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Direttiva 2000/35

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Normativa europea32000L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva mira a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ritenuti dannosi soprattutto per le PMI, per la liquidità delle imprese e per il corretto funzionamento del mercato interno. Impone agli Stati membri di garantire interessi moratori automatici, un importo minimo del tasso legale, il diritto a un ristoro ragionevole dei costi di recupero e procedure rapide per i crediti non contestati. Prevede inoltre norme contro clausole gravemente inique, disciplina la riserva di proprietà e consente alcune deroghe e opzioni agli Stati membri in sede di recepimento.

Direttiva sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con regole su interessi moratori, termini di pagamento, riserva di proprietà e recupero rapido dei crediti non contestati.

Ambito di applicazione

Si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, cioè ai contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo. La nozione di impresa comprende anche le libere professioni; per pubblica amministrazione rilevano gli enti definiti dalle direttive appalti richiamate nell'articolo 2. Sono escluse, per espressa indicazione dei considerando, le transazioni con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti previsti dalla legge (ad esempio assegni o titoli di credito) e i pagamenti a titolo di risarcimento danni, inclusi quelli dovuti da un assicuratore. La direttiva si applica anche alle transazioni tra appaltatori principali e fornitori/subappaltatori, e agli scambi tra soggetti pubblici e privati, senza distinguere tra operazioni interne e transfrontaliere.

Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

La direttiva nasce dall'esigenza di contrastare un fenomeno ritenuto pregiudizievole per il mercato interno, per la liquidità delle imprese e in particolare per le PMI. I considerando evidenziano che i ritardi di pagamento e i termini eccessivi gravano sulle imprese, favoriscono insolvenze e ostacolano gli scambi transfrontalieri.

Obiettivi e impostazione generale

L'obiettivo è assicurare che i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali abbiano conseguenze economiche dissuasive e che il creditore disponga di strumenti effettivi di tutela. La direttiva armonizza un nucleo minimo di regole, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità nella forma e nei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato da raggiungere.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a ogni pagamento dovuto come corrispettivo in una transazione commerciale. Rientrano nel perimetro i contratti tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro prezzo, con inclusione delle libere professioni nella nozione di impresa.

I considerando chiariscono che la direttiva:

  • non si applica ai contratti con consumatori;
  • non disciplina gli interessi relativi ad altri pagamenti imposti dalla legge, come quelli su assegni o titoli di credito;
  • non si applica ai pagamenti a titolo di risarcimento danni, compresi quelli dovuti da un assicuratore.

Sono invece ricomprese anche le transazioni tra appaltatori principali e fornitori o subappaltatori, nonché quelle tra soggetti pubblici e privati.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 precisa nozioni decisive per l'attuazione nazionale:

  • "transazioni commerciali": contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano consegna di merci o prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo;
  • "ritardi di pagamento": inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
  • "riserva di proprietà": pattuizione per cui il venditore resta proprietario sino al pagamento integrale;
  • "tasso di riferimento": tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, con adattamento per gli Stati non partecipanti alla terza fase dell'UEM;
  • "titolo esecutivo": decisione, sentenza o ordine di pagamento che consenta al creditore di procedere in via esecutiva, incluse misure provvisorie ancora esecutive nonostante l'impugnazione.

Interessi moratori: decorrenza automatica e misura

L'articolo 3 costituisce il nucleo della direttiva. Gli Stati membri devono garantire che gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza contrattuale. Se il contratto non fissa il termine di pagamento, gli interessi decorrono automaticamente, senza sollecito, secondo diversi criteri legati alla fattura, alla ricezione delle merci o alla prestazione dei servizi, e all'eventuale procedura di accettazione o verifica.

Il creditore ha diritto agli interessi se ha adempiuto ai propri obblighi e non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, salvo che il ritardo non sia imputabile al debitore.

Il tasso legale di mora è fissato come segue:

  • tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento;
  • applicazione del tasso più recente rilevato il primo giorno di calendario del semestre;
  • maggiorazione di almeno 7 punti percentuali;
  • per gli Stati non partecipanti alla terza fase dell'UEM, tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale;
  • il tasso così determinato si applica per i sei mesi successivi.

Costi di recupero e funzione dissuasiva

Oltre agli interessi, il creditore ha diritto a un risarcimento ragionevole dei costi di recupero sostenuti a causa del ritardo, salvo responsabilità del debitore esclusa. I costi devono rispettare i principi di trasparenza e proporzionalità rispetto al debito. Gli Stati membri possono stabilire importi massimi per fasce di debito, mantenendo comunque la natura effettiva del rimedio.

Termini più lunghi, abuso contrattuale e clausole inique

La direttiva ammette che per talune categorie di contratti, da definirsi a livello nazionale, il periodo prima del quale maturano gli interessi possa essere portato fino a 60 giorni, ma solo se il legislatore nazionale rende inderogabile tale termine oppure prevede un tasso d'interesse inderogabile sensibilmente superiore al tasso legale.

Gli Stati membri devono inoltre impedire che accordi contrari ai parametri dell'articolo 3 siano fatti valere quando, alla luce di tutte le circostanze, risultino gravemente iniqui per il creditore. Il giudice nazionale, se del caso, può riportare il contratto ad equità. Per prevenire l'uso sistematico di clausole abusive, devono esistere mezzi efficaci anche in favore di organizzazioni riconosciute che rappresentano le PMI.

Riserva di proprietà

L'articolo 4 impone agli Stati membri di dare efficacia alla riserva di proprietà, se espressamente pattuita prima della consegna, secondo le norme nazionali applicabili di diritto internazionale privato. Il venditore conserva la proprietà fino al pagamento completo. Gli Stati possono mantenere o introdurre norme sugli anticipi già versati dal debitore.

Recupero rapido dei crediti non contestati

L'articolo 5 richiede una procedura rapida per i crediti non contestati: il titolo esecutivo deve poter essere ottenuto, di norma, entro 90 giorni di calendario dalla proposizione del ricorso o della domanda, indipendentemente dall'importo. Il termine non comprende i tempi di notificazione né i ritardi imputabili al creditore, ad esempio per regolarizzare l'istanza.

La disposizione si applica in condizioni uguali a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea e lascia impregiudicate le norme della convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni civili e commerciali.

Recepimento, margini nazionali e riesame

Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro l'8 agosto 2002 e informare immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Restano alcuni margini di discrezionalità:

  • gli Stati possono mantenere o introdurre norme più favorevoli al creditore;
  • possono escludere i debiti soggetti a procedure concorsuali aperte;
  • possono escludere i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
  • possono escludere le richieste di interessi inferiori a 5 EUR.

La Commissione deve inoltre effettuare un riesame due anni dopo l'8 agosto 2002, con particolare riguardo al tasso legale, ai termini contrattuali e ai ritardi di pagamento, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio con eventuali proposte di miglioramento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e logica armonizzatrice

La direttiva si fonda sull'esigenza di rimuovere un ostacolo al mercato interno derivante da differenze tra norme e prassi nazionali in materia di pagamento. Gli Stati membri sono tenuti a conseguire il risultato di contenere i ritardi di pagamento con misure effettive e dissuasive, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce le "transazioni commerciali", la "pubblica amministrazione", l'"impresa", i "ritardi di pagamento", la "riserva di proprietà", il tasso BCE di riferimento per le operazioni principali di rifinanziamento e il "titolo esecutivo". Le definizioni delimitano il perimetro applicativo e sono centrali per l'attuazione nazionale.

Interessi moratori automatici e termine di decorrenza

L'articolo 3 impone che gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza contrattuale; se il termine non è fissato, decorrono automaticamente, senza sollecito, decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta equivalente, oppure dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi nei casi indicati. In presenza di procedure di accettazione o verifica, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione o verifica.

Tasso legale di mora e componente minima

Il tasso degli interessi moratori è pari al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento applicato alla più recente operazione effettuata il primo giorno di calendario del semestre di riferimento, maggiorato di almeno 7 punti percentuali, salvo diverso accordo contrattuale. Per gli Stati non partecipanti alla terza fase dell'UEM, si applica il tasso equivalente della banca centrale nazionale. Il tasso di riferimento vigente il primo giorno lavorativo del semestre si applica per sei mesi.

Diritto al rimborso dei costi di recupero

Il creditore ha diritto, salvo responsabilità del debitore per il ritardo, a un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti. Tali costi devono rispettare i principi di trasparenza e proporzionalità rispetto al debito; gli Stati membri possono fissare importi massimi per livelli diversi di debito.

Clausole gravemente inique e controllo di equità

Gli Stati membri devono impedire che accordi su data di pagamento o conseguenze del ritardo, non conformi ai paragrafi 1, lettere b) d), e 2 dell'articolo 3, siano fatti valere o diano diritto al risarcimento se risultano gravemente iniqui per il creditore. In tal caso si applicano i termini legali, salvo che il giudice nazionale riporti il contratto ad equità. Devono inoltre esistere mezzi efficaci per impedire il ricorso continuativo a condizioni gravemente inique, anche tramite azioni di organismi riconosciuti che rappresentano le PMI.

Riserva di proprietà

L'articolo 4 prevede che, se una clausola di riserva di proprietà è stata esplicitamente concordata prima della consegna, il venditore conservi la proprietà dei beni fino al pagamento integrale, in conformità alle norme nazionali di diritto internazionale privato. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni sugli anticipi già versati dal debitore.

Recupero rapido dei crediti non contestati

L'articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare che, per i crediti non contestati, un titolo esecutivo possa essere ottenuto di norma entro 90 giorni di calendario dalla presentazione del ricorso o della domanda, indipendentemente dall'importo. Il termine non comprende i tempi per le notificazioni né i ritardi imputabili al creditore. Restano salve le disposizioni della convenzione di Bruxelles sulla competenza e sull'esecuzione delle decisioni civili e commerciali.

Recepimento, deroghe facoltative e riesame

Gli Stati membri dovevano adottare le misure nazionali necessarie entro l'8 agosto 2002 e informare la Commissione, inserendo un riferimento alla direttiva. Possono mantenere o introdurre norme più favorevoli al creditore e, in sede di attuazione, escludere i debiti soggetti a procedure concorsuali aperte, i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 e le richieste di interessi inferiori a 5 EUR. La Commissione deve riesaminare, due anni dopo l'8 agosto 2002, tasso legale, termini contrattuali e ritardi di pagamento, riferendo a Parlamento e Consiglio.

Come è indicizzato

Materiediritto commercialepagamenticoncorrenzaimpreseappalti pubblici

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