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Interpello

Risposta n. 330 del 2/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente la proroga dovrebbe spettargli perché il reddito agrario è determinato in modo forfetario e la prassi dell'Agenzia ha ricompreso nella proroga anche chi determina il reddito con altri criteri forfetari.

Proroga dei versamenti per imprenditori agricoli titolari di reddito agrario in relazione agli ISA

Il quesito

Il contribuente chiede se, pur svolgendo attività agricole con modello ISA AA01S e determinando il reddito catastalmente ex articoli 32 e seguenti del TUIR, possa beneficiare della proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti prevista per i soggetti ISA dall'articolo 12-quinquies del DL 34/2019.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che la proroga spetti solo ai soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano redditi d'impresa o di lavoro autonomo entro i limiti previsti; i soggetti che producono esclusivamente reddito agrario ex articoli 32 e seguenti del TUIR non vi rientrano, salvo che dichiarino redditi d'impresa. Pertanto l'istante deve versare nei termini ordinari.

Proroga dei versamenti e imprenditori agricoli con reddito agrario

L’interpello riguarda l’applicazione della proroga dei versamenti disposta per alcuni soggetti ISA ai contribuenti che svolgono esclusivamente attività agricole e determinano il reddito in base al reddito agrario catastale. Il tema centrale è se la presenza di un modello ISA approvato per l’attività esercitata sia sufficiente a far slittare i termini di pagamento, anche quando il contribuente non dichiara reddito d’impresa ma solo reddito agrario.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante è titolare di un’impresa individuale che svolge attività agricole riconducibili a specifici codici Ateco e per le quali è applicabile il modello ISA AA01S, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2018 in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contribuente precisa però di determinare il proprio reddito catastalmente ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR.

Il dubbio nasce dal fatto che l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. L’istante osserva che la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, nel richiamare anche i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari, non menziona espressamente i produttori agricoli con reddito agrario.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede se, in quanto imprenditore agricolo titolare di reddito agrario e destinatario di un ISA approvato, possa usufruire della proroga dei versamenti dal 30 giugno al 30 settembre 2019 prevista dall’articolo 12-quinquies del DL n. 34/2019.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante sostiene che la proroga debba applicarsi anche a lui, in quanto:

  • il reddito agrario è, per natura, determinato in modo forfetario tramite tariffe d’estimo catastali;
  • la prassi dell’Amministrazione finanziaria ha già qualificato come forfetaria la determinazione del reddito agrario;
  • la risposta n. 13 del 27 settembre 2018 avrebbe riconosciuto la natura forfetaria anche rispetto al regime speciale IVA agricolo e alla determinazione del reddito di cui agli articoli 32 e seguenti del TUIR.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, che proroga al 30 settembre 2019 i versamenti per i soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti previsti;
  • l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha istituito gli ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;
  • gli articoli 53, 54 e 55 del TUIR, richiamati per delimitare rispettivamente redditi di lavoro autonomo e redditi d’impresa;
  • l’articolo 85, comma 1, del TUIR, utilizzato come riferimento per i ricavi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Soluzione interpretativa e prassi dell’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce la portata della proroga alla luce della risoluzione n. 64/E del 2019, secondo cui il differimento dei termini di versamento si applica a chi, contemporaneamente:

  • esercita, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che li applichi effettivamente;
  • dichiara ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti dal relativo decreto di approvazione dell’ISA.

La medesima prassi aveva già chiarito che, in presenza di tali condizioni, rientrano nella proroga anche i contribuenti in regime forfetario, in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e, più in generale, coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che il presupposto essenziale resta l’approvazione degli ISA per attività di impresa, arti o professioni. Tale ambito, secondo l’interpretazione fornita, riguarda i soggetti che dichiarano redditi d’impresa ex articolo 55 del TUIR o redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 del TUIR. In questa prospettiva, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che i soggetti che:

  • svolgono esclusivamente attività agricole di cui agli articoli 32 e seguenti del TUIR;
  • sono titolari soltanto di redditi agrari, da indicare nel quadro RA del modello REDDITI;

non possono beneficiare della proroga dei versamenti, perché non producono redditi d’impresa né redditi di lavoro autonomo.

Ne deriva che l’istante non rientra nell’ambito applicativo della proroga prevista dall’articolo 12-quinquies del DL n. 34/2019 e deve effettuare i versamenti secondo i termini ordinariamente previsti.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che la presenza di un ISA collegato all’attività agricola non è sufficiente, da sola, a far scattare il differimento dei versamenti. Occorre anche che il contribuente rientri nel perimetro soggettivo degli ISA come esercente attività di impresa o di lavoro autonomo e che dichiari i relativi redditi secondo le categorie rilevanti ai fini dell’articolo 12-quinquies del DL n. 34/2019.

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