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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26318/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento IMU e congruo il valore venale attribuito ai terreni. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del comune controricorrente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2013, emesso dal comune su terreni inseriti in un piano urbanistico comunale con destinazione a verde pubblico e con attribuzione di diritti edificatori/perequativi. In appello la commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dei ricorsi riuniti. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro censure: (1) violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale dell’area, lamentando che, pur a fronte di vincoli di inedificabilità, il giudice di merito non avrebbe considerato la loro incidenza sul valore commerciale; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle eccezioni e sulle prove di parte; (3) nullità dell’avviso per carenza di motivazione e sua inammissibile integrazione in giudizio; (4) violazione delle norme IMU/ICI sul presupposto impositivo, sostenendo che si trattasse di soli diritti edificatori non reali e quindi non tassabili. La Corte ha esaminato preliminarmente la censura sulla motivazione della sentenza e ha ritenuto infondata anche la doglianza sul valore venale, qualificando l’area come inserita in un ambito di perequazione urbanistica con potenzialità edificatoria sufficiente a fondare l’imposizione, e ha infine escluso la nullità dell’avviso, ritenendolo adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure sono state in parte esaminate come violazioni di legge, in parte riqualificate come doglianze di motivazione o di fatto; le censure di merito sul valore venale sono risultate non sindacabili in cassazione nei limiti dedotti e, per il vizio motivazionale, comunque inammissibili per doppia conforme.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Il valore venale dell’area va determinato tenendo conto delle sue caratteristiche e dei vincoli urbanistici incidenti sul valore, ma la mera potenzialità edificatoria resta rilevante ai fini del prelievo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito; non occorre una trattazione analitica di tutte le risultanze istruttorie.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; nel caso concreto una motivazione sintetica ma intellegibile è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamo utilizzato per sostenere la doglianza sulla motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    Richiamato per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte ha ribadito che l’atto è motivato se consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • art. 3, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato come norma sui requisiti degli atti tributari; applicata nel senso che l’avviso deve indicare gli elementi essenziali della pretesa, non necessariamente ogni dettaglio probatorio.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    La motivazione dell’atto impositivo deve consentire la conoscibilità della pretesa tributaria e delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento dell’accertamento.

  • art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011

    Richiamato dal ricorrente per contestare il presupposto IMU; la Corte ha ritenuto applicabile l’imposizione alle aree con potenzialità edificatoria.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato in combinazione con la disciplina IMU per sostenere l’assenza del presupposto impositivo; la Corte ha confermato invece la tassabilità delle aree edificabili o con indice perequativo.

  • art. 13, comma 1, D.L. n. 201/2011

    Norma di rinvio alla disciplina dell’IMU; la Corte la considera nel quadro della tassazione delle aree edificabili.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato per evidenziare la circolazione dei diritti edificatori e la loro trascrivibilità, ma la Corte distingue tali diritti dal regime fiscale del suolo edificabile.

  • art. 5, comma 3, D.L. n. 70/2011

    La disposizione viene richiamata per sottolineare che i diritti edificatori, comunque denominati, sono oggetto di autonoma circolazione e non coincidono con una qualità reale intrinseca del fondo.

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1992

    Definisce in senso ampio l’area edificabile sulla base della potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici o dalle effettive possibilità di costruzione.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per la legittimità dei regolamenti comunali che predeterminano valori delle aree edificabili come parametro di accertamento.

  • art. 59 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato in relazione alla possibilità per il comune di disciplinare e predeterminare valori delle aree ai fini del tributo.

  • art. 48 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato nel medesimo contesto regolamentare, quale base per la delibera comunale sui valori delle aree.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Le censure di fatto sono state ritenute inammissibili per la formazione di una doppia conforme, in mancanza dell’allegazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, la nozione di area edificabile è ampia e si fonda sulla mera potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici o dalle effettive possibilità di costruzione; i vincoli urbanistici di destinazione non escludono di per sé il carattere edificabile del suolo, ma incidono sul suo valore venale e quindi sulla base imponibile.
  • I diritti edificatori di origine compensativa, in quanto autonomamente circolabili e non inerenti al fondo, non vanno confusi con una qualità reale intrinseca del terreno; tuttavia, quando il suolo è inserito in un comparto di perequazione urbanistica con attribuzione di un indice perequativo costante, la capacità edificatoria diventa una caratteristica del terreno rilevante ai fini impositivi.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento tributario è sufficiente se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, individuando presupposti fattuali, riferimenti normativi, beni tassati e criteri di quantificazione; non è richiesta una analitica confutazione preventiva di tutte le difese possibili.
  • La motivazione della sentenza tributaria non è apparente quando, pur sinteticamente, espone le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito; la nullità ricorre solo in caso di mancanza reale di motivazione o di motivazione meramente assertiva.
  • Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, le censure che mirano a rivalutare il fatto o la quantificazione del valore sono inammissibili se il ricorrente non allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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