Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05620/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

Una società di agenzia aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, chiedendo il riconoscimento di ulteriori crediti rispetto a quelli già ammessi: differenze provvigionali, provvigioni su ordini e merce non evasa o resa, F.I.R.R., indennità sostitutiva del preavviso e indennità suppletiva di clientela. Il Tribunale aveva ammesso solo una parte dei crediti provvigionali e del F.I.R.R., compensandoli con un controcredito del fallimento per campionari non restituiti, ed aveva escluso le ulteriori voci. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sul valore della merce campionario trattenuta; 2) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell’art. 72 l. fall. sostenendo che il contratto si fosse già risolto per inadempimento della preponente prima del fallimento; 3) violazione degli artt. 72 e 78 l. fall., 1741 c.c. e degli AEC di settore, contestando l’affermazione di scioglimento automatico del contratto di agenzia per il fallimento della preponente e la conseguente esclusione delle indennità di preavviso e clientela; 4) violazioni processuali e sostanziali in tema di deposito cartaceo di documenti, ordine di esibizione e riparto dell’onere della prova sulle provvigioni, chiedendo anche rimessione in termini. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi, secondo e quarto motivo, ma ha accolto il terzo motivo, chiarendo che, in caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica la regola della sospensione ex art. 72 l. fall. e non l’automatico scioglimento per analogia con l’art. 78 l. fall.; se il rapporto si scioglie, le indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammesse al passivo perché hanno natura indennitaria. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso, cassando il decreto del Tribunale di Venezia e rinviando la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione. Sono stati dichiarati inammissibili o respinti gli altri motivi. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda alla luce del principio secondo cui il fallimento del preponente non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto di agenzia per analogia con l’art. 78 l. fall., ma l’applicazione dell’art. 72 l. fall. e la conseguente possibile ammissione al passivo delle indennità di preavviso e clientela, ove ne ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza/decreto; la Corte ha rilevato l’inammissibilità del motivo per carenza di specificità e, comunque, l’esistenza di motivazione sul punto contestato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per i vizi processuali relativi alla motivazione.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato per sostenere la risoluzione del contratto per inadempimento del preponente prima del fallimento.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato in relazione alla gravità dell’inadempimento asseritamente imputabile al preponente.

  • art. 72 l. fall.

    La Corte afferma che, nel fallimento del preponente, il contratto di agenzia pendente è soggetto alla regola generale di sospensione prevista da questa norma.

  • art. 78 l. fall.

    La Corte esclude la sua applicazione analogica al contratto di agenzia in caso di fallimento del preponente, poiché tale disposizione riguarda il mandato e non è estensibile per identità tipologica.

  • art. 1741 c.c.

    Richiamato nel motivo per inquadrare il rapporto di agenzia; la Corte valorizza i caratteri di continuità e stabilità dell’agenzia ai fini della disciplina fallimentare.

  • art. 9 AEC 10/7/2014

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alle indennità di fine rapporto.

  • art. 10 AEC 10/7/2014

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle indennità collegate alla cessazione del rapporto di agenzia.

  • art. 20/3/2002 AEC

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’AEC del 2014 per le indennità di fine rapporto.

  • art. 16-bis, commi 8 e 9, d.l. 179/2012

    La Corte distingue tra deposito telematico sostitutivo ammesso solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici e ordine di deposito cartaceo di documenti già telematicamente depositati per ragioni specifiche.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in tema di rimessione in termini, esclusa perché l’istanza è tardiva e perché richiede un impedimento assoluto non imputabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all’ordine di esibizione e alla dedotta omessa pronuncia o errata valutazione delle istanze istruttorie.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova e alle istanze istruttorie.

  • art. 210 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l’ordine di esibizione è rimedio discrezionale e richiede un interesse concreto e circostanziato, non potendo essere usato in modo esplorativo.

  • art. 99, n. 4, l. fall.

    Richiamato nel motivo connesso alle domande di ammissione al passivo e alle istanze istruttorie.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nel motivo relativo al diritto di difesa e all’accesso alla documentazione necessaria per provare il credito.

  • art. 1749, comma 3, c.c.

    La Corte richiama il diritto dell’agente a ottenere le informazioni e documentazioni necessarie per verificare le provvigioni, ma lo collega alla prova dei fatti costitutivi del credito e a un interesse concreto all’esibizione.

  • art. 6 AEC 10/7/2014

    Richiamato per sostenere il diritto alle provvigioni e per il riparto dell’onere probatorio sulla mancata esecuzione degli ordini.

Massime di principio

  • Nel fallimento del preponente, il contratto di agenzia pendente non si scioglie automaticamente per analogia con la disciplina del mandato: si applica la regola generale di sospensione ex art. 72 l. fall., salvo la successiva scelta del curatore o gli effetti conseguenti al concreto scioglimento del rapporto.
  • Se il rapporto di agenzia si scioglie nell’ambito della procedura concorsuale, le indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammesse al passivo, poiché hanno natura indennitaria e non retributiva né risarcitoria.
  • Chi deduce il diritto alle provvigioni deve provare i fatti costitutivi della pretesa, e cioè la conclusione degli affari, la trasmissione degli ordini e, se del caso, la mancata esecuzione per fatto imputabile al preponente.
  • L’ordine di esibizione documentale non può essere utilizzato in modo esplorativo: richiede la dimostrazione di un interesse concreto, circostanziato e funzionale alla prova di diritti determinati o determinabili, oltre alla dimostrazione che la documentazione sia nella disponibilità esclusiva della controparte.
  • In cassazione, la censura di omessa o insufficiente motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mancata individuazione precisa del tema deciso o dei passaggi rilevanti comporta l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.