti unico. Sono previsti obblighi di indicazione del tenore minimo di cacao o del burro di cacao per specifiche categorie, nonché requisiti aggiuntivi per l’uso di espressioni qualitative come "cioccolato", "cioccolato al latte" e "cioccolato di copertura".

Standard minimi di composizione e denominazioni qualitative

L’allegato I fissa soglie dettagliate: ad esempio, il cioccolato deve contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao, il 18% di burro di cacao e il 14% di cacao secco sgrassato; il cioccolato al latte almeno il 25% di cacao totale e il 14% di sostanza secca del latte; il cioccolato bianco almeno il 20% di burro di cacao e il 14% di sostanza secca del latte; il cioccolato ripieno deve avere una parte esterna di cioccolato pari almeno al 25% del peso totale. Sono previste soglie specifiche per versioni "vermicelli", "in fiocchi", "di copertura", "alle nocciole gianduia", "alla panna" e "al latte scremato".

Ingredienti facoltativi e limiti quantitativi

L’allegato I, parte B, consente l’aggiunta di altre sostanze commestibili ai prodotti di cioccolato indicati, con esclusione dei grassi animali non provenienti esclusivamente dal latte; farine, fecole o amidi sono ammessi solo per le definizioni specifiche di "chocolate a la taza" e "chocolate familiar a la taza". La quantità complessiva delle sostanze commestibili aggiunte non può superare il 40% del peso del prodotto finito. Sono inoltre ammesse soltanto sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e dei grassi del latte.

Calcolo delle percentuali

L’allegato I, parte C, stabilisce che i tenori minimi siano calcolati dopo la sottrazione del peso degli ingredienti aggiunti ai sensi della parte B; per i prodotti ripieni e le praline il calcolo avviene dopo la sottrazione anche del peso del ripieno. Per tali prodotti il tenore di cioccolato è calcolato sul peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.

Disposizioni istituzionali e procedure di comitato

L’articolo 5 prevede che le misure di attuazione relative all’allineamento alla normativa UE generale sui prodotti alimentari e all’adeguamento tecnico degli allegati seguano la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Entro il 3 agosto 2003 Parlamento europeo e Consiglio devono riesaminare, su proposta della Commissione, la previsione relativa all’adeguamento tecnico-scientifico. L’articolo 6 disciplina l’assistenza del comitato permanente per i prodotti alimentari e rinvia alla decisione 1999/468/CE, fissando a tre mesi il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.

Abrogazione della direttiva 73/241/CEE e regole transitorie

L’articolo 7 abroga la direttiva 73/241/CEE con effetto dal 3 agosto 2003 e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva. L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare entro il 3 agosto 2003 le disposizioni di recepimento e di applicarle in modo da consentire la commercializzazione dei prodotti conformi a partire da tale data e vietare quelli non conformi; è tuttavia consentita la vendita fino a esaurimento scorte dei prodotti non conformi ma etichettati prima del 3 agosto 2003 secondo la direttiva previgente.

Divieto di nuove norme nazionali e recepimento

L’articolo 4 vieta agli Stati membri di adottare per i prodotti dell’allegato I disposizioni nazionali non previste dalla direttiva. L’articolo 8, paragrafo 3, richiede che le misure nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazioneetichettatura alimentaremercato internoconcorrenza regolatoriasicurezza alimentare

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