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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/82

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/82 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Cantello (IGP)]

Normativa europea32016R0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/82 dispone la registrazione della denominazione "Asparago di Cantello" come IGP nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall'Italia è stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Asparago di Cantello" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di un prodotto agricolo e alimentare italiano, "Asparago di Cantello", classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile. Il regolamento riguarda esclusivamente la registrazione della denominazione nel registro delle DOP e IGP, senza disciplinare ulteriori aspetti produttivi specifici nel testo fornito.

Registrazione dell'IGP "Asparago di Cantello"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/82 della Commissione completa la procedura unionale di registrazione della denominazione "Asparago di Cantello" come indicazione geografica protetta. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dall'Italia e pubblicata senza che siano state sollevate opposizioni.

Presupposti della decisione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall'articolo 51 del medesimo regolamento, non residuavano ostacoli alla registrazione della denominazione.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Asparago di Cantello" nel registro delle DOP e IGP. La denominazione è qualificata come IGP e viene ricondotta alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati e uniformi nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 registra la denominazione "Asparago di Cantello" come IGP. La denominazione è associata a un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si richiama la domanda presentata dall'Italia e pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Precisa inoltre che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàmercato interno

Testo integrale

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