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Direttiva 2000/40

Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Normativa europea32000L0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/40/CE introduce nel diritto dell’Unione le prescrizioni tecniche del regolamento UNECE n. 93 in materia di protezione antincastro anteriore, nell’ambito del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 70/156/CEE. Essa mira a migliorare la sicurezza stradale, in particolare la protezione degli occupanti di autovetture e veicoli commerciali leggeri in caso di urto contro la parte anteriore di veicoli pesanti. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 10 agosto 2001, con una disciplina transitoria legata alla pubblicazione del regolamento UNECE n. 93 nella Gazzetta ufficiale.

Ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui dispositivi di protezione antincastro anteriori per veicoli a motore, con integrazione nel sistema di omologazione CE e modifica della direttiva 70/156/CEE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai dispositivi di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecniche destinati ai veicoli delle categorie N2 e N3, nonché ai veicoli di tali categorie per quanto riguarda sia l’installazione di dispositivi omologati sia la protezione antincastro anteriore incorporata nel veicolo. Sono esclusi i veicoli fuoristrada delle categorie N2 e N3 e i veicoli la cui destinazione non è compatibile con le disposizioni sulla protezione antincastro anteriore. I veicoli N2 con massa massima non superiore a 7,5 t sono soggetti soltanto al requisito dell’altezza libera dal suolo di 400 mm.

Direttiva 2000/40/CE sulla protezione antincastro anteriore dei veicoli a motore

La direttiva 2000/40/CE inserisce nel sistema dell’omologazione CE le prescrizioni tecniche relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore, recependo a livello comunitario il regolamento UNECE n. 93. L’intervento risponde all’esigenza di ridurre le vittime degli incidenti stradali e di migliorare la protezione degli occupanti dei veicoli leggeri in caso di urto contro la parte anteriore di veicoli pesanti.

Finalità e base giuridica

La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 95 del Trattato CE e si colloca tra le direttive particolari che integrano il procedimento di omologazione CE previsto dalla direttiva 70/156/CEE. I considerando sottolineano che l’obiettivo non è adeguatamente realizzabile dai soli Stati membri e che l’azione dell’Unione è necessaria per garantire un’omologazione comunitaria uniforme dei veicoli a motore.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • i dispositivi di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecniche destinati ai veicoli delle categorie N2 e N3;
  • i veicoli N2 e N3 con riferimento all’installazione di dispositivi omologati;
  • i veicoli N2 e N3 quanto alla protezione antincastro anteriore integrata nel veicolo.

Sono esclusi:

  • i veicoli fuoristrada delle categorie N2 e N3;
  • i veicoli la cui destinazione non è compatibile con le disposizioni sulla protezione antincastro anteriore.

Per i veicoli N2 con massa massima non superiore a 7,5 t, la direttiva richiede soltanto il rispetto dell’altezza libera dal suolo di 400 mm.

Definizioni rilevanti

Ai fini della direttiva:

  • per "veicolo" si intendono i veicoli a motore definiti nella parte A dell’allegato II della direttiva 70/156/CEE;
  • per "dispositivo di protezione antincastro anteriore" si intende un dispositivo previsto come parte di un veicolo e omologabile come entità tecnica;
  • per "massa massima" si rinvia alla definizione della direttiva 70/156/CEE;
  • per "veicolo scarico" si rinvia alla nozione di veicolo in ordine di marcia della stessa direttiva;
  • per "tipo di dispositivo" e "tipo di veicolo" sono indicate le caratteristiche essenziali che non devono differire, tra cui forma, dimensioni, fissaggio, materiali, struttura anteriore, dispositivo installato e massa massima.

Obblighi per gli Stati membri: divieti e decorrenze

L’articolo 2 introduce una duplice scansione temporale.

Dal 10 agosto 2001, oppure, se la pubblicazione del regolamento UNECE n. 93 di cui all’articolo 3 avviene dopo il 10 febbraio 2001, da sei mesi dopo tale pubblicazione, gli Stati membri non possono, per motivi relativi alla protezione antincastro anteriore:

  • rifiutare l’omologazione CE o nazionale di tipo di veicolo o di dispositivo in quanto entità tecnica, se conforme alla direttiva;
  • vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli;
  • vietare la vendita o la messa in servizio dei dispositivi antincastro anteriore in quanto entità tecniche.

Dal 10 agosto 2003, per i veicoli nuovi e i dispositivi nuovi, gli Stati membri non possono più rilasciare omologazioni né consentire la commercializzazione se le prescrizioni della direttiva non sono rispettate. La direttiva mira quindi a un progressivo passaggio da un regime di ammissibilità a uno di obbligatorietà piena.

Prescrizioni tecniche e rinvio al regolamento UNECE n. 93

Il contenuto tecnico della disciplina è costruito mediante rinvio ai punti 6, 8 e 10 e all’allegato 5 del regolamento UNECE n. 93, con alcune specificazioni terminologiche per l’adattamento al sistema CE. L’allegato II indica tali adattamenti, ad esempio sostituendo il riferimento al documento UNECE con il certificato di omologazione CE e precisando i rinvii agli allegati e paragrafi dell’allegato I della direttiva.

Procedura di omologazione CE

L’allegato I disciplina tre ipotesi:

  • omologazione CE di un dispositivo di protezione antincastro anteriore come entità tecnica, su domanda del fabbricante del dispositivo;
  • omologazione CE di un tipo di veicolo per l’installazione di un dispositivo omologato come entità tecnica, su domanda del costruttore del veicolo;
  • omologazione CE di un tipo di veicolo per la protezione antincastro anteriore.

Per ciascuna domanda sono previsti schemi di scheda informativa e la presentazione di un campione rappresentativo del dispositivo o di un veicolo rappresentativo, secondo i casi. Il rilascio dell’omologazione avviene ai sensi della direttiva 70/156/CEE.

Marchio di omologazione, numerazione e conformità della produzione

I dispositivi conformi al tipo omologato devono recare il marchio di omologazione CE, costituito da un rettangolo con la lettera "e" e dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione. Il marchio deve rimanere indelebile e leggibile anche a dispositivo montato sul veicolo. L’allegato prevede inoltre il sistema del numero di omologazione, il divieto per uno Stato membro di assegnare lo stesso numero a tipi diversi e l’applicazione delle regole sulla modifica del tipo e sulla conformità della produzione previste dalla direttiva 70/156/CEE.

Modifica della direttiva 70/156/CEE

La direttiva modifica l’allegato I della direttiva 70/156/CEE inserendo nuove voci sulla protezione antincastro anteriore nella documentazione per l’omologazione e modifica l’allegato IV per integrare le relative tabelle. La direttiva si coordina quindi direttamente con il quadro generale dell’omologazione CE dei veicoli.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro il 10 agosto 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Se la pubblicazione del regolamento UNECE n. 93 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee avviene dopo il 10 febbraio 2001, il termine slitta a sei mesi dopo tale pubblicazione. Le disposizioni nazionali si applicano dalla medesima data e devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; il testo delle misure interne essenziali deve essere comunicato alla Commissione.

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e oggetto tecnico

L’articolo 1 definisce "veicolo" rinviando ai veicoli a motore di cui alla parte A dell’allegato II della direttiva 70/156/CEE e "dispositivo di protezione antincastro anteriore" come dispositivo previsto come parte di un veicolo e omologabile come entità tecnica ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Effetti sull’omologazione e sulla commercializzazione

L’articolo 2 stabilisce che, dal 10 agosto 2001 o, se la pubblicazione di cui all’articolo 3 è posticipata oltre il 10 febbraio 2001, sei mesi dopo tale pubblicazione, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione, per motivi relativi alla protezione antincastro anteriore, se i veicoli o le entità tecniche sono conformi alla direttiva. Dal 10 agosto 2003 gli Stati membri non possono più rilasciare omologazioni né consentire la commercializzazione di veicoli nuovi o dispositivi nuovi non conformi.

Pubblicazione del regolamento UNECE n. 93

L’articolo 3 dispone che il regolamento n. 93 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima del 10 febbraio 2001.

Modifica della direttiva 70/156/CEE

L’articolo 4 modifica gli allegati I e IV della direttiva 70/156/CEE, introducendo nel fascicolo di omologazione le voci specifiche sulla protezione antincastro anteriore e adeguando le tabelle dell’allegato IV.

Recepimento e applicazione

L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare entro il 10 agosto 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, con applicazione dalla medesima data; se la pubblicazione di cui all’articolo 3 avviene dopo il 10 febbraio 2001, il termine scade sei mesi dopo la pubblicazione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri, e devono essere comunicate alla Commissione nella parte essenziale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 7 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Ambito di applicazione e deroghe tecniche

L’allegato II precisa che la direttiva riguarda i dispositivi di protezione antincastro anteriore destinati ai veicoli N2 e N3, l’installazione di dispositivi omologati e la protezione antincastro anteriore dei veicoli. Esclude i veicoli fuoristrada e quelli incompatibili con tali disposizioni; per i veicoli N2 fino a 7,5 t è richiesto solo il requisito dell’altezza libera dal suolo di 400 mm.

Prescrizioni tecniche e rinvii al regolamento UNECE n. 93

L’allegato II rinvia, per le prescrizioni tecniche, ai punti 6, 8 e 10 e all’allegato 5 del regolamento UNECE n. 93, con alcune adattazioni terminologiche specifiche relative ai documenti e agli allegati da utilizzare nel sistema di omologazione CE.

Procedura di omologazione CE e documentazione

L’allegato I disciplina le domande di omologazione per: a) il dispositivo come entità tecnica, presentata dal fabbricante del dispositivo; b) il veicolo per l’installazione di un dispositivo omologato; c) il veicolo per la protezione antincastro anteriore. Sono previsti modelli di schede informative e la presentazione di campioni o di un veicolo rappresentativo al servizio tecnico.

Marchio di omologazione, numerazione e conformità della produzione

L’allegato I prevede il marchio di omologazione CE per i dispositivi conformi al tipo omologato, con simbolo "e" e numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione; per la direttiva il numero progressivo tecnico è 00. Vengono inoltre disciplinati il numero di omologazione, la modifica del tipo e le misure di conformità della produzione ai sensi della direttiva 70/156/CEE.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradaleindustria automobilistica

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