Cassazione Penale, Ordinanza n. 08007/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a mesi 8 di arresto ed euro 5.000 di ammenda per violazioni in materia di rifiuti. Con i primi tre motivi deduce che il giudice di merito avrebbe aumentato la pena rispetto al minimo edittale valorizzando i precedenti penali senza che fosse stata contestata la recidiva, con conseguente indebita applicazione della recidiva e violazione del divieto di reformatio in peius. Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 545-bis c.p.p. e 58 l. 689/1981 per il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, assumendo che il giudice avrebbe negato la sostituzione in modo non corretto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono ritenuti inammissibili perché non si confrontano con la sentenza impugnata: la Corte di appello non ha applicato la recidiva, ma ha solo valorizzato i precedenti penali ai sensi dell'art. 133 c.p. come indice della personalità dell'imputato, giustificando così il lieve scostamento dal minimo edittale. Ne consegue anche l'insussistenza della dedotta reformatio in peius. Il quarto motivo è giudicato manifestamente infondato, poiché il giudice di merito, nel diniego della pena sostitutiva, ha fatto corretta applicazione dei criteri dell'art. 58 l. 689/1981, che impongono di valutare la idoneità della pena alla rieducazione del condannato e la prevenzione del rischio di nuovi reati, tenendo conto anche dei precedenti penali. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice per la gestione illecita di rifiuti; costituisce il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna
art. 4, d.lgs. 152/2006
richiamato nel capo d'imputazione e nella sentenza di merito come ulteriore disposizione contestata, ma il testo non ne chiarisce in modo autonomo il contenuto applicativo
art. 133 c.p.
i precedenti penali possono essere valutati come indici della personalità dell'imputato e della adeguatezza della pena, sia ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio sia nella valutazione della concedibilità delle pene sostitutive
art. 545-bis c.p.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla conversione della pena; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma
art. 58 l. 689/1981
il giudice della cognizione, nel decidere sull'applicazione e sulla scelta della pena sostitutiva, esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p.; deve valutare l'idoneità della pena alla rieducazione e la prevenzione di nuovi reati, potendo negare la sostituzione anche in ragione dei precedenti penali se motiva sulla inadeguatezza della misura
art. 59 l. 689/1981
richiamato come disciplina previgente superata dalla riforma del d.lgs. 150/2022, che ha ampliato l'ambito di sostituibilità delle pene
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 133 c.p.
parametro generale e imprescindibile per la valutazione della pena sostitutiva, sia nella scelta se applicarla sia nella selezione del tipo più idoneo
d.lgs. 150/2022
ha riformato il sistema delle sanzioni sostitutive, riducendo le preclusioni e imponendo una maggiore ponderazione da parte del giudice della cognizione
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere che vi fossero elementi idonei a ritenere la non colpevolezza del ricorrente nella causa di inammissibilità, ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla pena, i precedenti penali possono essere valorizzati non come recidiva, se non contestata, ma come elementi della personalità rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. per giustificare uno scostamento dal minimo edittale.
- La deduzione di violazione del divieto di reformatio in peius è infondata quando il giudice di merito non applichi una circostanza aggravante non contestata, ma si limiti a svolgere una valutazione discrezionale della pena sulla base di elementi legittimamente considerabili.
- In tema di pene sostitutive, il giudice deve motivare sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. e spiegare perché la sostituzione sia o non sia idonea alla rieducazione del condannato e alla prevenzione di ulteriori reati.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere fondato sui precedenti penali dell'imputato, purché tali precedenti siano apprezzati in funzione dell'efficacia rieducativa e preventiva della misura, non in termini automatici o meramente punitivi.
- La motivazione sul diniego delle pene sostitutive, se congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione nel merito della discrezionalità esercitata dal giudice di cognizione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende salvo che emerga l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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