Direttiva 2000/42
Direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati delle direttive di base sui limiti massimi di residui di antiparassitari in cereali, alimenti di origine animale e taluni prodotti vegetali. Sostituisce i valori previgenti con nuovi limiti, in alcuni casi fissati al limite inferiore di determinazione analitica, e introduce una specifica modifica per il fenvalerato/esfenvalerato. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 28 febbraio 2001 e applicarle dal 1o luglio 2001.
Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sui limiti massimi di residui di antiparassitari in cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti vegetali, compresi gli ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le nuove quantità massime di residui per gli antiparassitari elencati negli allegati della direttiva, con effetti sui prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, cioè cereali, prodotti alimentari di origine animale e taluni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. La direttiva incide anche sulle definizioni di residuo per il fenvalerato/esfenvalerato e, per alcune sostanze e prodotti, fissa i limiti al livello inferiore di determinazione analitica; non prevede esclusioni espresse nel testo fornito.
Direttiva 2000/42/CE della Commissione sui limiti massimi di residui di antiparassitari
La direttiva aggiorna, per via di modifica degli allegati, i limiti massimi di residui di antiparassitari previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Il contesto normativo è quello delle precedenti direttive che avevano fissato valori provvisori o "aperti" in attesa di dati ulteriori; la Commissione afferma di aver riesaminato le informazioni scientifiche e le osservazioni dei partner commerciali, adottando valori ritenuti compatibili con la tutela dei consumatori.
Obiettivi e logica dell'intervento
La direttiva ha la finalità di sostituire i valori precedenti con limiti aggiornati per numerosi antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. In diversi casi, quando i dati erano insufficienti o quando un valore più elevato avrebbe comportato un'esposizione non accettabile per il consumatore, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il limite al livello inferiore di determinazione analitica.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento riguarda i prodotti disciplinati dalle direttive di base:
- cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.
La direttiva opera mediante sostituzione dei valori contenuti negli allegati delle direttive sopra richiamate con quelli riportati nei propri allegati I, II, III e IV.
Sostituzione dei limiti massimi di residui
L'articolo 1 stabilisce che i limiti indicati nell'allegato I sostituiscono quelli della parte A dell'allegato II della direttiva 86/362/CEE per gli antiparassitari interessati. L'articolo 2 prevede la sostituzione dei valori della direttiva 86/363/CEE con quelli contenuti negli allegati II e III della direttiva: il paragrafo 1 riguarda la parte A dell'allegato II, mentre il paragrafo 2 riguarda la parte B dell'allegato II.
L'articolo 3, paragrafo 1, dispone la sostituzione dei valori dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE con quelli dell'allegato IV della presente direttiva.
Disciplina specifica dell'acefato sulle pesche
L'articolo 3, paragrafo 2, fissa in modo espresso la quantità massima di residui di acefato sulle pesche a 0,02 mg/kg. La nota (16) precisa che tale valore indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Fenvalerato ed esfenvalerato
Uno dei punti centrali della motivazione riguarda la distinzione tra fenvalerato ed esfenvalerato. Considerato che la decisione 98/270/CE aveva imposto la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato entro il 7 aprile 1999, mentre l'esfenvalerato restava autorizzato, la Commissione interviene sulla definizione del residuo e sul relativo limite massimo. L'obiettivo è evitare che l'indicazione generica "fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costituenti" impedisca la prosecuzione lecita dell'impiego dell'esfenvalerato.
Valutazione del rischio per i consumatori
I considerando danno rilievo alla valutazione dell'esposizione alimentare, sia cronica sia acuta, effettuata secondo le procedure e le prassi della Comunità europea e tenendo conto degli orientamenti OMS. La Commissione afferma che i limiti fissati non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili e non producono effetti tossici acuti.
Recepimento, applicazione e margini di discrezionalità
L'articolo 4 contiene la disciplina di trasposizione: gli Stati membri devono adottare entro il 28 febbraio 2001 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione. Le misure si applicano dal 1o luglio 2001, quindi la direttiva prevede un differimento tra recepimento formale e applicazione effettiva.
La stessa disposizione lascia agli Stati membri la scelta delle modalità del rinvio alla direttiva nei provvedimenti nazionali: il riferimento può essere inserito nel testo normativo oppure essere apposto in occasione della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 6 individua gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Sintesi operativa per il professionista
Per gli operatori del settore alimentare e per i consulenti fiscali-legali, la direttiva rileva perché aggiorna i valori legali di conformità dei residui di specifici antiparassitari, con impatto su controlli, commercializzazione e gestione del rischio regolatorio. In sede nazionale, il nodo pratico principale è l'adeguamento delle tabelle di residui e la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato ai nuovi limiti, compreso il valore specifico dell'acefato sulle pesche e la corretta distinzione tra fenvalerato ed esfenvalerato.
Disposizioni principali
Sostituzione dei limiti massimi di residui per i cereali
L'articolo 1 dispone che le quantità massime di residui elencate nell'allegato I della direttiva sostituiscono quelle contenute nella parte A dell'allegato II della direttiva 86/362/CEE per gli antiparassitari interessati.
Sostituzione dei limiti per i prodotti alimentari di origine animale
L'articolo 2, paragrafo 1, prevede la sostituzione delle quantità massime di residui indicate nell'allegato II della direttiva con quelle della parte A dell'allegato II della direttiva 86/363/CEE; il paragrafo 2 sostituisce, con l'allegato III, i valori della parte B dell'allegato II della stessa direttiva 86/363/CEE.
Sostituzione dei limiti per alcuni prodotti vegetali e limite speciale per l'acefato
L'articolo 3, paragrafo 1, sostituisce con l'allegato IV le quantità massime di residui dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE. Il paragrafo 2 fissa la quantità massima di residui di acefato sulle pesche a 0,02 mg/kg, valore indicato come limite inferiore di determinazione analitica.
Motivazione tecnica e valutazione del rischio
I considerando spiegano che i precedenti valori erano stati lasciati aperti o fissati in via temporanea in attesa di dati supplementari; in base alle informazioni raccolte, per alcune sostanze è stato possibile fissare limiti superiori al limite analitico, mentre per altre i dati sono insufficienti o i livelli più elevati comporterebbero un'esposizione acuta o cronica non accettabile per i consumatori. La Commissione dichiara di aver valutato l'esposizione alimentare secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS, con esito favorevole rispetto alle assunzioni giornaliere accettabili e agli effetti tossici acuti.
Fenvalerato ed esfenvalerato
La direttiva interviene sulla nozione di residuo per distinguere il fenvalerato dall'esfenvalerato, alla luce della revoca delle autorizzazioni del fenvalerato come prodotto fitosanitario entro il 7 aprile 1999 e del mantenimento dell'autorizzazione per l'esfenvalerato. L'obiettivo è consentire la prosecuzione dell'uso dell'esfenvalerato e vietare quello del fenvalerato.
Recepimento e applicazione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro il 28 febbraio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le misure si applicano dal 1o luglio 2001 e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 5, la direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
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