Sentenza n. 3721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, motivato dalla ritenuta falsità della certificazione di residenza e dall’insufficiente prova della provenienza lecita e congrua del reddito
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Lo straniero aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, documentando la residenza nel Comune di Napoli e lo svolgimento, dal 2019, di un’attività di impresa di intonacatura e stuccatura. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo fraudolenta la certificazione di residenza, sulla base di un’attività investigativa relativa alla falsificazione di certificati anagrafici da parte di pubblici ufficiali e dell’irreperibilità dell’interessato presso l’indirizzo dichiarato. Il ricorrente aveva dedotto violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 8 CEDU e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 2, 3, 6 e 10-bis l. n. 241/1990, degli artt. 5, comma 5, 6, comma 7, e 8 d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, violazione del giusto procedimento e perplessità. In particolare, ha contestato che la falsità ideologica della residenza fosse stata dimostrata, ha richiamato il possesso della carta d’identità elettronica e ha prodotto un contratto di locazione, documentazione attestante la dimora effettiva, dichiarazioni fiscali e prova dell’esercizio di un’attività autonoma lecita e redditizia. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non superata la notizia di reato e insufficiente la prova della provenienza del reddito. In appello, il ricorrente ha denunciato error in judicando e in procedendo, difetto di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria e violazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo e sul soggiorno degli stranieri. Il Consiglio di Stato aveva ordinato al Ministero di produrre una relazione sul procedimento penale, sulla residenza e sui redditi, ma l’Amministrazione non ha ottemperato all’incombente istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il provvedimento questorile. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione acquisita non corroborasse la tesi della falsità ideologica della residenza: il contratto di locazione, regolarmente registrato e relativo all’indirizzo contestato, comprovava l’effettiva dimora dell’interessato; tale elemento era ulteriormente confermato dal verbale di polizia giudiziaria contenente le dichiarazioni di connazionali circa la sua stabile presenza nell’appartamento. Le certificazioni di assenza di carichi pendenti e la documentazione successiva dimostravano inoltre l’assenza di esiti penali a carico dell’appellante. Quanto al reddito, le dichiarazioni fiscali relative agli anni indicati nella sentenza attestavano una continuità reddituale riconducibile al medesimo codice ATECO e coerente con l’attività autonoma dichiarata. Tali allegazioni e produzioni non erano state contestate dal Ministero, sicché il giudice le ha poste a fondamento della decisione in applicazione del principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, c.p.a. La motivazione amministrativa e la decisione di primo grado sono state quindi ritenute non adeguatamente sostenute da elementi probatori idonei. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato tra i parametri di legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno; la decisione valorizza la necessità che il rigetto sia fondato su elementi istruttori effettivi e adeguati.
art. 6, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla posizione dello straniero e al titolo di soggiorno per lavoro autonomo.
art. 8 CEDU
Indicato dall’appellante quale parametro relativo alla tutela della vita privata e familiare, senza autonoma elaborazione nella motivazione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dall’appellante in relazione al diritto a una buona amministrazione, senza autonoma elaborazione nella motivazione.
artt. 2, 3, 6 e 10-bis l. n. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi di correttezza procedimentale, istruttoria, partecipazione e motivazione del provvedimento.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti allegati e documentati da una parte quando non siano stati specificamente contestati dalla controparte costituita.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno non può fondarsi su una mera notizia di reato o su un sospetto di falsità documentale quando gli elementi documentali acquisiti nel giudizio risultino incompatibili con tale ricostruzione e attestino, invece, la plausibile effettività della residenza dichiarata.
- La valutazione della veridicità della residenza dichiarata dallo straniero deve essere sorretta da un’istruttoria concreta e completa, che consideri anche documenti aventi data certa, come un contratto di locazione registrato, nonché ulteriori riscontri sulla dimora effettiva.
- La prova della disponibilità di un reddito lecito e congruo ai fini del soggiorno può essere desunta dalla continuità delle dichiarazioni fiscali e dalla coerenza dell’attività economica dichiarata con il codice ATECO e con l’attività di lavoro autonomo esercitata.
- Nel giudizio amministrativo, le allegazioni fattuali e le produzioni documentali non specificamente contestate dall’amministrazione costituita possono essere poste a fondamento della decisione in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a.
- Quando il giudice disponga un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione e questa non vi ottemperi, la mancata produzione può assumere rilievo nella valutazione dell’insufficienza degli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
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