Sentenza del 19/07/2021 n. 3607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Intermediazione di manodopera - Configurabilità, in caso di violazione dell'art. 1 della L. n. 1369/1990 di un rapporto di lavoro alle dipendenza dell'appaltatore interponente - Sussiste - obbligo dell'interponento di operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione relativa all'IRPEF e agli obblighi di sostituto d'imposta: l' Amministrazione ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 1 della L. n. 1369/1990 (divieto di intermediazione di manodopera) e, in conseguenza, che i lavoratori impiegati in violazione di tale divieto dovessero essere considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'appaltatore interponente. Di conseguenza l'appaltatore sarebbe tenuto ad operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni e a rispettare gli obblighi fiscali connessi al rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte ha confermato che, in caso di violazione dell'art. 1 L. 1369/1990, i prestatori di lavoro vanno considerati alle dipendenze dell'appaltatore interponente che ha effettivamente utilizzato le loro prestazioni. Ne consegue che l'appaltatore interponente è obbligato, tra gli altri adempimenti, ad operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni (obblighi del sostituto d'imposta). La pronuncia aderisce alla giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. 13748/2013; 3795/2013; 2372/2007; 22910/2006) e dà ragione all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
legge 1369/1990, art. 1
Il divieto di intermediazione di manodopera comporta che, in caso di violazione, i lavoratori vengano considerati alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo (appaltatore interponente) e non dell'intermediario; ciò trasferisce sull'utilizzatore gli obblighi tipici del datore di lavoro, inclusi gli obblighi fiscali e di trattenuta.
Cassazione civile, sez. trib., sent. 13748/2013
Giurisprudenza confermativa che attribuisce all'utilizzatore il ruolo di datore di lavoro e gli obblighi fiscali del sostituto d'imposta in caso di intermediazione vietata.
Cassazione civile, sez. trib., sent. 3795/2013
Conferma dell'indirizzo secondo cui la violazione del divieto di intermediazione determina la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltatore interponente.
Cassazione civile, sez. trib., sent. 2372/2007
Precedente giurisprudenziale che ha già riconosciuto l'obbligo del soggetto utilizzatore in ordine agli adempimenti contributivi e fiscali dei lavoratori impiegati in violazione del divieto di intermediazione.
Cassazione civile, sez. trib., sent. 22910/2006
Ulteriore pronuncia che consolida il principio per cui l'utilizzatore effettivo è considerato datore di lavoro nella fattispecie di intermediazione vietata.
Massime di principio
- Se esiste una violazione dell'art. 1 L. 1369/1990 (divieto di intermediazione di manodopera) e l'appaltatore interponente ha effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori, tali lavoratori devono essere considerati alle dipendenze dell'appaltatore stesso.
- L'appaltatore interponente che utilizza prestazioni in violazione del divieto è gravato dagli obblighi fiscali e contributivi tipici del datore di lavoro, inclusa la qualifica di sostituto d'imposta e l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni.
- Nelle verifiche fiscali e nelle contestazioni IRPEF, l'Amministrazione può legittimamente imputare all'utilizzatore (appaltatore) le imposte e le ritenute non operate, purché risulti che l'utilizzatore abbia effettivamente impiegato le prestazioni dei lavoratori interposti.
- Per difendersi in situazioni analoghe, il soggetto resistente dovrebbe documentare l'assenza di violazione (es. legittima subfornitura, autonomia dei lavoratori, corretto inquadramento contrattuale) o dimostrare che non si è configurata una reale intermediazione di manodopera.
- La valutazione è fattuale: è determinante l'effettivo utilizzo delle prestazioni e la concretizzazione del rapporto di dipendenza (orari, direzione e coordinamento, integrazione nel ciclo produttivo dell'utilizzatore).
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