Sentenza n. 1770/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2242 resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro- in data 27 settembre 2016 nel giudizio recante RG 6258/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di ricostruzione della carriera, anche ai fini previdenziali e retributivi, derivante da una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto all’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2008/2009 e aveva condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera, anche ai fini previdenziali, con riconoscimento dell’inquadramento retributivo corrispondente e delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa all’immissione in ruolo, omettendo la ricostruzione della carriera. I ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Hanno inoltre rappresentato che gli atti di ricostruzione adottati per uno dei ricorrenti erano stati oggetto di osservazioni e restituzioni da parte della Ragioneria territoriale e che, per l’altro, l’atto non aveva ricevuto il visto di regolarità. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato le allegazioni né ha provato l’integrale adempimento, compreso il pagamento delle somme dovute. Sono state quindi richieste la declaratoria di inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato mediante la ricostruzione della carriera dei ricorrenti, anche ai fini previdenziali, con decorrenza dall’anno scolastico 2008/2009 e con corresponsione di interessi e rivalutazione. Il giudice ha ritenuto sufficiente la prova del titolo giudiziale e l’allegazione dell’inadempimento, gravando sul Ministero l’onere di dimostrare il fatto estintivo, ossia l’avvenuto adempimento; tale prova non è stata fornita. È stato rilevato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza. Il Ministero è stato onerato di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. È stata inoltre applicata una penalità di mora di € 30,00 al giorno, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo soddisfacimento del credito oppure fino all’insediamento del commissario ad acta. Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per eseguire il giudicato in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
articolo 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, e di adottare le ulteriori misure necessarie all’esecuzione.
art. 14 l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 63 d.lgs. 165/2001
È richiamato quale fondamento del riconoscimento giudiziale del diritto dei ricorrenti all’immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
art. 475 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza in forma esecutiva e agli atti di precetto notificati al Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve provare il titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa e può limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’amministrazione; spetta invece all’amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell’obbligazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, includendo tutti gli adempimenti necessari e le conseguenze economiche, previdenziali e retributive stabilite nel titolo giudiziale.
- La mancata contestazione da parte dell’amministrazione delle allegazioni documentate del ricorrente consente al giudice di decidere sulla base del principio di non contestazione, in assenza della prova dell’adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere fissata quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato è ingiustificato e protratto nel tempo; la somma decorre dal termine stabilito nella sentenza di ottemperanza e può cessare con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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