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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24910/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un assegno bancario dell'importo di euro 5.000,00, sottoscritto dal resistente ma originariamente privo di data, luogo di emissione e indicazione del beneficiario. Il titolo era stato consegnato dal resistente a un terzo, il quale lo aveva poi trasferito al ricorrente, apponendo i dati mancanti. Il ricorrente aveva ottenuto decreto ingiuntivo sulla base dell'assegno, ma il resistente aveva proposto opposizione. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione e il Tribunale di Verona aveva respinto l'appello del ricorrente, ritenendo nullo l'assegno come titolo di credito per mancanza della data di emissione, e negando che potesse valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., perché non risultava una promessa fatta direttamente al ricorrente e mancava la prova del rapporto sottostante. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) falsa applicazione delle norme sull'assegno bancario, sostenendo che il titolo si sarebbe validamente formato quando il terzo aveva completato i dati mancanti; 2) falsa applicazione dell'art. 1988 c.c., invocando la rilevanza della vicenda documentale complessiva e sostenendo che vi fosse un riconoscimento di debito e una promessa di pagamento idonei a invertire l'onere della prova. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assegno bancario privo di data di emissione non vale come titolo di credito ai sensi del R.D. n. 1736/1933, art. 2, e che, nel caso concreto, non poteva neppure operare l'art. 1988 c.c., perché la promessa di pagamento deve risultare rivolta al soggetto che la invoca: il mero possessore del titolo, non risultando prenditore o giratario, deve dimostrare il rapporto causale e la promessa a suo favore. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva censurato specificamente un vizio motivazionale né l'omesso esame di fatti decisivi, ma proponeva solo una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accertata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • R.D. n. 1736/1933, art. 1, n. 5

    l'assegno deve contenere la data e il luogo di emissione; la loro mancanza determina invalidità del titolo come assegno bancario

  • R.D. n. 1736/1933, art. 2

    il «titolo», su cui non risulta vergata la data di emissione, «non vale come assegno bancario»

    l'assenza della data di emissione impedisce al documento di valere come assegno bancario

  • R.D. n. 1736/1933, art. 5

    richiamato insieme alle norme sulla struttura dell'assegno, ma non autonomamente decisivo

  • art. 1988 c.c.

    la promessa di pagamento comporta inversione dell'onere della prova solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per affermare che la validità e l'utilizzabilità probatoria di una scrittura privata non dipendono dalla presenza della data

  • artt. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • artt. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 1180 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    regime camerale di trattazione del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sull'onere della prova, che resta a carico del mero possessore del titolo privo di valore cartolare

Massime di principio

  • L'assegno bancario privo di uno degli elementi essenziali di cui alla legge assegni non vale come titolo di credito, ma può al più essere valutato come semplice scrittura privata tra le parti del rapporto causale, se ne ricorrono i presupposti.
  • La data mancante in una scrittura privata non ne determina di per sé l'invalidità o l'inutilizzabilità probatoria, poiché la collocazione temporale dell'atto può essere provata aliunde.
  • La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. produce inversione dell'onere della prova solo nei confronti del soggetto al quale la promessa sia stata effettivamente rivolta; il mero possessore di un titolo all'ordine, non risultante come prenditore o giratario, deve provare il rapporto giuridico fonte del credito e la riferibilità della promessa a sé.
  • Quando il documento azionato non consente di ricondurre in modo univoco il credito al soggetto che agisce, il semplice possesso del titolo non basta a fondare la legittimazione sostanziale alla pretesa.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella accertata dai giudici di merito; occorre dedurre un effettivo vizio di legge o un omesso esame di fatti decisivi nei limiti consentiti dal sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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