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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e poi con sentenza di appello integralmente confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna a due anni di reclusione e 6.000 euro di multa per due delitti di usura contestati ai capi 7 e 11. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, vizi processuali e di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i fatti come usura diretta ex art. 644, primo comma, c.p., mentre la ricostruzione fattuale descriverebbe, al più, un'attività di intermediazione nel credito riconducibile alla diversa ipotesi del secondo comma; ha inoltre dedotto la mancanza di prova della qualità di mutuante, dell'usurarietà del compenso e della condizione di sofferenza finanziaria della persona offesa, nonché la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per avere la decisione ritenuto una fattispecie diversa da quella contestata. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dei rapporti economici e il calcolo del tasso usurario, sostenendo che il capo 7 riguardasse un preliminare di compravendita immobiliare con prestito senza interessi per quattro mesi e che le somme indicate fossero restituzioni di precedenti prestiti; quanto al capo 11, ha lamentato l'omesso computo di alcuni bonifici, la erronea qualificazione di un versamento come interesse usurario e la contraddittorietà della motivazione per aver valorizzato in senso favorevole alla coimputata Fagioli dichiarazioni poi disattese nella parte utile alla difesa dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto assoluto di specificità e per la natura inedita di parte delle doglianze processuali, rilevando che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che si salda con quella di primo grado nella c.d. doppia conforme. Ha osservato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo che il fatto accertato rimanesse nei binari dell'imputazione, e ha giudicato generiche e non autosufficienti le doglianze sul calcolo del tasso usurario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    La Corte richiama la distinzione tra usura diretta e condotte di intermediazione nell'erogazione del credito, ma ritiene che i fatti accertati siano stati correttamente ricondotti alla contestazione formulata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Deduzione di violazione di legge sostanziale, ritenuta però inammissibile per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Deduzione di violazione di norme processuali, ritenuta inammissibile anche perché in parte nuova e non specifica.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è richiamato nei limiti del controllo di legittimità, non potendo trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, esclusa dalla Corte.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa violazione del devolutum in appello, ma non accolto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno delle censure processuali, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    La Corte menziona il parametro per la sintesi dei motivi, quale cornice del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato per la declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti del ricorso.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Richiamato per l'esigenza di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limitano a riproporre doglianze già disattese nel merito.
  • Quando vi è una doppia conforme di condanna sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, non è consentito sollecitare in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una rivalutazione dell'attendibilità delle prove già esaminate.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti specificamente indicati; restano invece estranee al giudizio di cassazione le censure sulla mera persuasività o adeguatezza dell'apparato argomentativo.
  • Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in decisione resta nei binari degli elementi essenziali contestati e l'imputato ha potuto difendersi sul nucleo storico dell'addebito, anche se emergono dettagli ulteriori nel corso dell'istruttoria.
  • Le doglianze sul calcolo del tasso usurario devono essere autosufficienti e indicare compiutamente i dati fattuali e documentali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La motivazione che ritenga attendibile la persona offesa, se sorretta da criteri logici e da riscontri documentali o intercettivi, può costituire base sufficiente per l'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieUsuraImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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