Risposta n. 325 del 30/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che, con la fattura elettronica, le informazioni sulla destinazione della merce siano già tracciate tramite SdI e che quindi il registro delle provviste e dotazioni di bordo non sia più necessario, mantenendo solo la dichiarazione di non imponibilità al fornitore e l’indicazione della barca destinataria in fattura.
Prova dell’avvenuto imbarco di provviste e dotazioni di bordo e obbligo di annotazione nel registro di bordo in presenza di fattura elettronica
Il quesito
L’istante chiede se, per gli acquisti di provviste e dotazioni di bordo destinati a motopescherecci e documentati da fattura elettronica, possa essere eliminato il registro di annotazione della fattura e della dichiarazione di avvenuto imbarco, ritenendo sufficienti la dichiarazione di non imponibilità e l’indicazione della barca di destinazione in fattura.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il registro e la dichiarazione di avvenuto imbarco restino necessari. La prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo continua a richiedere la registrazione della fattura su apposito registro e l’annotazione del Capitano sulla copia cartacea, secondo la procedura semplificata richiamata dalla disciplina doganale e IVA, anche se le fatture sono elettroniche.
Prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo e obbligo di registrazione
L’interpello riguarda la documentazione richiesta per beneficiare del regime di non imponibilità IVA sulle cessioni di provviste e dotazioni di bordo destinate a motopescherecci. Il contribuente si interroga sull’impatto dell’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, rispetto alla tradizionale procedura di annotazione su registro dell’avvenuto imbarco.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante svolge attività per conto di soci esercenti attività di pesca e descrive la prassi adottata per gli acquisti di provviste e dotazioni di bordo:
- il Capitano dell’imbarcazione rilascia al fornitore una dichiarazione di non imponibilità IVA;
- il fornitore emette fattura ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, indicando finalità e destinazione della merce;
- i dati della fattura vengono annotati in un apposito registro, con allegata copia della fattura;
- sull’originale della fattura viene apposta una dichiarazione del Capitano, o di chi ha la responsabilità della gestione della nave, attestante l’avvenuto imbarco.
L’istante evidenzia che tale assetto procedurale è stato pensato per la fattura cartacea e chiede se, con la fatturazione elettronica, sia possibile eliminare il registro.
Quesito del contribuente
Il quesito è se, in presenza di fattura elettronica:
- sia ancora necessario tenere il registro delle provviste e dotazioni di bordo;
- oppure se la prova dell’avvenuto imbarco possa ritenersi assolta dalla sola fattura elettronica, dalla dichiarazione di non imponibilità e dall’indicazione obbligatoria della barca di destinazione nel documento digitale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter adottare il seguente comportamento:
- continuare a produrre al fornitore la dichiarazione di esenzione IVA per attestare la non imponibilità dell’acquisto di provviste e dotazioni di bordo destinate ai motopescherecci;
- richiedere al fornitore l’indicazione della barca di destinazione come campo obbligatorio nella fattura elettronica, considerandola prova dell’avvenuto imbarco e strumento antielusivo;
- eliminare il registro delle provviste e dotazioni di bordo, poiché le informazioni sarebbero già contenute nella fattura elettronica e nella dichiarazione di non imponibilità ex articolo 8-bis.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto la riscrittura dell’articolo 8-bis del DPR n. 633/1972 ad opera della legge 15 dicembre 2011, n. 217, efficace dal 17 gennaio 2012, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella unionale.
In particolare, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8-bis include tra le operazioni assimilate alle esportazioni:
- le cessioni di apparati motori e componenti;
- le parti di ricambio;
- le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo;
- le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento;
- le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo;
- con esclusione, per le navi adibite alla pesca costiera, delle provviste di bordo.
L’Agenzia richiama poi la risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, che ha chiarito:
- il requisito della nave “adibita alla navigazione in alto mare” riguarda le navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca;
- non si applica alle navi destinate a salvataggio e assistenza in mare né a quelle destinate alla pesca costiera;
- per “alto mare” si intende la parte di mare oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare;
- la nave è considerata adibita alla navigazione in alto mare se, nell’anno precedente, ha effettuato oltre il 70 per cento dei viaggi oltre le 12 miglia marine, condizione da verificare ogni periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.
Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018, secondo cui:
- per “viaggio” si intendono gli spostamenti tra porti effettuati dalla nave per il trasporto passeggeri o per la propria attività commerciale;
- per “documentazione ufficiale” si intende ogni documentazione proveniente dall’armatore o dal comandante, idonea a indicare con precisione e coerenza le tratte marittime effettuate;
- tra gli esempi di documentazione ufficiale rientrano il giornale di navigazione o di bordo, la cartografia dei viaggi, i dati dei sistemi satellitari, i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento;
- il fornitore deve acquisire tale documentazione per emettere fattura in regime di non imponibilità;
- in mancanza di tale documentazione, il fornitore può emettere fattura sulla base di una dichiarazione dell’armatore, del comandante o di chi ha la responsabilità della gestione della nave.
Quanto alle provviste e dotazioni di bordo, l’Agenzia richiama la procedura semplificata prevista dalla circolare della Direzione delle dogane n. 30819/8, div. XV, dell’11 aprile 1973, espressamente richiamata dall’articolo 5-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81. Tale prova è collegata anche all’articolo 269 del Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, in materia di esportazione di merci unionali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che, per la prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, resta necessaria:
- la registrazione della fattura d’acquisto su apposito registro;
- l’annotazione, sulla copia cartacea della fattura, della dichiarazione del Capitano di avvenuto imbarco.
Secondo l’Amministrazione, la procedura prevista dalla circolare del 1973 continua quindi a trovare applicazione anche nel contesto della fatturazione elettronica. La sola digitalizzazione della fattura e l’indicazione del bene o della nave destinataria non sono considerate sufficienti a sostituire il registro e l’attestazione manuale dell’avvenuto imbarco.
Conclusioni operative
L’interpello si chiude con un orientamento sostanzialmente restrittivo: la fattura elettronica non elimina l’obbligo documentale specifico previsto per le provviste e dotazioni di bordo. Per fruire della non imponibilità IVA ex articolo 8-bis, il contribuente deve quindi continuare a seguire la procedura tradizionale di registrazione e attestazione dell’imbarco.
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