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Sentenza

Sentenza del 19/07/2021 n. 3607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Intermediazione di manodopera - Configurabilità, in caso di violazione dell'art. 1 della L. n. 1369/1990 di un rapporto di lavoro alle dipendenza dell'appaltatore interponente - Sussiste - obbligo dell'interponento di operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione relativa all'IRPEF e agli obblighi di sostituto d'imposta: l' Amministrazione ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 1 della L. n. 1369/1990 (divieto di intermediazione di manodopera) e, in conseguenza, che i lavoratori impiegati in violazione di tale divieto dovessero essere considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'appaltatore interponente. Di conseguenza l'appaltatore sarebbe tenuto ad operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni e a rispettare gli obblighi fiscali connessi al rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte ha confermato che, in caso di violazione dell'art. 1 L. 1369/1990, i prestatori di lavoro vanno considerati alle dipendenze dell'appaltatore interponente che ha effettivamente utilizzato le loro prestazioni. Ne consegue che l'appaltatore interponente è obbligato, tra gli altri adempimenti, ad operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni (obblighi del sostituto d'imposta). La pronuncia aderisce alla giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. 13748/2013; 3795/2013; 2372/2007; 22910/2006) e dà ragione all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • legge 1369/1990, art. 1

    Il divieto di intermediazione di manodopera comporta che, in caso di violazione, i lavoratori vengano considerati alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo (appaltatore interponente) e non dell'intermediario; ciò trasferisce sull'utilizzatore gli obblighi tipici del datore di lavoro, inclusi gli obblighi fiscali e di trattenuta.

  • Cassazione civile, sez. trib., sent. 13748/2013

    Giurisprudenza confermativa che attribuisce all'utilizzatore il ruolo di datore di lavoro e gli obblighi fiscali del sostituto d'imposta in caso di intermediazione vietata.

  • Cassazione civile, sez. trib., sent. 3795/2013

    Conferma dell'indirizzo secondo cui la violazione del divieto di intermediazione determina la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltatore interponente.

  • Cassazione civile, sez. trib., sent. 2372/2007

    Precedente giurisprudenziale che ha già riconosciuto l'obbligo del soggetto utilizzatore in ordine agli adempimenti contributivi e fiscali dei lavoratori impiegati in violazione del divieto di intermediazione.

  • Cassazione civile, sez. trib., sent. 22910/2006

    Ulteriore pronuncia che consolida il principio per cui l'utilizzatore effettivo è considerato datore di lavoro nella fattispecie di intermediazione vietata.

Massime di principio

  • Se esiste una violazione dell'art. 1 L. 1369/1990 (divieto di intermediazione di manodopera) e l'appaltatore interponente ha effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori, tali lavoratori devono essere considerati alle dipendenze dell'appaltatore stesso.
  • L'appaltatore interponente che utilizza prestazioni in violazione del divieto è gravato dagli obblighi fiscali e contributivi tipici del datore di lavoro, inclusa la qualifica di sostituto d'imposta e l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni.
  • Nelle verifiche fiscali e nelle contestazioni IRPEF, l'Amministrazione può legittimamente imputare all'utilizzatore (appaltatore) le imposte e le ritenute non operate, purché risulti che l'utilizzatore abbia effettivamente impiegato le prestazioni dei lavoratori interposti.
  • Per difendersi in situazioni analoghe, il soggetto resistente dovrebbe documentare l'assenza di violazione (es. legittima subfornitura, autonomia dei lavoratori, corretto inquadramento contrattuale) o dimostrare che non si è configurata una reale intermediazione di manodopera.
  • La valutazione è fattuale: è determinante l'effettivo utilizzo delle prestazioni e la concretizzazione del rapporto di dipendenza (orari, direzione e coordinamento, integrazione nel ciclo produttivo dell'utilizzatore).

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