Sentenza del 19/07/2021 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Spese processuali - Modifica della ripartizione in appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento (originaria richiesta €272.154,30) relativa a 64 cartelle di pagamento, 14 avvisi di addebito e un avviso di accertamento per gli anni 1993-2015. In primo grado il contribuente aveva eccepito nullità della notifica, omissione della notifica degli atti presupposti, decadenza del diritto alla riscossione ai sensi dell'art.25 DPR 602/73 e prescrizione quinquennale dei crediti; la CTP aveva annullato l'intimazione e condannato la resistente alle spese. In appello l'Agenzia deduceva: riduzione del credito per annullamenti intervenuti (L.136/18) e sgravio INPS per alcuni avvisi; difetto di giurisdizione per debiti extratributari (contributi INPS); vizio di ultra petizione; inesistenza della prescrizione in presenza di atti interruttivi regolarmente notificati; censura della condanna alle spese.
La decisione
Appello accolto. Dichiarata la cessazione della materia del contendere per le cartelle annullate ex L.136/18; riconosciuto il difetto di giurisdizione della CTR/CTP relativamente agli avvisi di addebito per crediti extratributari (omessi versamenti INPS); accertata l'esistenza di atti interruttivi (pignoramenti presso terzi, avvisi di intimazione, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria) per le cartelle residue, con conseguente esclusione della prescrizione quinquennale e conferma della validità dell'intimazione di pagamento rispetto alle cartelle rimaste; revocata la condanna alle spese resa in primo grado; per il presente grado di giudizio le spese sono compensate (anche per la mancata costituzione del contribuente in appello).
Norme richiamate
DPR 602/1973
L'art.25 è stato invocato dal contribuente per dedurre decadenza/decadenza della riscossione; il giudice d'appello ha però valutato che il termine prescrizionale quinquennale (richiamato dalla giurisprudenza) è stato interrotto dagli atti notificati, con conseguente esclusione della decadenza per le cartelle residue.
Legge 136/2018
Gli annullamenti di cartelle intervenuti in base alla L.136/18 comportano la cessazione della materia del contendere per quegli atti; il giudice d'appello li ha dichiarati tali anche se l'istanza era implicita, riconoscendo l'effetto estintivo rispetto al contenzioso.
Giurisprudenza della Cassazione
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019
Principio secondo cui il giudice d'appello può modificare autonomamente il capo relativo alle spese processuali quando riforma in tutto o in parte la sentenza in senso più sfavorevole a una parte: l'onere delle spese va ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite. Tale precedenza è stata richiamata per revocare la condanna alle spese di primo grado.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può modificare la ripartizione delle spese processuali se, con l'accoglimento dell'appello, cambia l'esito complessivo della lite in senso più sfavorevole per la parte che aveva ottenuto la soccombenza in primo grado; è sufficiente un motivo specifico d'impugnazione che consenta la riconsiderazione del capo sulle spese.
- Se l'amministrazione ha annullato alcuni atti nel corso del giudizio (es. per effetto di L.136/18 o provvedimenti di sgravio INPS), il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto a quegli atti anche se la dichiarazione è implicita, ponendo fine al contenzioso su quelle cartelle.
- La Commissione tributaria è priva di giurisdizione sui crediti di natura extratributaria (es. omessi versamenti contributivi INPS): tali profili devono essere rilevati e pronunciati d'ufficio ove emergano e determinano la esclusione della controversia per quegli atti.
- La valutazione della prescrizione dei tributi/crediti va effettuata individualmente per ciascuna cartella: contano gli atti interruttivi validamente notificati (pignoramenti, intimazioni, comunicazioni di iscrizione ipotecaria, ecc.). La mera decorrenza del termine non è sufficiente se sussistono atti interruttivi.
- La mancata costituzione della parte soccombente in appello può giustificare, per quel solo grado, la compensazione delle spese processuali in deroga al principio generale di soccombenza.
- In fasi difensive analoghe è importante elencare e documentare singolarmente le notifiche e gli atti interruttivi per ciascuna cartella: la prova documentale fa la differenza nell'accertamento della prescrizione e nella decisione sulla legittimità dell'atto di riscossione.
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