Risposta n. 329 del 2/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di sì, perché le cartelle notificate al cessionario sarebbero i primi atti con cui la pretesa tributaria viene fatta valere nei suoi confronti e quindi atti impositivi definibili.
Definizione agevolata delle liti su cartelle notificate al cessionario d'azienda ex art. 14 d.lgs. 472/1997
Il quesito
Si chiede se il cessionario d'azienda, che ha ricevuto cartelle di pagamento per debiti del cedente e le ha impugnate, possa accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le controversie non rientrino nella definizione agevolata perché hanno ad oggetto cartelle di pagamento, cioè atti di mera riscossione esclusi dall'art. 6 del d.l. 119/2018 e dalla circolare 6/E del 2019. Non rileva che le cartelle siano i primi atti notificati al cessionario ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, poiché tale norma disciplina la responsabilità solidale del cessionario ma non trasforma le cartelle in atti impositivi.
Definizione agevolata delle liti relative a cartelle notificate al cessionario d'azienda
L'interpello riguarda la possibilità per il cessionario di azienda di accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con riferimento a cartelle di pagamento emesse per debiti del cedente e notificate al cessionario in base alla responsabilità solidale prevista dall'articolo 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Fattispecie rappresentata dall'istante
L'istante, quale cessionario di azienda e responsabile in solido per i debiti tributari della cedente [BETA], ha ricevuto quattro cartelle di pagamento recanti iscrizioni a ruolo a carico di quest'ultima. Le cartelle sono state impugnate cumulativamente dinanzi alla giurisdizione tributaria, anche sul presupposto della mancata conoscenza delle comunicazioni ex articolo 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'assenza di un atto presupposto specificamente notificato.
Secondo quanto riferito, le cartelle sarebbero state i primi atti con cui il cessionario ha avuto conoscenza della pretesa tributaria. Il ricorso sarebbe stato accolto in primo grado e la decisione confermata in appello; avverso la sentenza d'appello Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, attualmente pendente.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede se il cessionario d'azienda che abbia ricevuto, in applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 472/1997, cartelle di pagamento intestate al cedente per debiti di quest'ultimo e le abbia impugnate, possa avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del d.l. n. 119/2018.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che le cartelle notificate al cessionario costituiscano atti impositivi definibili, in quanto rappresenterebbero i primi atti con i quali la pretesa tributaria viene avanzata nei suoi confronti e i primi atti da lui impugnabili.
A supporto di tale tesi richiama l'interpretazione della circolare n. 6/E del 2019, ritenendo che tali cartelle rientrino tra gli atti impositivi definibili ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119/2018.
Normativa richiamata e criteri applicativi
L'Agenzia richiama l'articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018, secondo cui possono essere definite le controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne abbia la legittimazione.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, che chiarisce che per atti impositivi devono intendersi, tra gli altri, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. La stessa circolare esclude espressamente dalla definizione i giudizi riguardanti atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conclude che le controversie in esame non sembrano rientrare nell'ambito della definizione agevolata, poiché hanno ad oggetto cartelle di pagamento, cioè atti di riscossione e non atti impositivi. Il parere è reso sulla base di quanto rappresentato nell'istanza, senza entrare nel merito della materia del contendere.
L'Agenzia osserva inoltre che non assume rilievo la circostanza che le cartelle notificate al cessionario d'azienda siano i primi atti con cui la pretesa tributaria viene avanzata nei suoi confronti. L'articolo 14 del d.lgs. n. 472/1997 prevede infatti la responsabilità solidale del cessionario, entro limiti specifici e con beneficium excussionis, ma non impone la contestuale notifica al cessionario degli atti tributari originariamente diretti al cedente. Nel caso di specie, gli atti con cui è stata esercitata la pretesa tributaria sono le cartelle di pagamento notificate al cessionario ai sensi di tale norma.
Conclusioni operative
In base al parere espresso, il cessionario d'azienda non può accedere alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del d.l. n. 119/2018 per le controversie aventi ad oggetto le cartelle di pagamento notificategli in forza della responsabilità solidale ex articolo 14 del d.lgs. n. 472/1997. La qualità di primo atto ricevuto dal cessionario non basta, da sola, a trasformare la cartella in un atto impositivo definibile.
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