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Direttiva 2000/34

Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva

Normativa europea32000L0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/34/CE modifica la direttiva 93/104/CE per estendere la disciplina minima dell'orario di lavoro ai settori e alle attività prima esclusi, garantendo comunque la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Introduce definizioni e regole specifiche per lavoratori mobili, lavoro offshore, medici in formazione e lavoratori della pesca marittima, prevedendo anche deroghe, periodi transitori e riesami successivi da parte della Commissione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° agosto 2003, con termine più ampio, fino al 1° agosto 2004, per le disposizioni relative ai medici in formazione.

Modifica la direttiva 93/104/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro per estenderne l'applicazione a settori e attività prima esclusi, con regole specifiche per lavoratori mobili, offshore, pesca marittima e medici in formazione.

Ambito di applicazione

La direttiva interviene sulla disciplina dell'orario di lavoro applicabile a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, con le eccezioni espressamente previste dalla direttiva 93/104/CE come modificata. In particolare, essa chiarisce che la direttiva non si applica alla gente di mare, disciplinata dalla direttiva 1999/63/CE, mentre introduce norme specifiche per lavoratori mobili, lavoratori offshore, lavoratori a bordo di navi da pesca marittima e medici in formazione. Restano possibili deroghe e adattamenti per attività caratterizzate da distanza, continuità del servizio, sovraccarichi prevedibili o esigenze tecniche, nel rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza.

Direttiva 2000/34/CE: estensione della disciplina sull'orario di lavoro ai settori esclusi

La direttiva 2000/34/CE modifica la direttiva 93/104/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro con l'obiettivo di includere, in tutto o in parte, settori e attività prima esclusi, mantenendo come parametro centrale la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. I considerando evidenziano la necessità di un equilibrio tra protezione dei lavoratori e specificità operative di taluni comparti, nonché la coerenza con la disciplina settoriale esistente e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, inclusa la soppressione del riferimento al riposo domenicale.

Finalità e logica di fondo

La direttiva parte dal principio che la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori deriva dalla loro qualità di lavoratori, non dal settore in cui operano. Per questo motivo, pur riconoscendo la necessità di soluzioni specifiche per attività particolari, mira ad evitare vuoti di tutela nei comparti prima esclusi e ad adattare la disciplina generale dell'orario di lavoro alle esigenze di mobilità, continuità del servizio, lavoro offshore e pesca marittima.

Ambito di applicazione

L'articolo 1, punto 1, riscrive l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/104/CE, stabilendo che la disciplina si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE. Resta tuttavia ferma l'esclusione della gente di mare, già regolata dalla direttiva 1999/63/CE. La direttiva introduce inoltre categorie specifiche di lavoratori e attività: lavoratori mobili, lavoro offshore, medici in formazione e lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.

Definizioni nuove e chiarimenti tecnici

L'articolo 1, punto 2, aggiunge tre definizioni all'articolo 2 della direttiva 93/104/CE:

  • "lavoratore mobile": membro del personale viaggiante o di volo impiegato in imprese di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o navigabile;
  • "lavoro offshore": attività svolta prevalentemente su installazioni offshore o a partire da esse e connessa all'esplorazione, estrazione o sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate;
  • "riposo adeguato": periodi regolari, espressi in unità di tempo, sufficientemente lunghi e continui da evitare lesioni o danni alla salute derivanti da fatica o altri fattori organizzativi.

Modifiche al regime generale di orario di lavoro

L'articolo 1, punto 3, sopprime dall'articolo 5 della direttiva 93/104/CE il riferimento al fatto che il riposo settimanale comprenda in linea di principio la domenica. Inoltre, l'articolo 1, punto 4, sostituisce l'articolo 14 chiarendo che la direttiva non si applica laddove altri strumenti comunitari prevedano prescrizioni più specifiche per determinate professioni o attività.

Deroghe per settori e attività particolari

L'articolo 1, punto 5, amplia l'articolo 17 della direttiva 93/104/CE consentendo deroghe agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 per:

  • attività caratterizzate dalla distanza tra luogo di lavoro e residenza del lavoratore, o tra più luoghi di lavoro, incluso il lavoro offshore;
  • attività di guardia, sorveglianza e permanenza;
  • attività che richiedono continuità del servizio o della produzione, tra cui sanità, personale portuale o aeroportuale, stampa, media, postale, telecomunicazioni, emergenza, servizi pubblici essenziali, industrie a ciclo continuo, ricerca e sviluppo, agricoltura e trasporto urbano regolare di passeggeri;
  • sovraccarichi prevedibili di attività, in particolare in agricoltura, turismo e servizi postali;
  • personale del trasporto ferroviario, per attività discontinue, servizio a bordo e attività connesse agli orari ferroviari.

Medici in formazione: periodo transitorio e proroghe

L'articolo 1, punto 6, introduce nell'articolo 17, paragrafo 2, un regime speciale per i medici in formazione. Per l'articolo 6, è previsto un periodo transitorio di cinque anni dal 1° agosto 2004. Gli Stati membri possono ottenere, se necessario, fino a due ulteriori anni per difficoltà legate all'organizzazione dei servizi sanitari e, in casi speciali, un ulteriore anno; in tali ipotesi devono notificare motivatamente la Commissione almeno sei mesi prima della scadenza, consentendo un parere entro tre mesi, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale e trasmissione al Parlamento europeo. Durante il periodo transitorio, il numero medio di ore lavorative settimanali non può superare 58 ore nei primi tre anni, 56 ore nei due anni successivi e 52 ore nell'eventuale periodo residuo. È inoltre prevista la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per giungere, se possibile, a un accordo sulle misure transitorie. Per l'articolo 16, paragrafo 2, il periodo di riferimento può arrivare a 12 mesi nella prima parte del periodo transitorio e poi a 6 mesi.

Lavoratori mobili e attività offshore

L'articolo 17 bis esclude l'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 8 ai lavoratori mobili, ma impone agli Stati membri di garantire un riposo adeguato, salvo le circostanze già previste dall'articolo 17, paragrafo 2, punto 2. È inoltre possibile estendere a 12 mesi il periodo di riferimento dell'articolo 16, punto 2, per lavoratori mobili e per lavoratori che svolgono prevalentemente lavoro offshore, per ragioni oggettive, tecniche o organizzative, nel rispetto dei principi generali di tutela. La Commissione deve esaminare il 1° agosto 2005 l'applicazione delle disposizioni sull'offshore sotto il profilo della salute e sicurezza.

Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

L'articolo 17 ter introduce una disciplina autonoma per i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima battenti bandiera di uno Stato membro. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano, ma gli Stati membri devono garantire il diritto a un riposo adeguato e limitare la media dell'orario di lavoro a 48 ore settimanali su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi. Sono fissati limiti alternativi: massimo 14 ore di lavoro ogni 24 ore e 72 ore ogni 7 giorni, oppure minimo 10 ore di riposo ogni 24 ore e 77 ore ogni 7 giorni. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno dei quali di almeno sei ore, con intervallo massimo di 14 ore tra due riposi successivi. Sono ammesse deroghe per ragioni oggettive, tecniche o organizzative, purché rispettino i principi generali di salute e sicurezza e siano stabilite da atti normativi o da contratti collettivi. Il comandante può imporre ore di lavoro necessarie per la sicurezza immediata della nave, del carico o delle persone, o per soccorso in mare. Gli Stati membri possono anche prevedere che, per i lavoratori non autorizzati a esercitare l'attività per più di un mese nell'anno civile, le ferie annuali siano fruite entro tale periodo.

Recepimento, notifica e tutela minima

L'articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 1° agosto 2003, con termine differito al 1° agosto 2004 per le disposizioni riguardanti i medici in formazione. Il recepimento può avvenire anche tramite accordi tra le parti sociali, ma lo Stato resta tenuto a garantire in ogni momento il risultato imposto dalla direttiva. L'attuazione non può giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori, fermo restando il potere degli Stati membri di adottare regole legislative, regolamentari o contrattuali diverse nel settore dell'orario di lavoro, purché compatibili con i requisiti minimi europei. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate o in corso di adozione.

Riesami della Commissione

La direttiva prevede due verifiche ex post: entro il 1° agosto 2005 la Commissione riesamina il funzionamento delle disposizioni per i lavoratori nel trasporto urbano regolare di passeggeri; entro il 1° agosto 2009 riesamina invece il regime dei lavoratori a bordo di navi da pesca marittima, valutandone l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza e proponendo, se necessario, modifiche.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell'ambito della direttiva 93/104/CE

L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/104/CE prevedendo l'applicazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici, fatti salvi gli articoli 14 e 17. È espressamente esclusa la gente di mare, definita dalla direttiva 1999/63/CE.

Nuove definizioni: lavoratore mobile, lavoro offshore, riposo adeguato

L'articolo 1, punto 2, inserisce nell'articolo 2 le definizioni di "lavoratore mobile" (personale viaggiante o di volo nel trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o navigabile), "lavoro offshore" e "riposo adeguato" come periodi regolari sufficientemente lunghi e continui per evitare rischi per salute e sicurezza.

Soppressione del riferimento al riposo domenicale

L'articolo 1, punto 3, sopprime dall'articolo 5 della direttiva 93/104/CE la previsione secondo cui il periodo minimo di riposo comprende in linea di principio la domenica.

Disposizioni comunitarie più specifiche

L'articolo 1, punto 4, sostituisce l'articolo 14: la direttiva non si applica quando altri strumenti comunitari contengano prescrizioni più specifiche sull'organizzazione dell'orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali.

Deroghe per specifiche attività e settori

L'articolo 1, punti 5 e 6, amplia l'articolo 17, consentendo deroghe agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 per attività particolari: lontananza dal luogo di residenza o tra luoghi di lavoro, guardia e sorveglianza, continuità del servizio o della produzione, sovraccarichi prevedibili, e personale ferroviario. Per i medici in formazione si prevede un periodo transitorio di cinque anni dal 1° agosto 2004, con possibili proroghe motivate di due anni e, in casi speciali, di un ulteriore anno.

Regime speciale per lavoratori mobili e offshore

Con l'articolo 1, punto 7, è inserito l'articolo 17 bis: gli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano ai lavoratori mobili, ma gli Stati membri devono garantire un riposo adeguato. È consentito elevare a 12 mesi il periodo di riferimento dell'articolo 16, punto 2, per lavoratori mobili e offshore, per ragioni oggettive, tecniche o organizzative. La Commissione deve riesaminare al 1° agosto 2005 l'applicazione delle disposizioni relative all'offshore.

Regime speciale per la pesca marittima

L'articolo 17 ter esclude per i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ma impone agli Stati membri di garantire riposo adeguato e limite medio di 48 ore settimanali su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi. Sono fissati limiti massimi di 14 ore di lavoro per 24 ore e 72 ore per 7 giorni, oppure minimi di 10 ore di riposo per 24 ore e 77 ore per 7 giorni, con regole sulle frazioni di riposo e possibili deroghe legislative o contrattuali. La Commissione deve riesaminare entro il 1° agosto 2009 il funzionamento di tali disposizioni.

Recepimento e obblighi degli Stati membri

L'articolo 2 impone il recepimento entro il 1° agosto 2003; per i medici in formazione il termine è il 1° agosto 2004. Gli Stati membri possono attuare le misure anche tramite accordi collettivi, ma devono in ogni momento garantire il risultato imposto dalla direttiva, senza ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori, e devono notificare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate.

Riesami della Commissione

L'articolo 3 prevede il riesame entro il 1° agosto 2009 del regime per i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima. L'articolo 4 prevede il riesame entro il 1° agosto 2005 del regime per i lavoratori nel trasporto di passeggeri nell'ambito di servizi regolari di trasporto urbano, al fine di valutare eventuali modifiche per un approccio coerente e adeguato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielavorosalute e sicurezza sul lavorotrasportipescaorario di lavoro

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