Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2000/44

Direttiva 2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri

Normativa europea32000L0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/44/CE modifica la direttiva 92/12/CEE per prorogare fino al 31 dicembre 2003 la deroga che consente alla Svezia di mantenere limiti quantitativi temporanei sui prodotti alcolici e sui tabacchi lavorati introdotti da privati da altri Stati membri per uso personale. La misura mira a consentire un allineamento graduale della normativa svedese alle regole generali del mercato interno, limitando nel frattempo gli effetti di una liberalizzazione immediata. La direttiva impone agli Stati membri un recepimento immediato entro il 1° luglio 2000 e prevede l’entrata in vigore nella stessa data.

Proroga fino al 31 dicembre 2003 delle restrizioni quantitative temporanee applicabili in Svezia all’introduzione da altri Stati membri di bevande alcoliche e tabacchi lavorati assoggettati ad accisa.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alla Svezia e, indirettamente, agli altri Stati membri nell’ambito della circolazione intracomunitaria di bevande alcoliche e tabacchi lavorati soggetti ad accisa introdotti da privati per proprio uso personale nel territorio svedese. Incide sul regime derogatorio alla disciplina generale della direttiva 92/12/CEE, limitatamente ai quantitativi che possono essere importati senza pagamento di ulteriori accise. Non disciplina in via generale altri prodotti o altri Stati membri, salvo il coordinamento con le norme comuni sugli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE.

Proroga delle restrizioni svedesi su alcol e tabacchi soggetti ad accisa

La direttiva 2000/44/CE interviene sulla direttiva 92/12/CEE per prorogare una deroga già riconosciuta alla Svezia in materia di circolazione intracomunitaria di bevande alcoliche e tabacchi lavorati. Il legislatore unionale richiama l’esigenza di evitare, in una fase di differenze ancora marcate tra aliquote di accisa, effetti distorsivi sugli scambi, sulle entrate fiscali e sulla concorrenza, consentendo alla Svezia una transizione più graduale verso il regime ordinario del mercato interno.

Finalità e contesto della deroga

Dai considerando emerge che la Svezia, tradizionalmente caratterizzata da accise elevate per ragioni sia fiscali sia sanitarie e sociali, aveva già beneficiato di un regime temporaneo fino al 30 giugno 2000. La direttiva tiene conto della richiesta svedese di prolungare la deroga per lo stesso periodo concesso a Finlandia e Danimarca, e valorizza l’impegno svedese ad aumentare progressivamente i limiti quantitativi fino alla completa eliminazione delle restrizioni entro il 31 dicembre 2003. La misura viene qualificata come deroga a un principio fondamentale del mercato interno e, proprio per questo, deve essere limitata quanto possibile nei suoi effetti.

Ambito materiale della disciplina

La modifica riguarda esclusivamente:

  • le bevande alcoliche;
  • i tabacchi lavorati;
  • l’introduzione in Svezia da parte di privati per proprio uso personale;
  • il regime di esenzione da ulteriori accise applicabile ai quantitativi ammessi.

La deroga opera "fatti salvi" gli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE, cioè nel quadro generale della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, ma con una disciplina speciale temporanea per la Svezia. Il testo non introduce un regime generalizzato per gli altri Stati membri, né modifica in via strutturale il sistema delle accise, ma si limita a prorogare una eccezione territoriale e temporale.

Contenuto normativo dell’articolo 1

L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 3 dell’articolo 26 della direttiva 92/12/CEE. La nuova formulazione autorizza la Svezia ad applicare alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati le restrizioni contenute nell’allegato alla direttiva 2000/44/CE. Tali restrizioni riguardano i quantitativi che possono essere introdotti nel territorio svedese da privati per uso personale senza versamento di ulteriori accise. La deroga ha durata determinata e non rinnovabile, fino al 31 dicembre 2003.

Allegato con i quantitativi consentiti

La direttiva prevede l’inserimento di un allegato alla direttiva 92/12/CEE contenente i quantitativi massimi ammessi. Nel testo fornito, tuttavia, la tabella non è materialmente riportata e compare soltanto come spazio riservato. Per i professionisti, ciò significa che il contenuto operativo della deroga è inscindibilmente legato all’allegato tecnico, che deve essere consultato nel testo autentico pubblicato su EUR-Lex.

Recepimento, pubblicazione e informazione alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2000 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta quindi di un termine di trasposizione molto breve, coerente con l’urgenza evidenziata nei considerando. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere accompagnate da tale rinvio al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° luglio 2000, mentre l’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri. Ne deriva un atto di portata generale, ma con effetti sostanzialmente mirati alla sola Svezia quanto alla deroga sulle accise, nell’ambito della cornice comune della direttiva 92/12/CEE.

Disposizioni principali

Proroga della deroga svedese sulle accise

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE stabilendo che, fatti salvi gli articoli 8 e 9, la Svezia è autorizzata ad applicare alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati le restrizioni indicate nell’allegato. La deroga riguarda i quantitativi che i privati possono introdurre nel territorio svedese per proprio uso personale senza pagamento di ulteriori accise ed è valida fino al 31 dicembre 2003.

Allegato con i limiti quantitativi temporanei

La direttiva aggiunge un allegato alla direttiva 92/12/CEE contenente i quantitativi di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati che possono essere introdotti in Svezia senza ulteriori accise. Nel testo fornito l’allegato è richiamato ma la tabella dei quantitativi non è riprodotta; la direttiva rinvia quindi a tali limiti come parte integrante del regime derogatorio.

Termine di recepimento e obblighi di informazione

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° luglio 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° luglio 2000. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieaccisemercato internocircolazione delle mercifiscalità indiretta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.