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Sentenza

Sentenza n. 2437/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. AGEA.-OMISSIS- recante l’accertamento definitivo nei confronti della ricorrente della “sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 52.735,83 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al Regime di Pagamento Unico – campagne 2018, 2019, 2020, 2021”; b) della nota prot. AGEA.-OMISSIS- di trasmissione del suindicato provvedimento nonché di intimazione a restituire ad Agea la somma di complessiva di € 56.149,68, costituita da € 52.735,83 a titolo di sorte capitale ed € 3.413,85 a titolo di interessi decorrenti dalla data di percezione dei pagamenti indebiti, con avvertenza che il versamento delle somme dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento, che l'importo dovuto è aggiornato automaticamente dal sistema in caso di eventuali recuperi per compensazione ex art. 28 Reg. (UE) n. 908/2014 e/o a seguito della maturazione di interessi, e che decorsi inutilmente 60 giorni dal ricevimento verrà emessa ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 639 del 14.04.1910, con aggravio di ulteriori interessi; c) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, incluso il verbale di accertamento violazione amministrativa ex L. n. 898/1986 prot. -OMISSIS- del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di -OMISSIS-, richiamato espressamente nel provvedimento gravato in via principale, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ai contributi di cui alle DUP campagne 2018, 2019, 2020, 2021 e con la condanna della AGEA alla restituzione e allo sblocco delle somme eventualmente trattenute in compensazione ex art. 28 Reg. (UE) n. 908/2014 in ragione del provvedimento gravato in via principale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/5/2024: d) del provvedimento prot. AGEA.-OMISSIS- di “Rettifica nel quantum del provvedimento di accertamento del credito Agea.prot-OMISSIS--settore Domanda Unica” notificato in data -OMISSIS-; e) della nota prot. AGEA.-OMISSIS- a oggetto: “Trasmissione provvedimento di rettifica e richiesta restituzione somme indebitamente percepite” notificato in data -OMISSIS-; f) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ai contributi di cui alle DUP campagne 2018, 2019, 2020, 2021 e con la condanna della AGEA alla restituzione e allo sblocco delle somme eventualmente trattenute in compensazione ex art. 28 Reg. (UE) n. 908/2014 in ragione del provvedimento gravato in via principale.

Giustizia amministrativa202403310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento e recupero di contributi comunitari indebitamente percepiti per le campagne 2018-2021, successiva intimazione di pagamento e provvedimento di rettifica dell'importo recuperabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento AGEA che aveva accertato un credito iniziale di euro 52.735,83, oltre interessi, per indebita percezione di contributi del Regime di Pagamento Unico relativi alle campagne 2018, 2019, 2020 e 2021, nonché la successiva rettifica che ha elevato il capitale recuperabile a euro 135.447,41. AGEA aveva ritenuto che la società avesse dichiarato nelle Domande Uniche terreni di proprietà ISMEA senza un valido titolo di conduzione, dopo che una sentenza civile aveva dichiarato la nullità del conferimento dei terreni alla società, risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio e ordinato il rilascio dei fondi. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il carattere meramente indiziario e non definitivo del rapporto dei Carabinieri posto a fondamento dell'accertamento; il difetto di istruttoria e di motivazione; il travisamento dei fatti; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona fede, lealtà e legittimo affidamento; l'illegittimità dell'applicazione dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2016 e dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000; l'assenza di dolo, falsità o intento fraudolento, poiché la società non avrebbe conosciuto tempestivamente la sentenza civile; la legittima disponibilità materiale dei terreni, almeno per l'annata agraria interessata; l'omessa considerazione del fatto che la sentenza non era stata notificata né posta immediatamente in esecuzione; l'erroneità e genericità del quantum richiesto con il provvedimento di rettifica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto incontestato che la sentenza civile avesse fatto venir meno il titolo giuridico della società sui terreni, dichiarando la nullità del conferimento e la risoluzione del contratto di vendita con riservato dominio. Secondo il Collegio, la sentenza produceva i propri effetti sin dalla pubblicazione e la società ne aveva avuto conoscenza legale ai sensi dell'art. 133 c.p.c.; l'eventuale mancata comunicazione da parte del difensore avrebbe potuto rilevare in altra sede, ma non escludeva l'assenza del titolo nei rapporti con AGEA. Il rapporto dei Carabinieri, fondato su una pronuncia civile provvisoriamente esecutiva e su circostanze oggettivamente circostanziate, era sufficiente a fondare l'accertamento, non essendo state fornite dalla società, nella fase partecipativa, indicazioni idonee a imporre ulteriori approfondimenti istruttori. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che la società, pur assumendo di avere conosciuto la vicenda nel luglio 2020, non aveva ritirato le Domande Uniche e aveva continuato a presentarle per il 2020 e il 2021, dopo avere anche ceduto a terzi il ramo d'azienda e affittato il terreno. Ha quindi ritenuto corretta la decadenza totale dagli aiuti ai sensi dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2016, quale clausola antielusiva, e dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici conseguenti a dichiarazioni non veritiere. Le successive assoluzioni penali e la pronuncia della Corte dei conti non incidevano sulla legittimità del provvedimento, poiché erano intervenute dopo l'accertamento AGEA e non erano disponibili nel quadro istruttorio al momento dell'adozione dell'atto. Quanto alla rettifica, il giudice ha ritenuto adeguatamente spiegate, nelle premesse e nelle note richiamate, le ragioni dell'inclusione delle ulteriori poste e della rideterminazione dell'importo, essendo la decadenza totale riferita agli aiuti interessati dall'irregolarità. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 Reg. (UE) n. 1306/2016

    fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione

    La disposizione consente di negare i benefici agricoli quando sia accertata la creazione artificiale delle condizioni richieste per ottenerli in contrasto con gli obiettivi della legislazione; il TAR ne ha ritenuto legittima l'applicazione in presenza della dichiarazione di terreni privi di valido titolo di conduzione.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

    La non veridicità della dichiarazione utilizzata per ottenere gli aiuti comporta la decadenza dai benefici, ritenuta applicabile anche in relazione alle Domande Uniche presentate dalla società.

  • art. 133 c.p.c.

    La pubblicazione della sentenza in cancelleria determina la conoscenza legale della decisione; l'eventuale omessa comunicazione del provvedimento da parte del difensore non impedisce la produzione dei suoi effetti.

  • art. 608 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla procedura esecutiva di rilascio avviata da ISMEA sulla base della sentenza civile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente.

  • art. 10 Reg. (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimità dei pagamenti agricoli diretti, la disponibilità del terreno deve essere assistita da un valido titolo giuridico; la mera disponibilità materiale del fondo non è sufficiente quando una pronuncia civile abbia dichiarato nullo il conferimento e risolto il contratto costitutivo del titolo.
  • La pubblicazione della sentenza civile produce conoscenza legale della decisione ai sensi dell'art. 133 c.p.c.; l'eventuale mancata comunicazione da parte del difensore non esclude, nei rapporti con l'amministrazione erogatrice, gli effetti della pronuncia né la rilevanza della perdita del titolo di conduzione.
  • Un rapporto amministrativo di controllo fondato su una sentenza civile provvisoriamente esecutiva e su circostanze oggettivamente circostanziate può costituire una base istruttoria sufficiente per il recupero di aiuti agricoli, quando le controdeduzioni dell'interessato non offrano elementi concreti tali da imporre ulteriori approfondimenti.
  • La mancata conoscenza effettiva della sentenza civile non rende automaticamente scusabile la presentazione di successive Domande Uniche quando il beneficiario, una volta acquisita comunque conoscenza della vicenda, non ritiri le domande e continui a dichiarare i terreni come propri o legittimamente detenuti.
  • L'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2016 e l'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 possono fondare la decadenza totale dagli aiuti riferiti alle domande interessate dall'irregolarità, rispettivamente in presenza di condizioni artificiosamente create per ottenere il beneficio e di dichiarazioni non veritiere.
  • La legittimità del provvedimento AGEA deve essere valutata sulla base del quadro istruttorio disponibile al momento della sua adozione; pronunce penali o contabili successive, anche favorevoli all'interessato, non determinano di per sé l'illegittimità retroattiva dell'accertamento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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