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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24146/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per violazione dell'art. 73, comma V, DPR 309/1990 sostenendo la nullità del giudizio di primo grado per mancata effettiva conoscenza della "vocatio in ius". Lamenta che la notifica del decreto di citazione era stata eseguita al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. dopo un esito negativo della notifica a mezzo posta al domicilio eletto, ma il difensore di fiducia non si era mai presentato alle udienze, sicché non sarebbe sussistito un rapporto fiduciario né un reale flusso informativo verso l'imputato. Invoca la violazione degli artt. 161, 179 e 420-bis c.p.p., dell'art. 11 Costituzione e dell'art. 6 CEDU, nonché la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede l'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto regolare la notifica sostitutiva al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la consegna dell'atto al difensore è legittima quando la notifica a mezzo posta al domicilio eletto risulti impossibile per irreperibilità; non erano necessari ulteriori accertamenti in assenza di elementi che indichino l'impossibilità di comunicare il mutamento del domicilio. Pur riconoscendo che la nomina di un difensore di fiducia è un indice di conoscenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto che, nonostante la mancata comparizione del primo difensore, dagli atti emergessero comunque circostanze idonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato: in particolare la tempestiva proposizione dell'appello (13/06/2023) da parte di un nuovo difensore immediatamente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Tale condotta è stata valutata come indicativa di un flusso informativo tra imputato e primo difensore. La mancata partecipazione del primo difensore alle udienze è stata ritenuta questione eventuale di responsabilità professionale, non idonea a determinare la nullità del processo. Conseguentemente la condanna di primo grado è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la sentenza ha confermato la condanna per tale disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 161

    Stabilisce la possibilità di notificare al difensore quando la notifica al domicilio eletto risulti impossibile; la Corte ha ritenuto regolare l'utilizzo di questa procedura dopo l'esito negativo della notifica a mezzo posta.

  • Codice di procedura penale, art. 420-bis

    Prevede i criteri per procedere in assenza dell'imputato quando sia provata l'effettiva conoscenza del processo; la Corte ha valorizzato la nomina del difensore di fiducia e la tempestiva impugnazione come indici concreti di conoscenza.

  • Codice di procedura penale, art. 157

    Norma richiamata quale riferimento obbligatorio qualora l'imputato non possa comunicare il mutamento del domicilio; la Corte ha precisato che le disposizioni degli artt. 157 e 159 si applicano solo nei casi in cui l'imputato non sia nelle condizioni di comunicare il cambiamento.

  • Codice di procedura penale, art. 159

    Richiamata insieme all'art. 157 per i casi di impossibilità di comunicazione del mutamento di domicilio; la Corte ne delimita l'ambito applicativo.

  • Codice di procedura penale, art. 170

    Regola la consegna dell'atto al difensore quando la notificazione postale risulta impossibile; la Corte ha applicato questo principio per giustificare la consegna al difensore senza ulteriori adempimenti.

  • Codice di procedura penale, art. 97

    Consente la sostituzione del difensore di fiducia con difensore d'ufficio se il primo non compare; la Corte ha annotato che il primo difensore era stato sostituito, ma ciò non incideva sulla valutazione della conoscenza del processo.

  • Costituzione, art. 11

    Richiamato dal ricorrente fra i principi generali invocati; la Corte non ha ritenuto che l'art. 11 incidesse sulla questione di nullità processuale dedotta.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Invocato in relazione al diritto a un processo equo e alla necessità di effettiva conoscenza dell'accusa; la Corte ha ritenuto che le garanzie di cui all'art. 6 CEDU fossero rispettate in presenza degli indici concreti di conoscenza.

Massime di principio

  • La notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando la notifica a mezzo posta al domicilio eletto risulta impossibile per irreperibilità, senza necessità di ulteriori indagini sull'irreperibilità medesima.
  • L'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato si effettua valutando tutti gli indici di cui all'art. 420-bis c.p.p. (modalità di notificazione, atti compiuti dall'imputato, nomina di difensore di fiducia, ecc.) in concreto e non per presunzioni assolute.
  • La nomina di un difensore di fiducia costituisce un indice rilevante di flusso informativo tra difensore e assistito, ma la mera mancata presenza del difensore alle udienze non dimostra automaticamente l'assenza di conoscenza da parte dell'imputato.
  • Atti processuali successivi che richiedono tempestività (es. la proposizione immediata di impugnazione nei termini) sono forti indizi che l'imputato sia stato effettivamente informato dell'esito del processo e della sentenza.
  • Eventuali inadempienze o negligenze del difensore possono rilevare sul piano della responsabilità professionale, ma non necessariamente determinano la nullità del processo se sussistono altri elementi che dimostrano la conoscenza dell'imputato.
  • Per contestare validamente una notificazione sostitutiva occorre fornire elementi concreti che provino l'assenza di comunicazione tra difensore e imputato o l'impossibilità oggettiva di informare l'imputato, non basandosi solo su presunzioni ricavate dalla mancata presenza del difensore.

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