Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30714/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società il 7 luglio 2022. La rinuncia è stata considerata atto abdicativo idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione e a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore per ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato, con conseguente diritto agli aumenti periodici di anzianità e alle somme maturate. In primo grado era stata dichiarata la nullità di alcune clausole del CCNL attività ferroviarie e di un accordo sindacale nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che la normativa previgente sull'apprendistato imponesse il computo dell'intero periodo e che la contrattazione collettiva non potesse derogare in senso peggiorativo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) applicabilità della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante e inapplicabilità della legge del 1955; (2) incompatibilità specifica tra la disciplina del recesso nella nuova fattispecie e il riconoscimento dell'anzianità; (3) errata interpretazione delle espressioni 'considerare utile' e 'computare', sostenendo che la contrattazione collettiva potesse graduare il periodo utile anziché sterilizzarlo integralmente; (4) irrilevanza, nel caso concreto, di una discriminazione indiretta per età ex direttiva UE 2000/78. Prima della decisione, però, la società ha depositato rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • L. n. 25 del 1955, art. 19

    richiamata come norma che prevedeva la rilevanza del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio; nei giudizi di merito era stata ritenuta norma imperativa e non derogabile in peius dalla contrattazione collettiva

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57

    invocati dalla società per sostenere l'autonomia della nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante e l'inapplicabilità della disciplina previgente

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3

    richiamato nei giudizi di merito per affermare la continuità applicativa della normativa previgente in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c) ed e)

    invocato nel ricorso per sostenere che la nuova disciplina del recesso fosse incompatibile con il riconoscimento dell'anzianità secondo la normativa precedente

  • L. n. 196 del 1997, art. 16

    menzionata dai giudici di merito come norma che non avrebbe abrogato l'art. 19 della L. n. 25 del 1955

  • D.L. n. 726 del 1984, art. 3

    richiamato per il confronto terminologico con la locuzione 'è computato', considerata equivalente a 'è considerato utile' ai fini dell'anzianità

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel ricorso per sostenere una diversa interpretazione letterale e sistematica della disciplina applicabile

  • Direttiva UE 2000/78, artt. 1 e 2

    invocata come parametro per escludere la configurabilità di una discriminazione indiretta per età

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato con proposta ritualmente comunicata alle parti

  • artt. 39 e seguenti c.p.c.

    richiamati in relazione all'effetto estintivo della rinuncia al ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata e connessa alla sopravvenuta carenza di interesse, determina l'estinzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorso viene rinunciato prima della decisione, la Corte prende atto dell'atto abdicativo e non si pronuncia nel merito delle censure, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Nei giudizi relativi all'apprendistato, la questione del computo del periodo formativo ai fini dell'anzianità di servizio può dipendere dall'interazione tra disciplina legislativa previgente, disciplina sopravvenuta e contrattazione collettiva, ma tale questione resta assorbita se interviene rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.