Sentenza del 19/07/2021 n. 3603 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Irreperibilità c.d. relativa del destinatario - Effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela contestazione del contribuente è accolta: la notificazione della cartella non si considera perfezionata perché manca la prova della ricezione della raccomandata informativa e non è stata prodotta l'attestazione di compiuta giacenza; dunque l'atto impositivo/riscossorio è viziato sotto il profilo della notificazione e ne consegue l'accoglimento del ricorso (annullamento/inefficacia della notifica della cartella nella parte interessata).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione per mancata/nulla notifica della cartella di pagamento in caso di cosiddetta irreperibilità relativa: la notificazione avrebbe dovuto perfezionarsi ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 co. 4 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 co. 1 lett. e) d.P.R. 600/73 con applicazione della disciplina dell'art. 140 c.p.c. (in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 258/2012), secondo cui la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione; nel caso di specie non risultano né l'effettiva ricezione della raccomandata da parte del contribuente né l'attestazione di compiuta giacenza da parte dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 26, co. 4
stabilisce che in caso di irreperibilità relativa del destinatario si applicano le regole speciali di notifica previste per gli atti fiscali, rinviando alla disciplina generale delle notificazioni (e quindi all'art. 140 c.p.c. per il deposito presso la casa comunale)
d.P.R. 600/1973, art. 60, co. 1, lett. e)
indica le modalità di notifica degli atti fiscali e, congiuntamente all'art. 26 del DPR 602/73, conferma l'applicabilità delle regole del codice di procedura civile in caso di irreperibilità relativa
art. 140 c.p.c.
disciplina la notifica per irreperibilità relativa con deposito nella casa comunale: la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa del deposito oppure, se non ricevuta, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione; la sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 ha confermato/interpretato tali effetti
Corte Costituzionale, sent. n. 258/2012
ha chiarito che l'art. 140 c.p.c., come interpretato, rende il ricevimento della raccomandata informativa elemento decisivo per il perfezionamento della notifica ovvero, in mancanza, il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione
Cassazione (giurisprudenza di riferimento)
Cass. 15927/21; 9782/18; 27825/18; 25079/14
orientamenti della Corte di Cassazione confermano che, in assenza della prova della ricezione della raccomandata informativa e dell'attestazione di compiuta giacenza, la notificazione per deposito presso la casa comunale non si considera perfezionata
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa per una cartella di pagamento si applica l'art. 140 c.p.c.: la notifica per deposito presso la casa comunale si perfeziona con la ricezione della raccomandata informativa o, in mancanza, dopo dieci giorni dalla spedizione.
- La prova del perfezionamento della notifica grava sull'agente della riscossione: deve essere prodotta l'attestazione di compiuta giacenza e/o altra prova dell'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
- Se manca sia la prova della ricezione sia l'attestazione di giacenza, la notificazione è viziata e l'atto impositivo/riscossorio può essere annullato dal giudice.
- La pronuncia della Corte Costituzionale n. 258/2012 e la giurisprudenza di legittimità confermano che non è sufficiente la sola spedizione: occorre prova della ricezione della comunicazione informativa o che siano decorse le 10 giornate previste.
- Per il contribuente: verificare sempre la presenza nel fascicolo dell'attestazione di giacenza o della ricevuta di consegna; in mancanza è fondata l'impugnazione per mancata notifica.
- Per l'agente della riscossione: conservare e produrre la prova della giacenza e/o la ricevuta di spedizione e le attestazioni che dimostrino l'effettiva conoscenza da parte del destinatario per evitare l'invalidità della notifica.
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