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Interpello

Risposta n. 327 del 1/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l'istante, per stabilire se la controparte rientri tra i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, è sufficiente acquisire una dichiarazione verbale del cliente sulla propria residenza fiscale; il possesso di un codice fiscale italiano non sarebbe invece decisivo. Di conseguenza, le operazioni con persone fisiche non residenti dovrebbero essere trattate in base a tale indicazione ai fini dell'eventuale esterometro.

Prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non residenti e divieto di invio dei dati tramite esterometro

Il quesito

Il contribuente chiede se le prestazioni sanitarie rese a pazienti persone fisiche non residenti in Italia, per le quali è già vietata la fatturazione elettronica via SdI, debbano comunque essere comunicate tramite esterometro ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127/2015, e come possa essere accertata la residenza fiscale del cliente.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che il divieto di fatturazione elettronica previsto per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, già applicabile ai soggetti tenuti all'invio al Sistema tessera sanitaria e poi esteso anche ad altri soggetti per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, si fondi sulla tutela dei dati sensibili e prescinda dall'eventuale opposizione del paziente. Poiché i dati da trasmettere con l'esterometro sono assimilabili a quelli della fattura elettronica via SdI, anche la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere è esclusa per tali prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, residenti e non residenti. Rimane assorbita la questione relativa alla prova della residenza del cliente.

Prestazioni sanitarie verso persone fisiche non residenti e divieto di esterometro

L'interpello riguarda una struttura che svolge prestazioni sanitarie, in particolare esami di laboratorio e diagnostica per immagini, e che si interroga sugli obblighi di documentazione e comunicazione delle operazioni rese a persone fisiche non residenti in Italia. Il tema centrale è se, per tali prestazioni, oltre al divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, sussista anche l'obbligo di trasmissione dei dati mediante esterometro.

Fattispecie e contesto

L'istante richiama la disciplina che vieta l'emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, in ragione della presenza di dati sensibili relativi alla salute. Evidenzia che, nel caso di clienti non residenti in Italia, non è chiaro se l'operazione debba essere comunque comunicata come operazione transfrontaliera, né come accertare con certezza la residenza fiscale del paziente quando questi sia una persona fisica non esercente attività d'impresa, arte o professione.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede, in sostanza, se le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non residenti debbano essere incluse nell'esterometro di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Chiede inoltre come possa essere acquisita la prova della residenza del cliente ai fini della corretta qualificazione dell'operazione.

Soluzione interpretativa proposta dall'istante

L'istante ritiene di poter acquisire direttamente dal cliente una dichiarazione verbale sulla propria residenza fiscale, considerandola sufficiente e incontestabile per stabilire se l'operazione rientri o meno nell'ambito dell'esterometro. Ritiene inoltre che il possesso di un codice fiscale italiano non sia elemento rilevante per qualificare una persona fisica come soggetto "stabilito nel territorio dello Stato".

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama:

  • l'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che per il solo periodo d'imposta 2019 ha previsto il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al medesimo sistema;
  • l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha esteso tale disciplina anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche;
  • il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, relativo al tracciato e alle specifiche tecniche dell'esterometro;
  • il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018, richiamato in relazione alla tutela dei dati personali legati alla salute.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia conferma quanto già chiarito in precedenti risposte di prassi, ricordando che il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche si fonda sull'esigenza di tutela dei dati sensibili e opera in via generale rispetto alle fatture i cui dati sarebbero destinati al Sistema tessera sanitaria. Tale divieto prescinde dall'eventuale opposizione del paziente all'invio dei dati.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, poiché i dati da trasmettere con l'esterometro sono assimilabili a quelli della fattura elettronica tramite SdI, la medesima esigenza di protezione dei dati sanitari comporta il divieto di invio anche nell'ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Ne deriva che le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, siano esse residenti o non residenti, non devono essere documentate tramite fattura elettronica via SdI né comunicate tramite esterometro.

Conclusioni operative

La risposta chiude il dubbio dell'istante nel senso che:

  • le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non vanno trasmesse né tramite SdI né tramite esterometro;
  • la questione relativa alla prova della residenza del cliente diventa irrilevante ai fini dell'adempimento, perché l'operazione è comunque esclusa dalla comunicazione telematica;
  • la tutela dei dati personali relativi alla salute prevale sulla necessità di trasmissione dei dati dell'operazione transfrontaliera.

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