Sentenza del 19/07/2021 n. 998 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Accertamento induttivo - Studi di settore - Gravi incongruenze - Necessità - Valutazione concreta della situazione - Necessità - Esiguità reddito dichiarato - Non sufficiente - Omessa indicazione parametri oggettivi - Ricostruzione induttiva ricavi - Illegittima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un accertamento induttivo dei redditi basato sull'applicazione degli studi di settore, fondato sul riscontro di uno scostamento tra i ricavi dichiarati e i parametri degli studi; il contribuente ha contestato la legittimità della ricostruzione induttiva sostenendo che lo scostamento non costituisce una grave incongruenza adeguatamente motivata e che l'atto non indica i parametri oggettivi usati per valutare l'esiguità dei ricavi
La decisione
la Corte ha ritenuto illegittima la ricostruzione induttiva operata dall'Amministrazione perché: a) per legittimare l'uso degli studi di settore occorre rilevare una "grave incongruenza"; b) tale valutazione deve essere concreta e riferita alla situazione economica, al periodo di riferimento, alla storia commerciale del contribuente e al mercato/settore, non basata su una soglia fissa astratta; c) l'esiguità dei ricavi, di per sé, non è sufficiente a giustificare l'induttivo se l'atto non indica i parametri oggettivi e le ragioni che hanno portato a quella valutazione. Di conseguenza l'accertamento induttivo è stato annullato/respinto nella parte in cui si fondava su motivazione non adeguata
Norme richiamate
Studi di settore (Agenzia delle Entrate)
Possono giustificare una ricostruzione induttiva solo se lo scostamento rilevato costituisce una grave incongruenza valutata concretamente rispetto alla singola situazione economica, periodo, storia commerciale, mercato e settore
Principio di adeguata motivazione dell'atto impositivo / onere di specificazione dell'Amministrazione
L'Amministrazione deve indicare i parametri e le ragioni oggettive che hanno portato a ritenere esigui i ricavi e a qualificare lo scostamento come grave incongruenza; in mancanza l'accertamento induttivo è illegittimo
Massime di principio
- Lo scostamento tra ricavi dichiarati e parametri degli studi di settore deve essere valutato caso per caso; non esistono soglie fisse applicabili in astratto
- Per utilizzare legittimamente il metodo induttivo l'Amministrazione deve fornire motivazione concreta e indicare i parametri oggettivi usati per qualificare lo scostamento come grave incongruenza
- L'esiguità dei ricavi dichiarati, da sola, non giustifica l'accertamento induttivo se non è accompagnata da adeguata spiegazione della sua rilevanza rispetto al profilo economico e settoriale del contribuente
- In contenzioso il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento se dimostra che l'atto non contiene la specificazione dei criteri e dei parametri che hanno determinato la ricostruzione induttiva
- La valutazione deve tener conto della storia commerciale, del periodo di riferimento e delle condizioni di mercato: valutazioni puramente quantitative e astratte sono insufficienti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 lug 2021Sentenza del 19/07/2021 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 19 lug 2021Sentenza del 19/07/2021 n. 3603 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 lug 2021Sentenza del 19/07/2021 n. 3604 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 lug 2021Sentenza del 19/07/2021 n. 3607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 19 lug 2021Sentenza del 19/07/2021 n. 6063 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 19 lug 2021Sentenza del 19/07/2021 n. 20434 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →