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Sentenza

Sentenza n. 3009/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione, della Determinazione dirigenziale n. 7967, Prot. 2022-1500969 del 14.12.2022 della Regione Liguria – Dipartimento salute e servizi sociali, ivi compreso l''Allegato – parte integrante n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, nonché gli atti statali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Liguria con cui erano stati quantificati gli importi asseritamente dovuti nell'ambito del meccanismo del payback, insieme al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, al decreto interministeriale del 6 luglio 2022, all'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e agli ulteriori atti indicati nel ricorso, deducendo profili di illegittimità degli atti relativi al meccanismo di ripiano. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'art. 7 del d.l. n. 95/2025 prevede la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano solo dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti con cui viene accertato il pagamento della quota ridotta. Poiché tale comunicazione non risultava intervenuta, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione dell'impresa di avere effettuato il pagamento della quota ridotta determinava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e comportava l'improcedibilità del gravame. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta; il solo pagamento dichiarato dalla ricorrente non è sufficiente per tale pronuncia, ma determina la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015

    La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano cui si riferisce la disciplina transitoria richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per le peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback sanitario presuppone non solo il pagamento della quota ridotta, ma anche la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano tale pagamento.
  • Quando il pagamento della quota ridotta elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione, ma non sono ancora intervenuti o non sono stati comunicati al giudice i provvedimenti di accertamento richiesti dalla legge, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché definito per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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