Risposta n. 326 del 31/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la violazione abbia natura meramente formale e quindi non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997; perciò ritiene applicabile la definizione agevolata, evidenziando che l’investimento era già stato dichiarato negli anni precedenti e successivi, senza mutamenti nel 2006, e che la mancata indicazione non aveva generato evasione o ostacolo ai controlli.
Definizione delle irregolarità formali e omessa compilazione del quadro RW per attività estere
Il quesito
Il contribuente chiede se la sanzione irrogata per l’omessa compilazione del quadro RW del modello UNICO 2007, relativa al periodo d’imposta 2006 e già oggetto di contenzioso, possa essere definita tramite la procedura per le irregolarità formali di cui all’articolo 9 del D.L. n. 119/2018.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la definizione delle irregolarità formali non sia applicabile alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, inclusa l’omessa compilazione del quadro RW, poiché l’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 119/2018 esclude senza eccezioni l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere; dunque la violazione non può essere regolarizzata con tale istituto.
Omessa compilazione del quadro RW e definizione delle irregolarità formali
L’interpello riguarda la possibilità di regolarizzare, mediante la definizione delle irregolarità formali prevista dall’articolo 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, la sanzione irrogata per l’omessa compilazione del quadro RW del modello UNICO 2007, relativo al periodo d’imposta 2006. La fattispecie è rilevante perché attiene agli obblighi di monitoraggio fiscale connessi a un investimento estero.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce di aver ricevuto un atto di irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 5, comma 4, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, per non aver compilato il quadro RW nella dichiarazione relativa al 2006. L’atto è stato impugnato e il relativo contenzioso risulta pendente al momento dell’istanza.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede se la violazione possa essere definita tramite la procedura di cui all’articolo 9 del D.L. n. 119/2018, dedicata alle irregolarità formali.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che la violazione abbia natura esclusivamente formale e che, per tale motivo, non sia punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. A sostegno di tale tesi osserva che:
- l’investimento estero era stato dichiarato nel periodo d’imposta 2005 e nei successivi, salvo l’anno 2006, per mera dimenticanza;
- nel 2006 la partecipazione nella società lussemburghese non aveva subito variazioni rispetto all’anno precedente;
- l’omissione non aveva comportato evasione d’imposta né pregiudicato l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria;
- una disciplina successiva, l’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, aveva escluso dall’obbligo dichiarativo alcuni immobili esteri privi di variazioni, a riprova della natura formale di simili omissioni.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 119/2018, secondo cui possono essere definite le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul pagamento dei tributi, mediante il versamento di euro 200 per ciascun periodo d’imposta interessato.
Richiama inoltre il comma 5 del medesimo articolo, che esclude la procedura per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Sul punto l’Agenzia richiama anche:
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, che collega l’esclusione alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990;
- la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, che afferma espressamente che non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale, ossia la compilazione del quadro RW.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, il quadro normativo e di prassi non lascia spazio a eccezioni: l’esclusione prevista dall’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 119/2018 si applica alle violazioni del monitoraggio fiscale e, quindi, anche all’omessa compilazione del quadro RW.
Ne consegue che il contribuente non poteva avvalersi della definizione agevolata delle irregolarità formali per regolarizzare l’omissione relativa al modello UNICO 2007 per il periodo d’imposta 2006.
Conclusioni operative
L’interpello si conclude con un diniego implicito alla possibilità di usare la procedura per le irregolarità formali in relazione alla violazione contestata. Per l’Agenzia, la mancata compilazione del quadro RW resta fuori dal perimetro della definizione agevolata, in quanto riconducibile agli obblighi di monitoraggio fiscale relativi ad attività estere.
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