Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e poi con sentenza di appello integralmente confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna a due anni di reclusione e 6.000 euro di multa per due delitti di usura contestati ai capi 7 e 11. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, vizi processuali e di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i fatti come usura diretta ex art. 644, primo comma, c.p., mentre la ricostruzione fattuale descriverebbe, al più, un'attività di intermediazione nel credito riconducibile alla diversa ipotesi del secondo comma; ha inoltre dedotto la mancanza di prova della qualità di mutuante, dell'usurarietà del compenso e della condizione di sofferenza finanziaria della persona offesa, nonché la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per avere la decisione ritenuto una fattispecie diversa da quella contestata. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dei rapporti economici e il calcolo del tasso usurario, sostenendo che il capo 7 riguardasse un preliminare di compravendita immobiliare con prestito senza interessi per quattro mesi e che le somme indicate fossero restituzioni di precedenti prestiti; quanto al capo 11, ha lamentato l'omesso computo di alcuni bonifici, la erronea qualificazione di un versamento come interesse usurario e la contraddittorietà della motivazione per aver valorizzato in senso favorevole alla coimputata Fagioli dichiarazioni poi disattese nella parte utile alla difesa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto assoluto di specificità e per la natura inedita di parte delle doglianze processuali, rilevando che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che si salda con quella di primo grado nella c.d. doppia conforme. Ha osservato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo che il fatto accertato rimanesse nei binari dell'imputazione, e ha giudicato generiche e non autosufficienti le doglianze sul calcolo del tasso usurario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
La Corte richiama la distinzione tra usura diretta e condotte di intermediazione nell'erogazione del credito, ma ritiene che i fatti accertati siano stati correttamente ricondotti alla contestazione formulata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Deduzione di violazione di legge sostanziale, ritenuta però inammissibile per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Deduzione di violazione di norme processuali, ritenuta inammissibile anche perché in parte nuova e non specifica.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è richiamato nei limiti del controllo di legittimità, non potendo trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 522 c.p.p.
Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, esclusa dalla Corte.
art. 597 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa violazione del devolutum in appello, ma non accolto.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno delle censure processuali, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La Corte menziona il parametro per la sintesi dei motivi, quale cornice del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per la declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Richiamato per l'esigenza di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limitano a riproporre doglianze già disattese nel merito.
- Quando vi è una doppia conforme di condanna sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, non è consentito sollecitare in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una rivalutazione dell'attendibilità delle prove già esaminate.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti specificamente indicati; restano invece estranee al giudizio di cassazione le censure sulla mera persuasività o adeguatezza dell'apparato argomentativo.
- Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in decisione resta nei binari degli elementi essenziali contestati e l'imputato ha potuto difendersi sul nucleo storico dell'addebito, anche se emergono dettagli ulteriori nel corso dell'istruttoria.
- Le doglianze sul calcolo del tasso usurario devono essere autosufficienti e indicare compiutamente i dati fattuali e documentali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La motivazione che ritenga attendibile la persona offesa, se sorretta da criteri logici e da riscontri documentali o intercettivi, può costituire base sufficiente per l'affermazione di responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28360/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →