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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31802/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 20/07/2023 della Corte di appello di Palermo contestando in vari motivi: carenza e illogicità della motivazione sull'accertamento della detenzione e del trasporto di ingenti quantità di stupefacenti (capi 2 e 3), presunta inversione dell'onere della prova, insufficienza e inesattezza degli elementi indiziari (intercettazioni, vicinanza delle auto, mancati sequestri nei veicoli), errata valutazione e quantificazione della recidiva e della continuazione, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), vizio nella valutazione del riconoscimento fotografico e della "droga parlata". In sintesi chiedevano l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione e di diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per genericità e per essere diretti a una rivalutazione di merito delle stesse risultanze probatorie già adeguatamente esaminate dai giudici di merito. Il Collegio ha ritenuto che i motivi non indicassero elementi specifici idonei a dimostrare carenze decisionali puntuali e non si sia fornita la necessaria correlazione tra censure e ragioni della decisione impugnata. La Cassazione ha richiamato i principi: divieto di riesame libero del merito in sede di legittimità, tutela dell'interpretazione delle intercettazioni riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità, corretto inquadramento e motivazione della recidiva e del diniego delle attenuanti. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e gli appellanti sono onerati delle spese; la sentenza di appello resta confermata nei suoi effetti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale sulle fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; i giudici di merito hanno ritenuto integrati i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73 nei vari capi di imputazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 17

    Riferimento all'autorizzazione per attività illecite previste dalla normativa sugli stupefacenti; la sentenza rileva che i fatti si svolsero "senza l'autorizzazione" prevista.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75

    Distinzione delle ipotesi esenti/assimilate: i giudici hanno escluso che i fatti rientrassero nelle ipotesi protette dall'art. 75.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Riferito alle pene accessorie/agravazioni previste per il reato di stupefacenti; la sentenza di merito lo ha richiamato nella determinazione della pena.

  • codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato; i fatti sono stati valutati come commessi in concorso tra più soggetti.

  • codice penale, art. 81

    Regola sulla continuazione di reati: la Corte ha applicato le disposizioni sulla continuazione e richiamato la prassi di calcolo dell'aumento quando è presente la recidiva.

  • codice penale, art. 29

    Richiamato nel contesto delle pene accessorie; applicazione operata dai giudici di merito.

  • codice penale, art. 32

    Richiamato in relazione alle pene accessorie (incapacità di uffici pubblici) irrogate in primo grado e confermate nei limiti del giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Regole sulla prova testimoniale/documentale e valutazione delle fonti: i ricorrenti hanno invocato la violazione ma la Corte ha rilevato genericità delle censure.

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi non risultavano specifici ai sensi di tale articolo.

  • codice di procedura penale, art. 530

    Rinvio alle norme di procedura penale richiamate dai ricorrenti; Corte: mancanza di elementi specifici per sindacare la motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato nell'ambito dei vizi di motivazione; la Corte ha valutato che non sussistessero carenze tali da giustificare il gravame in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che, dichiarata l'inammissibilità senza colpa, gravino sull'inammissore le spese: applicata dalla Corte al termine del provvedimento.

  • codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti di cui i ricorrenti chiedevano il riconoscimento; la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle attenuanti è di fatto e non sindacabile salvo motivazione illogica.

  • codice penale, art. 99, comma 4

    Disciplina della recidiva; la Corte ha confermato l'operatività della recidiva e la corretta determinazione della pena in combinazione con la continuazione.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi sono generici e mirano a una rivalutazione di merito: è necessario indicare elementi precisi che dimostrino carenze logiche o giuridiche puntuali nella motivazione impugnata.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto (intercettazioni, contatti, riscontri investigativi); può sindacare tale valutazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • Non costituisce inversione dell'onere della prova l'osservazione che l'imputato abbia l'onere di allegare fatti ed elementi alternativi concreti: resta l'onere probatorio in capo all'accusa, ma l'imputato deve indicare elementi fattuali che, se riscontrati, possano modificare il convincimento.
  • Le intercettazioni e la cosiddetta "droga parlata" sono valutate in sede di merito; il giudice deve indicare i criteri interpretativi usati, ma tale valutazione è difficilmente riformabile in Cassazione salvo palese illogicità.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è tipicamente di fatto: il diniego, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità a meno che la motivazione sia contraddittoria o illogica.
  • In tema di recidiva e continuazione, l'aumento per continuazione, se la recidiva è già stata applicata, deve essere calcolato secondo la giurisprudenza consolidata: l'aumento opera sulla pena già aumentata per effetto della recidiva.

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