Cassazione Penale, Sentenza n. 31802/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 20/07/2023 della Corte di appello di Palermo contestando in vari motivi: carenza e illogicità della motivazione sull'accertamento della detenzione e del trasporto di ingenti quantità di stupefacenti (capi 2 e 3), presunta inversione dell'onere della prova, insufficienza e inesattezza degli elementi indiziari (intercettazioni, vicinanza delle auto, mancati sequestri nei veicoli), errata valutazione e quantificazione della recidiva e della continuazione, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), vizio nella valutazione del riconoscimento fotografico e della "droga parlata". In sintesi chiedevano l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione e di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per genericità e per essere diretti a una rivalutazione di merito delle stesse risultanze probatorie già adeguatamente esaminate dai giudici di merito. Il Collegio ha ritenuto che i motivi non indicassero elementi specifici idonei a dimostrare carenze decisionali puntuali e non si sia fornita la necessaria correlazione tra censure e ragioni della decisione impugnata. La Cassazione ha richiamato i principi: divieto di riesame libero del merito in sede di legittimità, tutela dell'interpretazione delle intercettazioni riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità, corretto inquadramento e motivazione della recidiva e del diniego delle attenuanti. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e gli appellanti sono onerati delle spese; la sentenza di appello resta confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale sulle fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; i giudici di merito hanno ritenuto integrati i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73 nei vari capi di imputazione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 17
Riferimento all'autorizzazione per attività illecite previste dalla normativa sugli stupefacenti; la sentenza rileva che i fatti si svolsero "senza l'autorizzazione" prevista.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75
Distinzione delle ipotesi esenti/assimilate: i giudici hanno escluso che i fatti rientrassero nelle ipotesi protette dall'art. 75.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Riferito alle pene accessorie/agravazioni previste per il reato di stupefacenti; la sentenza di merito lo ha richiamato nella determinazione della pena.
codice penale, art. 110
Concorso di persone nel reato; i fatti sono stati valutati come commessi in concorso tra più soggetti.
codice penale, art. 81
Regola sulla continuazione di reati: la Corte ha applicato le disposizioni sulla continuazione e richiamato la prassi di calcolo dell'aumento quando è presente la recidiva.
codice penale, art. 29
Richiamato nel contesto delle pene accessorie; applicazione operata dai giudici di merito.
codice penale, art. 32
Richiamato in relazione alle pene accessorie (incapacità di uffici pubblici) irrogate in primo grado e confermate nei limiti del giudizio.
codice di procedura penale, art. 192
Regole sulla prova testimoniale/documentale e valutazione delle fonti: i ricorrenti hanno invocato la violazione ma la Corte ha rilevato genericità delle censure.
codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi non risultavano specifici ai sensi di tale articolo.
codice di procedura penale, art. 530
Rinvio alle norme di procedura penale richiamate dai ricorrenti; Corte: mancanza di elementi specifici per sindacare la motivazione.
codice di procedura penale, art. 533
Richiamato nell'ambito dei vizi di motivazione; la Corte ha valutato che non sussistessero carenze tali da giustificare il gravame in Cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede che, dichiarata l'inammissibilità senza colpa, gravino sull'inammissore le spese: applicata dalla Corte al termine del provvedimento.
codice penale, art. 62-bis
Circostanze attenuanti di cui i ricorrenti chiedevano il riconoscimento; la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle attenuanti è di fatto e non sindacabile salvo motivazione illogica.
codice penale, art. 99, comma 4
Disciplina della recidiva; la Corte ha confermato l'operatività della recidiva e la corretta determinazione della pena in combinazione con la continuazione.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi sono generici e mirano a una rivalutazione di merito: è necessario indicare elementi precisi che dimostrino carenze logiche o giuridiche puntuali nella motivazione impugnata.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto (intercettazioni, contatti, riscontri investigativi); può sindacare tale valutazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Non costituisce inversione dell'onere della prova l'osservazione che l'imputato abbia l'onere di allegare fatti ed elementi alternativi concreti: resta l'onere probatorio in capo all'accusa, ma l'imputato deve indicare elementi fattuali che, se riscontrati, possano modificare il convincimento.
- Le intercettazioni e la cosiddetta "droga parlata" sono valutate in sede di merito; il giudice deve indicare i criteri interpretativi usati, ma tale valutazione è difficilmente riformabile in Cassazione salvo palese illogicità.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è tipicamente di fatto: il diniego, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità a meno che la motivazione sia contraddittoria o illogica.
- In tema di recidiva e continuazione, l'aumento per continuazione, se la recidiva è già stata applicata, deve essere calcolato secondo la giurisprudenza consolidata: l'aumento opera sulla pena già aumentata per effetto della recidiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31794/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31795/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31796/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →